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Ordinanza — n. 23052/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against labor inspectorate sanctions for generic project descriptions in employment contracts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23052/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Wally Bonvicini's appeal against a lower court decision that upheld labor sanctions for generic project descriptions in employment contracts. The lower court found that while generic project descriptions in project-based contracts implied subordination, such descriptions in collaboration contracts did not prove it. The court ruled the appeal inadmissible because the appellant incorrectly argued that generic project indications should be allowed under labor law, contradicting the statutory requirement for specific project details.

Regesto Legislator

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Art. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003; The court must reject appeals that challenge the legal reasoning regarding the necessity of specific project descriptions to establish labor subordination in collaboration contracts.

Parole chiave

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labor subordination collaboration contracts project description labor sanctions Cassazione appeal generic project D.Lgs 276/2003 lavoro sottoposto ad autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003
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Testo completo

e ORDINANZA sul ricorso 16035-2015 proposto da: BONVICINI WALLY, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CONSULTAN2E BUSINESS IMPORT EXPORT SARL SIGLABILE CIBIEX S.A.R.L. quale socio accomandatario della e quindi legale rappresentante della RAVENNA S.A.S., già RAVENNA S.A.S DI WALLY BONVICINI & C. e già S.A.S. ATTILA FASHION, già ATTILA S.A.S, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA 2021 VAL CRISTALLINA 3, presso lo studio degli avvocati 372 AMILCARE SESTI e VINCENZO DAVOLI, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, e la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PARMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1822/2014 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/12/2014 R.G.N. 891/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS. RILEVATO - che, con sentenza del 24 dicembre 2014, la Corte d'Appello di Bologna chiamata a pronunziarsi in sede di gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Parma sull'opposizione proposta da Wally Bonvicini, in proprio e quale legale rappresentante della Attilafashion s.a.s. (ora Ravenna s.a.s. di Wally Bonvicini & C.) nei confronti della Direzione provinciale del Lavoro di Parma avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa per la violazione di diverse disposizioni relativamente a nove lavoratori che avevano prestato attività lavorativa a favore della Società in forza di contratti di lavoro a progetto e due di essi anche in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in parziale riforma della predetta decisione annullava l'ordinanza-ingiunzione limitatamente alle violazione riferite ai co.co.co . rigettando per il resto l'opposizione del Bonvicini; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, per la genericità del progetto inserito in contratto, subordinati i rapporti di lavoro con i dipendenti assunti con quella tipologia contrattuale e, viceversa, non provata la subordinazione nei rapporti di lavoro formalizzati come co.co.co ., derivandone dovute le sanzioni di cui all'ordinanza-ingiunzione opposta nel primo caso e non nel secondo; - per la cassazione di tale decisione ricorre il Bonvicini, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, la DPL di Parma ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e ss., del d.lgs. n. 276/2003 e della circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, lamenta a carico della Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica del convincimento da questa espresso in ordine alla genericità del progetto in relazione al quale erano stati conclusi i contratti di collaborazione; che il motivo deve ritenersi inammissibile atteso che, non solo la censura sollevata dal ricorrente non si misura con il corretto rilievo della Corte territoriale, che desume la genericità del preteso progetto dalla circostanza che lo stesso si sostanziava nella mera indicazione delle mansioni affidate, ma addirittura giunge a sostenere, contro il chiaro dettato della disciplina di cui agli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003, l'ammissibilità dell'indicazione generica del progetto; - che, pertanto, il ricorso va rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se