Italian Supreme Court dismisses appeal against labor contract nullity ruling regarding indefinite term conversion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected Alfonso Palazzolo's appeal against a Palermo Court of Appeal decision confirming the nullity of project-based employment contracts. Palazzolo argued that the court erred in applying the 2008 decree prohibiting indefinite term conversion and failed to examine a decisive fact regarding the September 2008 engagement letter. The court held that the appeal was unfounded because the contracts were validly stipulated under the specific legal regime of the 2008 decree, which limited the scope of such disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 comma 2 bis d.l. n. 112/2008; Art. 36 comma 2 d.lgs. n. 165/2001: The prohibition on converting project-based contracts to indefinite terms applies strictly to contracts stipulated under the relevant decree, rendering appeals based on its non-application unfounded when the contractual framework is correctly identified.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22585-2017 proposto da: PALAZZOLO ALFONSO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall avvocato ALESSANDRO CUCCHIARA; - ricorrente - contro SICILIA PATRIMONIO IMMOBILIARE S.P.A., (SPI S.P.A.) 2021 IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante 261 pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO DE DOMENICO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 401/2017 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 12/07/2017 R.G.N. 1051/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/01/2021 dal Consigliere Dott.
VALERIA PICCONE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, ha depositato conclusioni scritte. RG. 22585/2017 RILEVATO che con sentenza n. 401 del 12 luglio 2017, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto a domanda proposta da Alfonso Palazzolo nei confronti della Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A., volta ad ottenere la declaratoria di nullità dei contratti a progetto intercorsi fra le parti dal 10 luglio 2009 al 19 luglio 2013 con accertamento nella natura subordinata del rapporto sin dall'origine e condanna della società datrice alla riammissione in servizio ed al risarcimento del danno commisurato alla retribuzioni dovute; in particolare la Corte, seguendo un iter diverso da quello del primo giudce„ ha ritenuto assorbente il divieto di conversione del contratto considerato ln rapporto a tempo indeterminato a cagione dell'applicabilità alla fattispecie del , divieto previsto dall'art. 18, comma 2 bis del d.l. n. 112 del 2008; per la cassazione della sentenza propone ricorso Alfonso Palazzolo, affidandolo a due motivi; resiste, con controricorso, assistito da memoria, Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.A. in liquidazione; il P.G. ha concluso per il rigetto.
CONSIDERATO che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 comma 2 bis dl. n. 112 del 2008 e dell'art. 36 comma 2 d.lgs. n. 165 del 2001 per la ritenuta impossibilità di conversione dei rapporto conseguente costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nonché l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti per aver la Corte erroneamente ritenuto difettante, nella lettera d'incarico del 16 settembre 2008, un autentico progetto affidato al lavoratore; con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 112 cod. civ. in relazione all'art. 360 comma 1, n, 5 cod. proc. civ. adducendosi il mancato esame delle censure concernenti tutti i rapporti di lavoro a progetto intercorsi fra le parti; il primo motivo è infondato e, pertanto, non può essere accolto; il contratto della cui legittimità si discute, invero, è stato stipulato nella v genza dell'art. 18 del d.l. n. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 che, nel testo applicabile ratione ternporis risultante dalle modViche apportate dalla iegge n. 102/2009 di conversione del d.l. n. 78/2009, al comma 1 estende alle società a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali i criteri stabiliti in tema di reclutamento dei personale dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, ed al comma 2 prescrive alle «altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo» di adottare «con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità»; il comma 2 bis prevede, inoltre, che « le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativa 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto pe! l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubOlica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della p bPlica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nei conto economico consolidato della pubblica amministrazione, carne individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dei comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»; con la disposizione in commento il legislatore nazionale, pur mantenendo ferma la natura privatistica dei rapporti di lavoro, sottratti alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 165/2001, ha inteso estendere alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase del reclutamento del personale, perché l'erogazione di servizi di interesse generale pone l'esigenza di selezionare secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell'interesse perseguono (in questi termini, C.d.S. -- Sezione Consultiva per gli attii normativi n. 2415/2010; sul punto si vedano, altresì, Corte cost. n. 466 del 1993, Corte Cost. nn. 29 del 2006, 209 del 2015, 55 del 2017 che distinguono la privatizzazione formale da quella sostanziale reputando comunque in quest'ultima rilevante l'art. 97 Cost., di cui l'art. 18 del di n. 112/2008 costituisce attuazione); in tema di società partecipate, d'altro canto, le Sezioni Unite di questa Corte, hanno segnatamente evidenziato che la partecipazione pubblica non muta a natura di soggetto privato della società la quale, quindi, resta assoggetta .:ia al \./ regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve soci !che , disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (cfr„ fra le più recenti Cass.
S.U. n. 24591 del 2016 e con riferimento ai rapporti di lavoro Cass, S.U. n 7759 del 2017); sulla linea di tale assetto normativo e giurisprudenziale si è collocata, quindi, la decisione della Corte territoriale che, dando conto della natura dei controlio regionale, nonché dell'inclusione della Spi fra le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'ISTAT, ai sensi dei comma 5 dell'art. 1 I. n. 311 del 2004, ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 36 d. Igs. n. 165 del 2001; quanto al secondo motivo, rubricato come violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. sotto il profilo dell'art. 360 co. 1 n. 5 cod.. proc. civ., va premesso che in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. p -oc. disposto dall'art. 54 col, lett. h), del DL 22 giugno 201.2 n. 83, cc.rivert con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", con la conseguenza che. al di f-uori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza della Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza ielia motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giunsdizionale: motivazione apparente, manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità (fra le altre, Cass. n. 23940 del 2017); per quanto concerne, poi, la dedotta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., occorre evidenziare che, perché possa parlarsi di omessa pronuncia, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cfr., ex plurimis; fra le più recenti, Cass. n 5730 del 03/03/2020) occorre che sia stato completamente omesso provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcuni capi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulle eccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcune parti; nel caso di specie, oirimente rispetto a qualsiasi indagine circa la compiutezza dei progetti è stata ritenuta la questione inerente alla natura della soliet2, coinvolta nel rapporto, essendo stata limitata la domanda alla richiesta di costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine, con le conseguenze risarcitorie connesse, 'calche l'accoglimento di tale domanda non poteva che risultare inibito dall'assoggettamento della Spi S.p.A. al'a normativa di cui all'art. 18; alla luce delle suesposte argomentazioni, pertanto, il ricorso deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelio dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso artcolo J3, se dovuto.
PQM La Corte respinge il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte costituita, che liquida in euro 5.250,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali a 15'Vo e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 21 gennaio 2020 li Presidente