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Ordinanza — n. 22881/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to failure to address jurisdictional and contractual arguments raised in lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22881/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the Ministry's appeal inadmissible because it failed to address specific grounds raised by the lower appellate court. The Ministry argued that collective agreements applied to school directors and that certain allowances should be cumulative, but the court noted these arguments did not engage with the lower court's reasoning regarding the nature of the allowances. Consequently, the court ruled that the appeal could not be examined on its merits, resulting in the dismissal of the Ministry's request to overturn the lower decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: An appeal is inadmissible if the grounds raised do not confront the specific reasoning of the lower court or if procedural prerequisites for cost contribution are not met by the state entity.

Parole chiave

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inadmissible appeal failure to confront reasoning school director allowances collective agreement application state cost contribution exemption indennità scolastica restituzione delle indennità di disoccupazione indennità di nuova sistemazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. b) c.p.c.
la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n.
Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002
con il terzo motivo è dedotta la violazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R.
Art. 51 CCNL 11.4.2006
con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del CCNL per il personale dell'Area V dell'11/4/2006 e sostiene che ha errato la Corte territoriale nel ritenere applicabile l'art.
Art. 40 comma 3 CCNL 1/3/2002
1/3/2002 aveva previsto, all'art. 40 comma 3 il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, la quale, quindi, non costituiva più una voce retributiva autonoma;
Art. 76 CCNL 24.7.2003
549/1995 ed ha anche evidenziato che il Ministero non poteva invocare la diversa disciplina dettata per il personale della scuola dall'art. 76 del CCNL 2002/2005, in ragione dell'inapplicabilità del contratto ai dipendenti con qualifica dirigenziale;
art. 434 cod. proc. civ
nella specie il primo motivo non coglie la ratio decidendi della decisione gravata, che non ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, reiterata in grado di appello dal Ministero, bensì ha dichiarato inammissibile la censura per mancanza della specificità richiesta dall'art. 434 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23058/2014
Cass. n. 23058/2014, Cass.
Cass. n. 27219/2017
23058/2014, Cass. n. 27219/2017, Cass.
Cass. n. 27220/2017
27219/2017, Cass. n. 27220/2017 secondo cui « per il personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, l'importo corrispondente all'indennità R.G.9599/9015 integrativa speciale si cumula con l'assegno di sede, poiché l'art.
Cass. n. 15166/2018
Cass. n. 29424/2019
15166/2018; Cass. n. 29424/2019; Cass.
Cass. n. 27131/2020
29424/2019; Cass. n. 27131/2020);
Cass. S.U. n. 4315/2020
non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art.
Cass. S.U. n. 9938/2014
Cass. n. 1778/2016
9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.
Cass. n. 28250/2017
1778/2016; Cass. n. 28250/2017).
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Testo completo

ciato la seguente CC ORDINANZA sul ricorso 2522-2015 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - ricorrente - contro 2021 IOB PATRIZIA, CERNOIA OLDINO; 1280 - intimati - avverso la sentenza n. 181/2014 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 31/07/2014 R.G.N. 32/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2021 dal Consigliere Dott.

ANNALISA DI PAOLANTONIO. R.G.7599 '9015 RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Trieste ha respinto l'appello proposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca avverso la sentenza del Tribunale di Udine che aveva accolto il ricorso di Patrizia lob e Oldino Cernoia, dirigenti scolastici in servizio all'estero, ed aveva ritenuto non sussistente l'indebito che il Ministero aveva preteso di recuperare, mediante trattenute mensili sullo stipendio, assumendo di avere corrisposto in aggiunta all'assegno di sede l'indennità integrativa speciale, in realtà non dovuta;

2. la Corte territoriale, dichiarato inammissibile il motivo con il quale era stata riproposta l'eccezione di incompetenza del giudice adito, ha evidenziato che, a seguito della contrattualizzazione dell'impiego pubblico, la quantificazione del trattamento economico del personale dirigenziale è stata riservata alla contrattazione collettiva che con il C.C.N.L. 1/3/2002 aveva previsto, all'art. 40 comma 3 il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, la quale, quindi, non costituiva più una voce retributiva autonoma;

3. il giudice d'appello ha, pertanto, escluso l'applicazione dell'art. 1, comma 3, della legge n. 324/1959 e dell'art. 1, comma 37, della legge n. 549/1995 ed ha anche evidenziato che il Ministero non poteva invocare la diversa disciplina dettata per il personale della scuola dall'art. 76 del CCNL 2002/2005, in ragione dell'inapplicabilità del contratto ai dipendenti con qualifica dirigenziale;

4. infine la Corte territoriale, prendendo le distanze dalla giurisprudenza amministrativa, ha sottolineato l'ontologica diversità fra indennità integrativa speciale e assegno di sede ed ha precisato che quest'ultimo ha natura risarcitoria mentre la prima ha carattere retributivo;

4. per la cassazione della sentenza il MIUR ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, ai quali Patrizia lob e Oldino Cernoia non hanno opposto difese, rimanendo intimati. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo il Ministero ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 51 del CCNL per il personale dell'Area V dell'11/4/2006 e sostiene che ha errato la Corte territoriale nel ritenere applicabile l'art. 413, ultimo comma, cod. proc. civ. in quanto la disposizione si riferisce alle clausole inserite nei contratti individuali e non a quelle della contrattazione collettiva;

2. la seconda censura, formulata ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., addebita alla sentenza impugnata la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 52 CCNL Area V di data 11 aprile 2006 in combinato disposto con l'art. 37 CCNL Area V relativo al periodo R.G.2522/2015 1.9.2000 - 31.12.2001 e con l'art. 76 CCNL Comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005»; 2.1. il Ministero sostiene, in sintesi, che anche per la dirigenza scolastica il conglobamento della indennità integrativa speciale nella retribuzione tabellare non ha inciso sul trattamento economico dei dirigenti in servizio all'estero e, così come espressamente previsto dal CCNL 2002/2005 per il personale non dirigenziale, non ha reso possibile il cumulo fra indennità integrativa speciale e assegno di sede, cumulo pacificamente non consentito in precedenza;

3. con il terzo motivo è dedotta la violazione dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2012 e si addebita alla Corte territoriale di avere dato atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il raddoppio del contributo unificato sebbene il Ministero non meritasse di essere «sanzionato», avendo proposto un appello diffusamente e rigorosamente motivato;

4. il ricorso è inammissibile in tutte le sue articolazioni; la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che nel giudizio di legittimità, a critica vincolata, i motivi devono avere i caratteri della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le ragioni per le quali quel capo è affetto dal vizio denunciato; 4.1. se ne è tratta la conseguenza che la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi, richiesta dall'art. 366 ri1.4 cod. proc. civ., e determina l'inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso, rilevabile anche d'ufficio (cfr. fra le tante Cass. n. 20910/2017, Cass. n. 17125/2007, Cass.

S.U. n. 14385/2007); 4.2. nella specie il primo motivo non coglie la ratio decidendi della decisione gravata, che non ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale, reiterata in grado di appello dal Ministero, bensì ha dichiarato inammissibile la censura per mancanza della specificità richiesta dall'art. 434 cod. proc. civ., sul rilievo che la riproposizione era stata fondata su argomenti che non si confrontavano con il percorso motivazionale seguito dal Tribunale; 4.3. anche in questa sede il MIUR insiste nel sostenere che la controversia doveva essere promossa dinanzi al Tribunale di Roma, nel rispetto della clausola derogatoria dettata dall'art. 51 del CCNL 11.4.2006, ma nulla deduce in merito alla dichiarata inammissibilità del motivo di appello, sicché la censura non può essere scrutinata per le ragioni indicate nei punti che precedono;

5. ad analoghe conclusioni si perviene quanto al secondo motivo, con il quale il MIUR ripropone la tesi, peraltro già disattesa da questa Corte ( cfr. Cass. n. 23058/2014, Cass. n. 27219/2017, Cass. n. 27220/2017 secondo cui « per il personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, l'importo corrispondente all'indennità R.G.9599/9015 integrativa speciale si cumula con l'assegno di sede, poiché l'art. 52 del c.c.n.l. dell'Il aprile 2006 per il personale della V area della dirigenza scolastica ha conglobato tale indennità nella retribuzione tabellare»), della non cumulabilità dell'assegno di sede con l'indennità integrativa speciale, senza confrontarsi con gli argomenti, richiamati nello storico di lite, sui quali la Corte territoriale ha fatto leva per affermare il carattere retributivo dell'indennità conglobata e l'ontologica diversità con gli emolumenti di natura risarcitoria corrisposti al personale dirigenziale in servizio all'estero, 5.1. il Ministero, poi, continua ad invocare l'art. 76 del CCNL 24.7.2003 per il personale non dirigenziale della scuola ed anche in tal caso non indica le ragioni per le quali il giudice d'appello avrebbe errato nell'affermare l'inapplicabilità della disposizione contrattuale in parola alla dirigenza scolastica, destinataria di un'autonoma e distinta contrattazione;

6. infine è inammissibile la terza censura, proposta avverso la dichiarata sussistenza dei presupposti, previsti dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, per l'erogazione da parte del soccombente, di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, poiché, trattandosi di un'obbligazione tributaria, il credito ed il procedimento per la sua riscossione spettano all'Erario che non è parte in causa, mentre la controparte del giudizio di merito è, rispetto a tale obbligazione, del tutto indifferente (Cass. n. 15166/2018; Cass. n. 29424/2019; Cass. n. 27131/2020);

7. non occorre provvedere sulle spese del giudizio di cassazione in quanto Patrizia Job e Oldino Cernoia non hanno svolto difese, rimanendo intimati;

8. non occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 28250/2017).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso nella Adunanza ca