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Ordinanza — n. 22683/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court partially allows appeal by dismissing cost compensation due to lack of specific grave reasons under CPC Art. 92.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22683/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal against a second-instance judgment regarding judicial costs. The appellant argued that the lower court failed to justify cost compensation with specific 'grave and exceptional reasons' as required by law. The court held that generic references to case complexity or factual particularities do not satisfy the statutory requirement for explicit, specific justification, leading to the cassation of the cost award portion.

Regesto Legislator

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Art. 92 comma 2 c.p.c.; In judicial cost proceedings, 'grave and exceptional reasons' for total or partial compensation must be explicitly stated in the motivation and cannot be generic formulas or vague references to case complexity.

Parole chiave

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judicial costs compensation grave exceptional reasons CPC Article 92 specific motivation requirement generic formula invalidity second instance costs cassation partial allowance restituzione delle indennità di disoccupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 92 comma 2 c.p.c.
i due motivi di ricorso del Venuso riguardano entrambi la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.
R.D. 639/2010
L. 162/2014
in L. 162/2014 (e poi dichiarata parzialmente illegittima da Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n.
Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 77
162/2014 (e poi dichiarata parzialmente illegittima da Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 77), in quanto essa riguarda i procedimenti instaurati dopo il R.
art. 92 c.p
i due motivi di ricorso del Venuso riguardano entrambi la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.
art. 100 c.p
art. 2909 c.c
la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.
art. 3 d.p.r. 1544/1955
29775) ha già affermato la sussistenza della legittimazione attiva dell'ente pagatore rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito, in ragione delle regole proprie della contabilità di Stato, tra cui, per quanto qui interessa, l'art. 3 d.p.r.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9 aprile 2019, n. 9977
69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità» (Cass. 9 aprile 2019, n. 9977;
Cass. 9 marzo 2017, n. 6059
Cass. 14 luglio 2016, n. 14411
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Ordinanza — n. 11160/2023 — snciv
Cassation court dismisses public employee's career reconstruction claim citing EU treaty balance and procedural extinction.
Ordinanza — n. 7323/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and late filing. The court rejects the appeal because the appellant failed to properly transcribe the lower court's reasoning, did not address specific procedural defects raised by the opposing party, and attempted to raise a new ground of inadmissibility after the statutory deadline had expired. Consequently, the appeal is declared inadmissible under Article 360 of the Code of Civil Procedure. The court emphasizes that while a direct examination of the record is permitted for certain procedural errors, the appellant must first demonstrate the admissibility of the specific ground of complaint. Furthermore, the court notes that the appellant's attempt to challenge the lower court's reliance on evidence introduced late in the appeal phase is unfounded, as the appellate court correctly utilized evidence from the first instance where the opposing party was absent. Finally, the court clarifies that the appellant's claim regarding insufficient motivation is time-barred because the relevant legislative amendment took effect after the lower court's decision was rendered, rendering the new procedural requirement inapplicable to this case. The appeal is therefore dismissed as inadmissible, and no further orders are issued regarding costs since the appellant merely appeared without filing a counter-appeal.
Sentenza — n. 24814/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding inconsistent restitution amount citing principle of correspondence between claim and judgment.
Ordinanza — n. 12365/2024 — snciv
Incidental appeal allowed partially for failure to limit restitution claim to inherited estate value under Art. 490 Civil Code.
Ordinanza — n. 34685/2021 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify contested facts in the appeal brief.

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Testo completo

a seguente ORD:NANZA sul ricorso 26731-2015 prcposto da: VENUSO ATTILIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO N 24, :Dressg lo studio dell'avvocato MARIA PANETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato SERGIO DE FUSCO; - ricorrente principale - C0 ntro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona 2021 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex 882 lege dall'AVVOCATURA GENERAI,E DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonché! contro VENUSO ATTILIO; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 3694/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/05/2015 R.G.N. 3501/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Dott.

ROBERTO BELLE'. R. G. n. 26731/2015 RITENUTO CHE 1. Attilio Venuso è stato raggiunto nel 2012 da ingiunzione esecutiva nelle forme di cui al R.D. 639/2010 con cui la Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli gli intimava il pagamento della somma di euro 19.809,00 a titolo di restituzione di importi percepiti e non dovuti, tra il 1989 ed il 2002, periodo in cui egli era stato alle dipendenze del Ministero del Lavoro ed in cui tali somme gli sarebbero state pagate come se egli fosse stato inquadrato al settimo livello, in luogo del sesto di sua asserita spettanza; il Venuso ha impugnato giudizialmente il suddetto provvedimento al fine di farne accertare l'infondatezza in quanto con sentenza della Corte di Appello di Napoli gli era stato riconosciuto l'inquadramento nel settimo livello e comunque per prescrizione; 1.1 il Tribunale di Napoli accoglieva l'eccezione di prescrizione, dichiarando non dovute le somme indebitamente percepite e condannava il Ministero delle Finanze (di seguito, MEF), cui giuridicamente risaliva l'operato della Ragioneria Territoriale, al pagamento in favore del Venuso delle spese di lite, disponendo contestualmente la trasmissione della sentenza alla Corte dei conti al fine di accertare eventuali responsabilità nella liquidazione del superiore e non dovuto trattamento retributivo; 1.2 il Venuso impugnava tale sentenza davanti alla Corte d'appello di Napoli, chiedendo che venisse dichiarata l'insussistenza del diritto del MEF a ripetere le somme oggetto del decreto ingiuntivo in quanto legittimamente percepite a titolo di retribuzione ed emolumenti vari corrispondenti al settimo livello retributivo; la Corte d'Appello, ritenuta la sussistenza dell'interesse ad impugnare, accoglieva il gravame, riconoscendo che il Venuso aveva legittimamente percepito quegli importi in virtù della sua appartenenza alla settima qualifica funzionale, quale conseguenza del corrispondente accertamento derivante da altra sentenza resa dalla Corte d'Appello di Napoli nel contraddittorio del Ministero del Lavoro, di cui il ricorrente era stato dipendente, poi confermata anche da questa S.C.; la sentenza di appello, in particolare, riteneva che le pronunce in giudicato di cui al precedente processo, pur aventi ad oggetto il t.f.r., trovavano fondamento nel medesimo antecedente logico - ovverosia l'inquadramento al settimo livello - che stava a base dei diritti retributivi oggetto del presente R.

G. n. 26731/2015 giudizio e riteneva altresì, dal punto di vista dell'efficacia soggettiva, che l'assenza di autonomia ed anzi la dipendenza della posizione del MEF rispetto a quella del Ministero del Lavoro consentisse certamente il dispiegamento di effetti riflessi verso il Ministero appellata; la Corte territoriale disponeva tuttavia la compensazione delle spese del grado per la «particolarità e complessità delle questioni giuridiche trattate»;

2. il Venuso ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a due motivi; il MEF ha resistito con controricorso, contenente altresì due motivi di ricorso incidentale; CONSIDERATO CHE 1. i due motivi di ricorso del Venuso riguardano entrambi la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), nella formulazione introdotta dall'alt 45, co. 11, L. 69/2009 e denunciano che la Corte territoriale avrebbe «non conformemente a legge indicato le gravi ed eccezionali ragioni a giustificazione della disposta compensazione delle spese del giudizio di appello» (primo motivo) e «per aver disposto la compensazione delle spese di giudizio relative alla fase di appello in assenza del presupposto costituito dalla ricorrenza di gravi ed eccezionali ragioni richiesto da detta norma del codice di rito» (secondo motivo); il primo motivo di ricorso incidentale proposto dal Ministero censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 360, c.1, n.4 c.p.c., in relazione all'art. 100 c.p.c., per aver la Corte d'Appello erroneamente ritenuto sussistente in capo al Venuso l'interesse ad agire; il Ministero sostiene che il Venuso, in quanto risultato totalmente vittorioso in primo grado, non avrebbe avuto alcun interesse concreto all'impugnazione della sentenza; con il secondo motivo il MEF deduce ex art. 360 c.1, n.3 e n.4 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto di estendere nei confronti del MEF l'efficacia della sentenza intervenuta in un processo svoltosi tra il Venuso ed il Ministero del Lavoro, errando nel ritenere il valore di giudicato di tale pronuncia, riguardante il trattamento di fine rapporto, in quanto tale questione era in realtà subordinata e non pregiudiziale a quella oggetto dell'odierno giudizio; 2.R.

G. n. 26731/2015 in ordine logico vanno affrontanti preliminarmente i motivi di ricorso incidentale; il primo di essi è inammissibile; la ricostruzione dell'interesse ad agire e ad impugnare in capo al Venuso non può prescindere da un'argomentazione che prenda le mosse dal contenuto del ricorso di primo grado dispiegato dal medesimo in opposizione all'ingiunzione ministeriale; la Corte d'Appello ha ritenuto che il Tribunale avesse assorbito la questione sulla sussistenza o meno dell'indebito, il Venuso parla di una subordinazione di domande, ma quale che sia la realtà, era onere di chi ha inteso contestare l'affermazione della Corte territoriale in merito alla sussistenza dell'interesse del Venuso ad impugnare, quello di trascrivere il contenuto delle pretese come concretamente esercitate in causa; in mancanza, come è nel caso di specie, si determina contrasto con i presupposti di specificità di cui all'art. 366, co. 1, c.p.c. (Cass. 24 aprile 2018, n. 10072) e di autonomia del ricorso per cassazione (Cass., S.U., 22 maggio 2014, n. 11308) che la predetta norma nel suo complesso esprime, con riferimento in particolare, qui, al n. 3 della stessa disposizione, da cui si desume la necessità che la narrativa e l'argomentazione siano idonee, riportando anche la trascrizione esplicita dei passaggi degli atti e documenti su cui le censure si fondano, a manifestare pregnanza, pertinenza e decisività delle ragioni di critica prospettate, senza necessità per la S.C. di ricercare autonomamente in tali atti e documenti i corrispondenti profili ipoteticamente rilevanti (v. ora, sul punto, Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34469);

3. il motivo sul giudicato, anche a prescindere dal fatto che manca la trascrizione della sentenza il cui effetto vorrebbero essere messi in contestazione, va parimenti disatteso: 3.1 infatti, dal punto di vista degli effetti soggettivi: - è evidente che il MEF è parte del presente giudizio in quanto ente pagatore degli emolumenti ai pubblici impiegati, mentre il rapporto e quindi la relazione credito-debito intercorreva tra il Venuso ed il Ministero del Lavoro; - questa Corte (Cass. 15 novembre 2019, n. 29775) ha già affermato la sussistenza della legittimazione attiva dell'ente pagatore rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito, in ragione delle regole proprie della contabilità di Stato, tra cui, per quanto qui interessa, l'art. 3 d.p.r. 1544/1955, in forza del quale «è demandato agli Uffici provinciali del tesoro il compito di provvedere al recupero dei crediti erariali derivanti da indebite riscossioni effettuate da R.

G. n. 26731/2015 dipendenti dello Stato in attività di servizio in relazione alle competenze oggetto dei ruoli di spesa fissa (vedasi stipendi e retribuzioni) che detti Uffici amministrano»; - va qui soltanto aggiunto che, nel giudizio sull'indebito, non possono non avere efficacia riflessa le pronunce assunte nei riguardi dell'ente datore di lavoro, in quanto l'ente pagatore è stabilmente soggetto alle disposizioni sostanziali ed alle vicende che riguardano l'ente datore di lavoro, rispetto al quale è pertanto privo di autonomia; - la ricorrenza di uno stabile rapporto di dipendenza sostanziale della posizione del MEF rispetto al Ministero cui fa capo il rapporto di lavoro ha quindi per conseguenza l'efficacia riflessa nei riguardi del primo delle pronunce e del giudicato formatisi nei riguardi del secondo (Cass. 5 luglio 2019, n. 18062); 3.2 analogamente, per quanto riguarda la portata oggettiva del giudicato, l'accertamento delle retribuzioni (e del livello) utili alla determinazione sul t.f.r. che è stata oggetto del giudizio tra il Venuso ed il Ministero del Lavoro non è dipendente da quanto oggetto della presente causa, ma piuttosto si fonda su un antecedente logico, quello della misura delle retribuzioni in ragione dell'inquadramento spettante, che è comune ai due giudizi; ciò consente il dispiegarsi dell'effetto di giudicato, avendo questa Corte già ritenuto che «qualora due giudizi riguardino il medesimo rapporto di lavoro, il giudicato formatosi sul t.f.r. determina la preclusione di ogni contestazione sulla misura delle retribuzioni mensili sulla base delle quali il trattamento è stato determinato in quanto, sebbene il diritto alla retribuzione mensile e quello al t.f.r. costituiscano diritti diversi, gli stessi dipendono da un unico fenomeno giuridico pregiudiziale, consistente nella configurazione della retribuzione prevista per il contratto di lavoro» (Cass. 27 febbraio 2020, n. 5409);

4. venendo quindi ai due motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi, se non di contenuto pressoché sovrapponibile, si osserva che, risultando il processo introdotto nel 2012, ad esso trova applicazione il disposto dell'art. 92, co. 2, c.p.c., quale modificato dall'art. 45, co. 11, L. 69/2009, sicché la compensazione è consentita «se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione», mentre non trova applicazione la formulazione della norma introdotta con il dl. 132/2014, conv. con nnod. in L. 162/2014 (e poi dichiarata parzialmente illegittima da Corte Costituzionale 19 aprile 2018, n. 77), in quanto essa riguarda i procedimenti instaurati dopo il R.

G. n. 26731/2015 trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della citata legge di conversione; ciò posto, vale sul punto il principio per cui «in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", introdotta dalla I. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità» (Cass. 9 aprile 2019, n. 9977;

Cass. 9 marzo 2017, n. 6059); in proposito questa Corte ha altresì affermato, con principio qui condiviso, che «in tema di spese giudiziali, ai sensi dell'ad 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, la particolarità della fattispecie), inidonea a consentire il necessario controllo» (Cass. 14 luglio 2016, n. 14411); pertanto, il richiamo da parte della Corte territoriale a tale ipotesi, appunto consistente nella "particolarità" della fattispecie, non è legittimo; del tutto generico è anche il richiamo ad una "complessità delle questioni giuridiche trattate", che peraltro non può dirsi realmente emergere, risultando la causa definita sulla base di principi e regole consolidate (ampiezza oggettiva e soggettiva e giudicato, sulla base del criterio dell'antecedente logico comune e sulla base dell'efficacia riflessa verso parti stabilmente soggette alle posizioni giuridiche di altri soggetti), di cui è stato soltanto necessario l'adeguamento rispetto al caso di specie; 4.1 la sentenza va dunque cassata nella (sola) parte riguardante la compensazione delle spese del grado di appello; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il giudizio può essere definito nel merito, provvedendosi, ferma la condanna alle spese già disposta in primo grado, alla liquidazione delle spese del grado di appello e del presente grado, nei termini di cui al dispositivo;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa in parte qua la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo la causa nel merito, ferma la condanna alle spese disposta in primo grado, R. G. n.26731/2015 condanna il Ministero delle Finanze al pagamento in favore del Venuso delle spese processuali del grado di appello, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, nonché al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Roma, così decis