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Ordinanza — n. 22676/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding EU transfer directive and local service seniority recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22676/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the plaintiff's claim for full recognition of local service seniority. The plaintiff argued that transferring to the Ministry caused a substantial deterioration in remuneration by failing to fully acknowledge prior local service years. The court found the lower court correctly applied EU law principles, noting no economic decrement occurred and that the comparison must be global rather than limited to specific institutions.

Regesto Legislator

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Directive 77/187/EEC; Art. 3(1) CJEU Case C-108/10: A transfer of employment does not constitute a substantial deterioration in remuneration if the employee's economic position remains unchanged, requiring a global comparison of conditions immediately preceding the transfer.

Parole chiave

Generato dall'IA
Employment Transfer Directive Substantial Deterioration Local Authority Transfer Seniority Recognition Remuneration Comparison Inadmissible Appeal Global Assessment trasferimento disciplinare

Disposizioni normative citate

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Directive 77/187/EEC
Art. 3(1) of the CJEU judgment C-108/10
La Corte d'appello di Palermo, con ordinanza ex art. 348 bis cod.
Art. 8(2) of Law 124/1999
3666, il Tribunale di Palermo, decidendo sul ricorso proposto da FILIPPA VIRZI' — già in servizio di ruolo presso un Ente locale, trasferita nei ruoli ministeriali del personale ATA in virtù dell'art. 8 della legge n.
Art. 1(2) of Law 124/1999
124 del 1999 ed all'art. 1, comma 218, della legge n.
Art. 360(3) of the Code of Civil Procedure
con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'art. 360, n.
Art. 360-bis(1) of the Code of Civil Procedure
con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'art. 360, n.
Art. 13(1) quater of DPR 30 May 2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 348 bis cod. proc. civ
La Corte d'appello di Palermo, con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dalla VIRZI' avverso la sentenza, richiamando le precedenti decisioni assunte in fattispecie sovrapponibili.
art. 3 della Costituzione
civ.— per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4.4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE, in relazione all'art.
articolo 3 della Costituzione
266 del 2005, per violazione dell' articolo 3 della Costituzione— sotto il profilo della irragionevolezza dell'intervento retroattivo e del diritto acquisito alla conservazione della anzianità di servizio— e dell'art.

Giurisprudenza citata

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CJEU Case C-108/10 (Scattolon)
CJEU Case C-209/08 (Agrati)
Supreme Court Judgment No. 20908/2011
Palermo Court of Appeal Order No. 23/5/2014
Palermo Court of Appeal Order No. 348 bis
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 1212-2015 proposto da: VIRZI' FILIPPA, domiciliata in ROMA PIAllA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO VITRANO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 2021 RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, 871 rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3666/2013 del TRIBUNALE di PALERMO, del 27/11/2013 R.G.N. 4104/2011; avverso l'ordinanza n. 23/5/2014 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/06/2014 R.G.N. 337/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/02/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCA SPENA. PROC. nr. 1212/2015 RG RILEVATO CHE 1. con sentenza del 27 novembre 2013 nr. 3666, il Tribunale di Palermo, decidendo sul ricorso proposto da FILIPPA VIRZI' — già in servizio di ruolo presso un Ente locale, trasferita nei ruoli ministeriali del personale ATA in virtù dell'art. 8 della legge n. 124 del 1999 — premesso che era stato già accertato con sentenza passata in giudicato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata nel livello B2 del CCNL Comparto Scuola del 26/5/1999, condannava il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (in prosieguo:

MIUR) al pagamento degli interessi legali sugli arretrati corrisposti a tale titolo. Respingeva la domanda quanto alla pretesa ad un completo riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata presso l'ente locale di provenienza.

2. Richiamava la sentenza di questa Corte nr. 20908/2011, con la quale, recependosi i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza Scattolon, si era ritenuto che nel passaggio tra gli Enti Locali ed il MIUR dovesse aversi riguardo al determinarsi o meno di un peggioramento retributivo sostanziale, che, nel caso di specie, non vi era stato, come accertato dal c.t.u. Peraltro, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte, la verifica non doveva essere limitata ad uno specifico istituto ma compiuta globalmente, senza che assumessero rilievo, invece, eventuali disparità con i lavoratori che al momento del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario.

2. La Corte d'appello di Palermo, con ordinanza ex art. 348 bis cod. proc. civ., dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta dalla VIRZI' avverso la sentenza, richiamando le precedenti decisioni assunte in fattispecie sovrapponibili.

3. Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto ricorso FILIPPA VIRZI', affidato a tre motivi; il MIUR ha resistito con controricorso. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.— violazione e falsa applicazione della direttiva 77/187/CEE, art. 3, nr. 1, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 6 settembre 2011 nel procedimento C 108/10, in relazione all'art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999 ed all'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, assumendo che l'accertamento relativo al peggioramento retributivo avrebbe dovuto essere effettuato tenendo conto dell'anzianità maturata presso il cedente equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario.

2. con il secondo mezzo si lamenta— ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.— violazione e falsa applicazione dell'art. 6 par. 1 CEDU e dell'art. 1 del protocollo n. 1 addizionale alla CEDU, nella interpretazione data dalla Corte EDU (con le sentenze del 7.6.2011 Agrati ed altri contro Italia, dell'11.12.2012 De Rosa contro Italia, del 14.1.2014 Montalto contro Italia) in relazione all'art. 8, comma 2, della legge nr. 124 del 1999 e all'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005. Violazione dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001. Si addebita al Tribunale di non avere disapplicato la disposizione contenuta nell' art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, che aveva modificato la norma contenuta nell'art. 8 della L. n. 124 del 1999 in violazione delle norme della CEDU. Si deduce che la fattispecie dedotta in giudizio era disciplinata dall'articolo 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, che garantisce la continuità giuridica del rapporto di lavoro ed il mantenimento del trattamento economico in caso di passaggio di dipendenti tra amministrazioni diverse.

3. con la terza censura la ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale— ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.— per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Costituzione e del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4.4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CEE, in relazione all'art. 8, comma 2, della legge nr. 124 del 1999 ed all'art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005. Ha assunto che il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda, interpretando l'art. 8 della legge nr. 124 del 1999 in maniera costituzionalmente e comunitariamente orientata e disapplicando la legge nr. 266/2005, perché in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE.

Ha eccepito, altresì, la illegittimità costituzionale del medesimo articolo 1, comma 218, legge n. 266 del 2005, per violazione dell' articolo 3 della Costituzione— sotto il profilo della irragionevolezza dell'intervento retroattivo e del diritto acquisito alla conservazione della anzianità di servizio— e dell'art. 117, comma 1, della Costituzione, in riferimento all'art. 6 convenzione EDU.

4. Il ricorso è inammissibile, in quanto la sentenza impugnata è conforme ad un orientamento consolidato di questa Corte, che non è messo in discussione dalle ragioni del ricorso; in numerosi precedenti sono state esaminate fattispecie sovrapponibili a quella in esame, nei contenuti della decisione impugnata e quanto ai motivi di ricorso (Cass. nr.24387/2020 del 03/11/2020; nr.7592/2019 del 18/03/2019; nr.5630/2019 del 26/02/2019; nr.5629/2019 del 26/02/2019; nr.5628/2019 del 26/02/2019; nr.4956/2019 del 20/02/2019; nr.4955/2019 del 20/02/2019; nr.4436/2019 del 14/02/2019; nr.4435/2019 del 14/02/2019; nr.3815/2019 dell' 08/02/2019; nr.29935/2018 del 20/11/2018).

5. Nel richiamare le motivazioni ivi svolte, ai sensi dell'articolo 118 disp att. cod.proc.civ. si osserva, in estrema sintesi, che: -il decreto del Ministro della pubblica istruzione 5 aprile 2001 recepì l'accordo stipulato tra l'ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000 in ordine ai criteri applicativi della legge nr. 124 del 1999, art. 8 ed il legislatore con la legge nr.266/2005, art. 1, comma 218, ha elevato a rango di legge la previsione dell'autonomia collettiva; - l'incostituzionalità della disposizione innanzi richiamata (cui è stata riconosciuta efficacia retroattiva: v.

Cass. S.U. n. 17076/2011, Corte Costituzionale n. 234/2007) è stata esclusa dal Giudice delle leggi (v. Corte Cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). La sentenza della Corte costituzionale n. 311 del 2009, su sollecitazione di questa Corte, si è già espressa sulla questione in questa sede sollevata e, sebbene antecedente alla sentenza Agrati, ha considerato i medesimi profili, prendendo posizione non solo sulla sussistenza nel caso in esame dei «motivi imperativi di interesse generale», ma anche, più in generale, sulla sua competenza a valutarli;- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C-108/10, Scattolon), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all'interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, ha ritenuto che la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un'altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell'ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro.

Quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187/CEE porta all'applicazione immediata ai lavoratori trasferiti del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all'anzianità lavorativa, l'art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell'anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all'atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest'ultimo.

La Corte di Giustizia ha evidenziato anche i criteri che il giudice nazionale deve osservare nella definizione delle singole controversie: a. quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore e, al contrario, non rilevano eventuali disparità con i lavoratori che all'atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (p. 77); b. quanto alle modalità, si deve trattare di "peggioramento retributivo sostanziale" (così il dispositivo) e la comparazione tra le condizioni deve essere "globale" (p. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; p. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto; c. quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto "all'atto del trasferimento" (punti 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all'atto della determinazione della 4 i loro posizione retributiva di partenza").

Conseguenza di questa impostazione è stato l'assorbimento del problema della conformità della norma in questione all'art. 6 del TUE, in combinato disposto con le norme della CEDU e della Carta di Nizza, come recepite nel Trattato di Lisbona, problema esaminato dalla sentenza Agrati della CEDU, precedente alla sentenza della Corte di giustizia e da quest'ultima considerata.

6. Il Tribunale, in corretta applicazione dei principi qui ribaditi, sulla base della indagine affidata al consulente tecnico di ufficio, con un accertamento di fatto che non è stato oggetto di alcuna censura, ha affermato che l'odierna parte ricorrente per effetto del mancato riconoscimento integrale della anzianità di servizio maturata all'atto del trasferimento nei ruoli del personale ATA del Ministero non ha subito alcun decremento economico (v. pag. 7 della sentenza);

7. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis nr. 1 cod.proc.civ.

8. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bi