Cassation court dismisses appeal regarding unequal pay grading for teachers absorbed into health administration roles.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Paolo Dalpasso's appeal challenging his professional grading within the health administration system. Dalpasso argued that his treatment was discriminatory compared to other teachers who retained higher pay levels, but the court found no evidence of identical job positions to prove such disparity. Consequently, the court ruled that the administrative decision was legitimate and the claim for unequal treatment was unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 113 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: A claim of unequal treatment fails when the contested administrative act is legitimate and the plaintiff fails to demonstrate identical job positions and qualifications between themselves and the compared group.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso 1280-2015 proposto da: DALPASSO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE 97, presso lo studio dell'avvocato SIMONE MARIA GHIRELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA VICHI; - ricorrente principale - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA A, in persona del 2021 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 1081 domiciliata in ROMA, VIA ARIOSTO 3/9, presso lo studio dell'avvocato ALESSIA ALESII, che la rappresenta e difende; - controricorrente - nonchè contro REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA COLLACCIANI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonchè contro DALPASSO PAOLO; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - nonchè contro UNITA' SANITARIA LOCALE RM 2; - intimata - avverso la sentenza n. 4044/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2014 R.G.N. 4237/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2021 dal Consigliere Dott.
CATERINA MAROTTA. R. Gen. N. 1280/2015 Rilevato che:
1. Paolo Dalpasso, laureato in filosofia e abilitato all'insegnamento, aveva svolto attività di docente, senza alcuna interruzione, dall'anno scolastico 1976/1977, presso la scuola per odontotecnici 'G. Eastman' quale incaricato dell'insegnamento per la disciplina di 'cultura generale'; in seguito, l'Istituto era stato assorbito nella struttura della U.S.L. RM/3 ed il Dalpasso era stato inquadrato nei ruoli di tale U.S.L. (alla quale era subentrata la U.S.L. RM 2 e poi l'Azienda U.S.L. RM A), in applicazione dell'art. 1 della legge 20 maggio 1985, n. 207, con l'attribuzione del profilo professionale di collaboratore amministrativo e il riconoscimento del trattamento economico proprio della settima qualifica funzionale ex d.P.R. n. 348 del 1983;
2. il Dalpasso aveva impugnato il provvedimento di assegnazione del suddetto profilo innanzi al TAR del Lazio lamentando che il medesimo inquadramento era stato attribuito anche al personale insegnante solo provvisto del titolo di scuola media superiore mentre altri colleghi del corpo docente della scuola per odontotecnici provvisti di laurea erano stati collocati finanche nel nono livello retributivo, essendosi con ciò integrata una disparità di trattamento; il TAR, con sentenza n. 1129/93, aveva accolto il ricorso e, per l'effetto, aveva annullato l'atto impugnato con obbligo per l'U.S.L. di adottare un nuovo provvedimento di inquadramento tenendo conto di quanto osservato in ordine ad evidenziati elementi di discriminazione;
3. la decisione era stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1283/98;
4. l'Azienda U.S.L. RM A, preso atto delle pronunce del giudice amministrativo, aveva inquadrato il Dalpasso nella posizione funzionale di collaboratore coordinatore livello VIII a decorrere dal 12.6.1985 e nel livello VIII bis dall'1.12.1990 liquidando poi gli arretrati con deliberazione n. 3117 del 28.12.1998;
5. il Dalpasso, assumendo che anche tali provvedimenti fossero affetti dai medesimi vizi del precedente, li impugnava dinanzi al TAR con ricorso in ottemperanza;R. Gen. N. 1280/2015 6. il TAR (in sede di ottemperanza) riteneva che l'amministrazione si fosse esattamente conformata al giudicato e che eventuali doglianze dovessero essere fatte valere in sede di giudizio ordinario;
7. con ulteriore ricorso innanzi al TAR, il Dalpasso chiedeva l'annullamento delle delibere n. 241 del 2 dicembre 1998 e n. 3117 del 28 dicembre 1998 con le quale l'Azienda sanitaria lo aveva (re)inquadrato con decorrenza 12 giugno 1985 nella posizione di collaboratore coordinatore (VIII livello), e chiedeva altresì che venisse accertato il conseguente obbligo di riadottare ex novo i provvedimenti oggetto di annullamento, di ricostruire integralmente la sua carriera economica e giuridica dal 12 giugno 1985 e di corrispondergli le differenze retributive con l'attribuzione della posizione di vice - direttore amministrativo (IX livello);
8. il Dalpasso proponeva, quindi, regolamento preventivo di giurisdizione chiedendo che venisse dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario essendo il provvedimento di (re)inquadramento dell'Azienda successivo alla data del 30 giugno 1998;
9. questa Corte, con ordinanza resa a Sezioni unite n. 22269/2007, dichiarava la giurisdizione del Giudice ordinario;
10. il ricorrente agiva allora (in riassunzione) dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti dell'Azienda U.S.L. RM A e della Regione Lazio (subentrata alla Gestione liquidatoria della ex U.S.L. RM 2), facendo valere il suo diritto all'inquadramento nella posizione funzionale di vice-direttore amministrativo (IX livello) sin dal 12.6.1985;
11. il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la domanda ritenendo che le rivendicazioni del Dalpasso fossero basate su argomentazioni (applicazione del criterio di equipollenza, disparità di trattamento e violazione del giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato) già vagliate dal TAR in sede di giudizio di ottemperanza, giudicato che copriva il dedotto e il deducibile;
12. la decisione era impugnata innanzi alla Corte d'appello di Roma; quest'ultima riteneva che il ricorso non potesse essere dichiarato inammissibile per le ragioni poste a fondamento della decisione di prime cure, evidenziando, al riguardo, che la sentenza emessa in sede di R. Gen. N. 1280/2015 ottemperanza aveva statuito solo sul diritto del Dalpasso ad un inquadramento superiore al VII e perciò non era preclusiva della domanda di inquadramento nel IX livello e del diritto al conseguente trattamento economico formulata in sede di giudizio dinanzi al giudice ordinario; escludeva, tuttavia, la fondatezza di tale domanda rilevando che il Dalpasso si era limitato a dedurre la disparità di trattamento nei suoi confronti rispetto ad altri docenti laureati ma non aveva dedotto nulla con riguardo alle ragioni per le quali a lui sarebbe dovuto essere riconosciuto il IX livello in luogo dell'VIII;
13. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso Paolo Dalpasso sulla base di due motivi, ai quali hanno resistito con controricorso l'Azienda USL RM A e la Regione Lazio; quest'ultima ha, altresì, formulato ricorso incidentale condizionato cui il Dalpasso ha resistito con controricorso;
14. il ricorrente principale ha, altresì, depositato memoria. Considerato che:
1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., del criterio residuale dell'equipollenza ex art. 1-64 d.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979 e conseguente illegittima declaratoria di rigetto del ricorso in appello; sostiene che, in assenza di corrispondenti qualifiche nelle tabelle di equiparazione, l'amministrazione avrebbe dovuto fare ricorso al criterio residuale della equipollenza di cui al comma 1 dell'art. 64 del d.P.R. in modo da attribuire, per categorie omogenee nel medesimo trattamento, ai dipendenti immessi in ruolo una qualifica che potesse corrispondere alla posizione originaria dell'ordinamento di corrispondenza; evidenza che in tal senso si era espresso il TAR Lazio che aveva annullato l'originario provvedimento di inquadramento del Dalpasso;
2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo della controversia ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; sostiene che la Corte territoriale, nella ricostruzione dei fatti, avrebbe omesso di esaminare il punto controverso e decisivo ovvero la non corretta parità di trattamento nei confronti dell'appellante in relazione a profili professionali del tutto omogenei nell'ordinamento di provenienza;R. Gen. N. 1280/2015 3. con l'unico motivo di ricorso incidentale condizionato la Regione Lazio denuncia la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80 del 1998, dell'art. 2909 cod. civ. e dell'art.324 cod. proc. civ.; censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondato il motivo del Dalpasso concernente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per intervenuto giudicato, pronunciata dal giudice di primo grado, e sostiene che sul corretto inquadramento del predetto la pronuncia definitiva del giudice amministrativo precludeva il riesame da parte del giudice ordinario;
4. il primo motivo del ricorso principale è infondato; 4.1. occorre premettere che, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, nel ricorso di primo grado innanzi al TAR il Dalpasso non aveva mai reclamato la qualifica dirigenziale, né il TAR aveva sostenuto, nella decisione poi impugnata innanzi al Consiglio di Stato, che allo stesso spettasse una qualifica siffatta; in tale decisione era stata stigmatizzata l'irragionevolezza di un inquadramento del ricorrente, pur dotato di diploma di laurea e di abilitazione oltre che di notevole anzianità di servizio, solo nel settimo livello /i retributivo (nel quale era inserito tutto il personale non laureato e dotato di diploma di maturità), a fronte di inquadramenti di altri docenti della stessa scuola, pure in possesso di diploma di laurea, finanche in due livelli retributivi superiori; in conseguenza di tale decisione il Dalpasso era stato, come detto, inquadrato nella posizione funzionale di collaboratore coordinatore livello VIII a decorrere dal 12.6.1985 e nel livello VIII bis dall'1.12.1990, con conseguente liquidazione degli arretrati con deliberazione n. 3117 del 28.12.1998 e tale inquadramento era stato ritenuto dallo stesso giudice amministrativo conforme all'intervenuto giudicato; quello che il predetto ha rivendicato con il ricorso al Tribunale di Roma è il diritto all'inquadramento nel IX livello ed in particolare nella qualifica dirigenziale di vice-direttore amministrativo; si tratta, come è di chiara evidenza, di una rivendicazione nuova ed ulteriore rispetto a quella oggetto del giudizio dinanzi al TAR ed in R.
Gen. N. 1280/2015 conseguenza per la stessa il ricorrente non può avvalersi delle ragioni poste dal giudice amministrativo a fondamento della propria pronuncia che, peraltro, si ripete, aveva statuito solo sul diritto del Dalpasso ad un inquadramento superiore al VII, non certo sul suo diritto all'inquadramento nel ruolo dirigenziale (in quella sede neppure preteso); 4.2. trattandosi, dunque, di una pretesa avanzata ex novo, la stessa avrebbe dovuto essere sostenuta dall'allegazione di tutti i fatti costitutivi del rivendicato diritto; ed allora corretta è la decisione della Corte capitolina che ha ritenuto che il Dalpasso non avesse ottemperato all'onere posto a suo carico di dimostrare il possesso dei requisiti necessari per essere inquadrato nel suddetto IX livello, essendo a tal fine insufficiente la dedotta discriminazione per essere stati altri dipendenti inquadrati in tale IX livello; 4.3. nella specie, l'inquadramento del ricorrente era stato disposto, oltre che in ottemperanza al pronunciamento del giudice amministrativo (che, come detto, aveva annullato l'inquadramento del Dalpasso nel profilo professionale di collaboratore amministrativo e l'attribuzione del corrispondente trattamento economico proprio della VII qualifica funzionale ex d.P.R. 25 giugno 1983, n. 348), altresì in conformità rispetto alla normativa applicabile; 4.4. si premette che l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, e la confluenza in esso dì personale proveniente da enti con organizzazione ed ordinamento disomogenei, ha posto complessi problemi di omogeneizzazione fra le diverse figure professionali; tali problemi sono stati disciplinati dal d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, che ha previsto la istituzione del ruolo sanitario e ha dettato i criteri di inquadramento in esso del personale provenientrdagli enti sanitari disciolti che sono confluiti nel servizio sanitario;
è quindi intervenuta la I. 20 maggio 1985, n. 207 "Disciplina transitoria per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali"; l'art. 1 di tale disciplina transitoria ha previsto innanzitutto l'inquadramento diretto nella pianta organica dell'unità sanitaria locale, con R. Gen. N. 1280/2015 la posizione funzionale ricoperta, del personale dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo di posizione funzionale iniziale di ciascun profilo professionale che, alla data del 30 giugno 1984, ricopriva in base alla normativa vigente, nella stessa posizione funzionale o, se già di ruolo, in altra posizione funzionale non ricompresa nel disposto dell'art. 8 della stessa legge, un posto di organico vacante nelle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali, di cui all'art. 1 del d.l. n. 678 del 1981, convertito con modificazioni dalla I. n. 12 del 1982 oppure nelle piante organiche definitive delle unità sanitarie locali, per incarico, anche ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. n. 128 del 1969 e dell'art. 70 del d.P.R. n. 761 del 1979, o per trasferimento o per comando, e che continuava a prestare servizio alla data di entrata in vigore della presente legge; la disposizione ha precisato che, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal medesimo art. 1, il personale doveva essere in possesso, alla data di entrata in vigore della medesima legge, dei requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi di assunzione nel relativo profilo professionale e posizione funzionale, dal decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982 ('Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 7619, e successive modifiche ed integrazioni, o dalla normativa vigente in materia alla data del conferimento dell'incarico; 4.5. quello che si richiedeva, dunque, era non solo la sussistenza di un 0%. posto vacante in organico ma anche la sussistenza IX dei necessari requisiti; 4.6. la laurea in filosofia posseduta dal Dalpasso non consentiva un suo inquadramento nel ruolo tecnico sanitario o professionale per mancanza del titolo di studio specifico richiesto per tutte le posizioni funzionali contemplate dal suddetto D.M.; 4.7. ed allora, a mente dell'art. 64 del medesimo d.P.R. n. 761 del 1979, occorreva fare riferimento alle qualifiche equipollenti; 4.8. nella specie il criterio dell'equipollenza risulta correttamente applicato sol che si consideri che il titolo posseduto dal Dalpasso consentiva solo l'accesso nel ruolo amministrativo e che l'attribuzione della posizione funzionale di collaboratore coordinatore (VIII) di cui alla tabella A - R.
Gen. N. 1280/2015 personale amministrativo laureato - dell'ali. 1 del d.P.R. n. 761 del 1979, prevedeva (art. 138 del D.M. 30 gennaio 1982 citato) quale requisito specifico di ammissione al concorso "il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio o altra laurea equipollente" ed era del tutto compatibile con le mansioni di docente svolte dal Dalpasso, dovendo darsi atto di una affinità tra le funzioni di coordinamento proprie del collaboratore coordinatore e quelle di docenza (di cultura generale) svolte dal ricorrente; ed infatti la declaratoria del profilo professionale della qualifica di collaboratore amministrativo coordinatore (art. 57 del d.P.R. n. 821 del 1984) prevede che ad esso sono ascritti compiti di coordinamento "dell'attività di addetti appartenenti ai livelli funzionali di coordinatore amministrativo e di assistente amministrativo fornendo istruzioni e favorendo il metodo del lavoro di gruppo", nonché di formulazione di "proposte operative per l'organizzazione de/lavoro e per lo snellimento delle procedure" ed ancora di svolgimento di "attività finalizzata alla propria formazione" e partecipazione ad "ad attività di studio e programmazione"; 4.9. come stigmatizzato dalla Corte territoriale, il ricorrente non ha allegato nulla in ordine alle specifiche funzioni ed alle relative responsabilità ovvero al grado di autonomia nell'espletamento di dette mansioni così da poter far ritenere l'inadeguatezza della ritenuta equipollenza neWVIII livello, per essere, invece, asseritamente corrispondente alle prime il rivendicato IX livello; sul punto, infatti, il predetto si è limitato a dedurre una disparità di trattamento rispetto alla posizione di altri dipendenti ugualmente transitati nei ruoli regionali a seguito della riforma del SSN ma tale affermazione non consente di per sé sola di ritenere fondato il rilievo atteso che, come è noto, la disparità di trattamento può ritenersi sussistente solo in presenza di identità delle posizioni dei soggetti interessati ed il ricorrente non ha fornito alcun elemento da cui evincere quali fossero le mansioni svolte da quei dipendenti presso gli enti di provenienza, quali i titoli posseduti, per cui questa Corte non è stata messa in condizione di apprezzare la fondatezza della censura;R.
Gen. N. 1280/2015 4.10. in ogni caso, la disparità di trattamento non può essere posta a fondamento di una pretesa allorquando il provvedimento di inquadramento risulti legittimo;
5. il secondo motivo è inammissibile; con la deduzione di un vizio formalmente ricondotto all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione attuale, il ricorrente in realtà non si duole dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione e abbia carattere decisivo nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia, bensì dell'omesso esame di elementi istruttori che, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti; in ogni caso la censura è irrilevante alla luce delle considerazioni già svolte con riguardo al primo motivo di ricorso;
6. da tanto consegue che il ricorso principale va rigettato con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
7. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
8. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore delle controricorrenti Azienda U.S.L. RM A e Regione Lazio, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, per ciascuna di esse, in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari 4 R. Gen. N. 1280/2015 a quello previsto, per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1- bis, se dovuto. Così deciso nella