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Ordinanza — n. 22590/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses main appeal on procedural grounds but allows incidental appeal regarding lawyer fee calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22590/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the main appeal against the second-instance judgment that reinstated the employee's job, finding the procedural complaint regarding evidence inadmissible. While the primary claim was dismissed, the Court accepted the incidental appeal concerning the calculation of litigation costs. Consequently, the lower court's decision was annulled only regarding the fee liquidation, and the case was remitted for a new trial with corrected costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.; Art. 2233 comma 2 c.c.: The Court of Cassation rejects appeals based on the non-examination of documents if the second instance implicitly adopted the first instance's reasoning, but allows incidental appeals where the lower court fails to justify significant deviations from statutory minimums in lawyer fee calculations.

Parole chiave

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procedural admissibility litigation costs lawyer fee liquidation remittitur second instance review annullamento del licenziamento abbandono del posto di lavoro licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 360 comma 1 n. 5 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE - con il primo motivo di ricorso, si censura la decisione impugnata ai sensi dell'art. 360 comma 1, n.
Art. 2233 comma 2 c.c.
d.m. n. 55 del 2014
art. 116 cod. proc. civ
20867 del 20/09/2020), mentre, con riguardo aila dedotta violazione dell'art. 116 cod.
art. 111 comma 6 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13248 del 30/06/2020
Cass. n. 10343 del 2020
Cass. n. 1522 del 2019
2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (sul punto, Cass. n. 1522 del 2019; si vedano, altresì, Cass.
Cass. n. 32575 del 2018
1522 del 2019; si vedano, altresì, Cass. n. 32575 del 2018, Cass.
Cass. n. 30286 del 2017
1522 del 2019 cit., Cass. n. 30286 del 2017;
Cass. n. 18167 del 2015
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 5916-2019 proposto da: EVOLUZIONE UNIPERSONALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO ORBITELLI, 31, presso lo studio dell'avvocato MARIA ELENA RIBALDONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PILADE LANERO; - ricorrente principale - 2021 COLLATINO ROBERTO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 144 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall avvocato ALFREDO DI SILVESTRO; - controrícorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 2/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 03/01/2019 R.G.N. 319/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott.

VALERIA PICCONE. RG. 05916/2016 RILEVATO CHE - con sentenza in data 3 gennaio 2019, la Corte d'Appello di Genova ha respinto il reclamo avverso la decisione con cui il locale Tribunale aveva rigettato l'opposizione e, confermando l'ordinanza impugnata, aveva annullato il licenziamento irrogato a Roberto Collatino; - in particolare, la Corte, condividendo l'assunto del primo giudice, ha ritenuto non adeguatamente provati gli illeciti disciplinari ascritti al dipendente e, segnatamente, insussistente la prova certa e piena della riferibilità al Collatino di taluni ammanchi di cassa subiti dalla società, pur procedendo secondo un diverso iter motivazionale; - per la cassazione della sentenza propone ricorso la Società Evoluzione s.r.I., affidandolo a due motivi; - resiste, con controricorso, Roberto Collatino e spiega, altresì, ricorso V. incidentale affidato ad un motivo; - entrambe le parti hanno presentato memorie.

CONSIDERATO CHE - con il primo motivo di ricorso, si censura la decisione impugnata ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per non aver la Corte di merito esaminato il documento prodotto in primo grado dalla parte resistente allegato alla memoria di costituzione in data 08/11/2016; - deduce, in particolare, parte ricorrente l'erronea ricostruzione operata dal giudice di secondo grado il quale, procedendo ad un diverso iter motivazionale rispetto al Tribunale, ha escluso che il Collatino si occupasse della contabilità del supermercato gestito dalla società e del maneggio dì denaro contante„ ed ha reputato, altresì, che la "prima nota" si formasse in modo automatico senza l'intervento di alcun operatore che inserisse i dati, atteso che "appositi software aziendali acquisivano automaticamente i dati contabili delle casse ed il controllo contabile era svolto esclusivamente dal Serfin" (dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria dallo stesso Serfin); - parte ricorrente, nella sostanza, allega il mancato ricorso della Corte territoriale all'utilizzazione di prove atipiche e processi indiziari che avrebbero condotto a diverso risultato; - il motivo è infondato e, pertanto, non può essere accolto; - giova rilevare che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto dall'art. 54 col, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione alla sola ipotesi di "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", consegue che, al di fuori dell'indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. ed individuato "in negativo" dalla consolidata giurisprudenza deila Corte -formatasi in materia di ricorso straordinario- in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validità ( fra le tante, Cass. n. 23940 del 2017); - nessuna delle ipotesi de quibus, come è evidente, ricorre nel caso di specie, nel quale, anzi, parTé ricorrente contesta il percorso decisorio di secondo grado segnatamente in ordine alle prove poste a fondamento della decisione del giudice; - d'altro canto, secondo quanto statuito recentissimamente dalle Sezioni Unite, per dedurre la violazione delle disposizioni che presiedono ai procedimento probatorio, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), essendo, invero, inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), mentre, con riguardo aila dedotta violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di Fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr.

Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960); -l'articolato procedimento probatorio posto in essere da parte della Corte territoriale induce ad escludere, tout court, qualsivoglia violazione fra quelle in commento; - con il secondo motivo, parte ricorrente deduce la violazione dell'art. 360 comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 132, comma II, cod. proc. civ.; - il motivo è infondato e, pertanto, non può essere accolto; - va rilevato, al riguardo, che questa Corte ha affermato che in caso di censura per motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in modo non generico il "fatto storico" non valutato, il "dato" testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, i! "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua "decisività" per la definizione della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020); - d'altra parte, per aversi motivazione apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta della norma che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consenta alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (sul punto, fra le altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020); - in particolare, nel caso di specie, appare evidente dalla stessa doglianza della società, come il giudice di secondo grado abbia, piuttosto, implicitamente motivato riguardo le censure rivolte alla decisione del Tribunale, mediante la condivisione dell'iter motivazionale di quest'ultimo, mentre appare evidente, dalla stessa formulazione del motivo, che contiene il frequente richiamo a dichiarazioni testimoniali e ad altri elementi probatori, come parte ricorrente miri ad ottenere una rivisitazione nel merito della controversia, inammissibile in sede di legittimità; - con l'unico motivo di ricorso incidentale si deduce la violazione della normativa concernente le spese di lite pe essersi la Corte discostata dai minimi e dai medi legislativamente previsti; - il motivo è fondato e, pertanto, deve essere accolto, nei termini di cui in motivazione; - questa Corte ha chiarito che in ipotesi di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale (fra le più recenti, Cass.n. 10343 del 2020); - nondimeno, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (sul punto, Cass. n. 1522 del 2019; si vedano, altresì, Cass. n. 32575 del 2018, Cass. n. 28267 del 2018); - nel caso di specie, la liquidazione disposta dalla Corte di Genova, a fronte di un procedimento di valore indeterminabile, opera una globale determinazione dei compensi, discostandosi significativamente non solo da quelli medi, ma Li anche dai minimi di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, senza offrire alcuna motivazione al riguardo (sul punto, Cass. n. 1522 del 2019 cit., Cass. n. 30286 del 2017;

Cass. n. 18167 del 2015); - il ricorso incidentale deve, quindi, essere accolto, la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, che sottoporrà la stessa a nuovo esame, tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo, altresì, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte respinge il ricorso principale e accoglie quello incidentale. Cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Genova, in diversa composizione, anche in ordine alle spese relative al giudizio di legittimità.

Così deciso nella Adunanza camerale del 14 gennaio 2020. Il Presidente ountionario Gitidlzurie Giova