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Sentenza — n. 22582/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to contest facts and new evidence at first instance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22582/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the employer's attempt to overturn the appellate court's finding of an indefinite-term employment relationship. The appellant argued that the lower court incorrectly assigned the burden of proof regarding the employee's voluntary resignation and failed to consider specific agricultural labor contracts. The court ruled that the appellant did not formally challenge the factual findings or the timeliness of evidence presented in the first instance, violating procedural requirements for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002: An appeal is inadmissible if the appellant fails to formally contest the factual findings of the lower court or introduces new evidence and investigative requests for the first time in the cassation proceeding.

Parole chiave

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inadmissibility appeal burden of proof factual findings agricultural labor contract new evidence cassation procedural requirements employment relationship abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
In primo luogo, la denunzia di vizio motivazionale non è conforme all'attuale configurazione dell'art. 360, comma 1 n.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, co.
Art. 2 I. n. 604 del 1966
Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 I. n. 604 del 1966 e dell'art.
Art. 2967 cod. civ.
604 del 1966 e dell'art. 2967 cod. civ. .
art. 2967 cod. civ
604 del 1966 e dell'art. 2967 cod. civ.
art. 421 cod. proc. civ
Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 421 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 20694/2018
Cass. n. 1435/2013
Cass. n. 20518/2008
Cass. n. 2268/2019
Cass. n. 25374/2017
Cass. n. 14731/2006
Cass. Sez. Un. 20/09/2019 n. 23535
115/2002 (Cass. Sez. Un. 20/09/2019 n. 23535)
Sez. Un. n. 8053/2014
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Testo completo

e SENTENZA sul ricorso 20929-2017 proposto da: LUCIFORA SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE AMIATA, 33, presso lo studio dell'avvocato MICHELA FUSCO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO GUASTELLA; - ricorrente - 2020 contro 2730 SCORPO LAURA; - intimata - avverso la sentenza n. 697/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 04/07/2017 R.G.N. 994/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PAGETTA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ROBERTO MUCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato MICHELA FUSCO. Fatti di causa 1. Con sentenza n. 697 /2017 la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della sentenza di primo grado che aveva integralmente respinto la domanda della lavoratrice, ha dichiarato la inefficacia del licenziamento orale intimato a Laura Scorpo in data 6 novembre 2009 da Salvatore Lucifora condannando quest'ultimo al pagamento in favore della Scorpo delle retribuzioni maturate a decorrere dal 1 agosto 2011 sino alla data di effettiva riassunzione. 1.1.

Per quel che ancora rileva, il giudice di appello, pacifica la cessazione del rapporto di lavoro alla data del 6.11. 2009, ha ritenuto che il Lucifora non avesse assolto all'onere probatorio su di esso gravante relativo all'abbandono volontario del posto di lavoro da parte della Scorpo; né poteva ritenersii che il rapporto di lavoro fosse a termine, come sostenuto dal datore di lavoro, stante la inutilizzabilità della documentazione prodotta a riscontro dal convenuto, tardivamente costituitosi, e stante comunque l'assenza di significatività della detta produzione in assenza di documentazione relativa ai contratti di lavoro a termine asseritamente succedutisi nel tempo.

2. Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Salvatore Lucifera sulla base di quattro motivi; la parte intimata non ha svolto attività difensiva. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce omesso esame di un fatto storico decisivo rappresentato dalla mancata contestazione da parte della originaria ricorrente delle allegazioni formulate nella memoria di costituzione di primo grado in ordine alla sussistenza di un contratto di lavoro agricolo a tempo determinato quale operaia/ bracciante con cessazione dello stesso al raggiungimento delle 151 giornate lavorative previste dal contratto.

2. Con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2 I. n. 604 del 1966 e dell'art. 2967 cod. civ. . Denunzia travisamento dei fatti da parte della Corte di appello per avere questa posto a carico del datore di lavoro l'onere della prova delle dimissioni della lavoratrice, ovvero, in mancanza, il soddisfacimento della forma scritta del licenziamento; sostiene che nello specifico non veniva in rilievo un'ipotesi di licenziamento bensì di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per effetto del raggiungimento del numero di 151 giornate lavorative previste al momento della costituzione del rapporto di lavoro. Le allegazioni in ordina alla esistenza di rapporti di lavoro agricolo trovavano conferma nella documentazione prodotta oltre che nella mancata contestazione di controparte.

3. Con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 29 d. Igs. n. 81/2015 con specifico riferimento alle esclusioni previste dall'art. 29 d. Igs. e degli artt. 1, e 12, comma 2, d Igs n 375/1993 in ipotesi di contratti di lavoro agricolo.

4. Con il quarto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 421 cod. proc. civ. censurando il mancato esercizio dei poteri istruttori di ufficio con riferimento in particolare all'acquisizione dell'estratto contributivo INPS da parte della lavoratrice.

5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurimi profili. 5.1. In primo luogo, la denunzia di vizio motivazionale non è conforme all'attuale configurazione dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. civ. il quale esige che il fatto del quale si denunzia l'omesso esame sia costituito da un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica (Cass. n. 4035/2018, Sez. Un. n. 8053/2014) laddove nello specifico parte ricorrente denunzia l'omesso rilievo di un fatto processuale rappresentato dalle non contestazione delle circostanze allegate nella memoria di costituzione di primo grado relative alla cessazione del rapporto non per effetto di licenziamento o dimissioni della lavoratrice ma per il raggiungimento delle 151 giornate lavorative previste dal contratto a tempo determinato; in seconde luogo, anche a voler ritenere, per come concretamente denunziato, che il vizio ascritto alla sentenza impugnata sia costituito dalla errata applicazione del principio di non contestazione, la censura risulta articolata con modalità non conformi al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. 5.1.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove con il ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di non avere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assume essere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienza del ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto sia stata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modo essa sia stata provata o ritenuta pacifica (Cass. n. 24062/2017) provvedendo alla trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (Cass. n. 16655/2016); parte ricorrente si è sottratta a tale onere avendo omesso di trascrivere il contenuto delle difese spiegate dalla originaria ricorrente a fronte delle allegazioni di controparte, che ha solo parzialmente trascritto; si è limitata, infatti al mero richiamo dei verbali di causa, intrinsecamente inidoneo a dare contezza dell'assunto dell'odierno ricorrente, dovendo ulteriormente osservarsi che comunque il carattere pacifico delle circostanze allegate nella memoria di costituzione di primo grado non potrebbe farsi derivare, come sembra assumere parte ricorrente, dalla mancata puntuale contestazione di parte attrice atteso che la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell'atto introduttivo del giudizio non ribalta sull'attore l'onere di "contestare l'altrui contestazione", dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo (Cass. 6183/2018).

6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile; il prospettato vizio di sussunzione è riferito, infatti, ad una ricostruzione fattuale delle caratteristiche del rapporto lavorativo configurato come rapporto a termine con automatica cessazione per effetto dell'espletamento di 151 giornate di lavoro - che non trova riscontro nell'accertamento alla base della decisione impugnata che ha qualificato il rapporto inter partes come a tempo indeterminato. Tale accertamento poteva essere incrinato solo dalla denunzia di vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. neppure formalmente proposta dall'odierno ricorrente il quale si limita a richiedere una diversa valutazione del materiale probatorio e segnatamente della documentazione prodotta senza confrontarsi con la valutazione di tardività ed irrilevanza di tale documentazione espressa dal giudice di secondo grado.

7. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. 7.1. La questione della disciplina del lavoro agricolo con specifico riferimento alla previsione di un termine alla luce delle modifiche introdotte dal d. Igs n. 81/2015, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non risulta specificamente affrontata dalla Corte di merito e risulta del tutto estranea al thema decidendum sviluppato in sentenza; parte ricorrente non dimostra, come suo onere che le violazioni denunziate investivano questioni ritualmente e tempestivamente allegate in prime cure denunziando omessa pronunzia rispetto alle stesse, come prescritto al fine della valida censura della decisione (Cass. n. 20694/ 2018, n. 1435/2013, n. 20518/2008).7.2.

Più in generale è da rilevare che le critiche alla decisione impugnata sono prive di specificità in quanto ancora una volta ancorata ad una ricostruzione fattuale delle caratteristiche del rapporto di lavoro non corrispondente all'accertamento della Corte di merito; tanto è sufficiente a determinare la inammissibilità del motivo dovendosi altresì rilevare che nella sentenza impugnata non è dato rinvenire le affermazioni richiamate in ricorso (v. ricorso pag. 17 secondo capoverso) ed oggetto di critica.

8. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per la dirimente considerazione che parte ricorrente non solo non riporta negli esatti termini le risultanze probatorie idonee a configurare una pista investigativa tale da giustificare l'esercizio dei officiosi di indagine da parte del giudice di merito ma neppure allega, come suo onere, di avere sollecitato, anche nel giudizio di secondo grado l'esercizio di detta attività ufficiosa, come prescritto ai fini della valida censura della decisione sotto questo profilo, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito (Cass. n.2268/2019, n. 25374/2017 n. 14731/2006).

9. Non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

10. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma i bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. 20/09/2019 n. 23535)

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del co