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Sentenza — n. 22526/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses administrative penalty appeal regarding failure to submit employee data to employment centers.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22526/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected the appeal filed by Leonzio Dell'Aquila and Edmea Grassi against administrative fines imposed for failing to submit employee data to employment centers. The lower court found the opposition inadmissible due to procedural delays and the statute of limitations, while also ruling that the defendants were not jointly liable for the administrative offense. Consequently, the court upheld the original decision, confirming that the administrative penalties remained valid and enforceable.

Regesto Legislator

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Art. 8, I. n. 689/1981; Art. 81 c.p.: The legal principle of cumulative punishment does not apply to administrative offenses outside of social security assistance violations, and the continuation of criminal offenses is not applicable to administrative infractions.

Parole chiave

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administrative penalty employment center statute of limitations joint liability procedural delay Cassazione labor law sanzione disciplinare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 8, I. n. 689/1981
5252/2011, 24665/2008, 12974/2008) per cui, da un lato, in base alla formulazione dell'art. 8, I.
Art. 81 c.p.
Art. 2934 c.c.
Art. 2935 c.c.
Art. 2943 c.c.
Art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137
MARIO FRESA visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n.
art. 344 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 344 c.p.c., deducono la nullità dell'impugnata sentenza per non aver erroneamente la Corte territoriale accertato essersi il giudizio d'appello svolto tra soggetti diversi da quelli del primo grado.
art. 112 c.p
Con il settimo articolato motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., 3 I.
art. 81 c.p
artt. 2943 c.c
ed avente, pertanto, efficacia interruttiva della prescrizione ex artt. 2943 c.c.;
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Testo completo

nte SENTENZA sul ricorso 20794-2017 proposto da: DELL'AQUILA LEONZIO, GRASSI EDMEA, domiciliati in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall' avvocato CARLO CANIGLIA; - ricorrenti - 2021 contro 316 ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI, in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 221/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 23/02/2017 R.G.N. 1024/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2021 dal Consigliere Dott.

NICOLA DE MARINIS; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. FATTI DI CAUSA Con sentenza del 23 febbraio 2017, la Corte d'Appello di Lecce confermava la decisione resa dal Tribunale di Brindisi e rigettava l'opposizione proposta da Leonzio Dell'Aquila ed Edmea Grassi nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e della Direzione provinciale del Lavoro di Brindisi avverso le ordinanze- ingiunzioni da questa emessa recanti a carico dei predetti in solido la sanzione amministrativa per aver omesso di inviare al Centro per l'impiego il nominativo di trenta lavoratori assunti dalla Medieval di Dell'Aquila Leonzio & C snc. e la data di assunzione, di consegnare ai dipendenti, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione contenente i dati delle registrazioni sul libro matricola, di consegnare ai dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, il prescritto prospetto paga, per non aver comunicato all'INAIL il codice fiscale dei dipendenti.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto l'ammissibilità del gravame proposto dagli opponenti quanto al merito dell'opposizione, ma l'infondatezza complessiva del gravame medesimo, stante la tardività delle eccezioni relative al vizio della notifica della contestazione ed all'estinzione della sanzione per decorrenza dei termini di legge, l'infondatezza dell'eccezione relativa all'estinzione della sanzione per decorrenza del termine di legge, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto a riscuotere la sanzione amministrativa, l'inammissibilità per tardività dell'eccezione, formulata per la prima volta in appello, dalla sig.ra Grassi, relativa alla sua mancata responsabilità per l'illecito a lei contestato, sol perché socia della società in nome collettivo, l'infondatezza nel merito delle eccezioni formulate con le opposizioni alle ordinanze- ingiunzioni.

Per la cassazione di tale decisione ricorreval Dell'Aquila e la Grassi, affidando l'impugnazione a otto motivi, cui resistono, con controricorso, l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Brindisi ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali; Fissata l'udienza di discussione in adunanza camerale i ricorrenti depositavano memoria. Alla predetta udienza del 15.9.2020 il Collegio riteneva la non ricorrenza dei presupposti per la decisione della causa in camera di consiglio e rimetteva la causa sul ruolo per la pubblica udienza. Nelle more il Pubblico Ministero faceva pervenire la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

A ciò i ricorrenti facevano seguire una ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 344 c.p.c., deducono la nullità dell'impugnata sentenza per non aver erroneamente la Corte territoriale accertato essersi il giudizio d'appello svolto tra soggetti diversi da quelli del primo grado. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 23, commi 7 e 8, I. n. 689/1981, i ricorrenti deducono un ulteriore profilo di nullità dell'impugnata sentenza f>"2- non aver erroneamente la Corte territoriale dato pubblica lettura del dispositivo della sentenza / né di questo unitamente alla motivazione.

Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli arti. 344 e 91 c.p.c., si deduce ancora la nullità dell'impugnata sentenza per aver la Corte territoriale disposto la liquidazione delle spese di giudizio a favore del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nonostante la sua irrituale partecipazione al giudizio. Nel quarto motivo la nullità dell'impugnata sentenza è prospettata in relazione agli artt. 101, comma 2 e 345 c.p.c., 14 I. n. 689/1981 e 112 c.p.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, deducendosi l'aver erroneamente la Corte territoriale individuato come questioni nuove quali quella relativa alla nullità della notifica delle ordinanze-ingiunzioni, non effettuate dal funzionario dell'amministrazione, qui trattata pure nel merito, l'errata quantificazione della sanzione (poi trattate nel merito nel sesto e nel settimo motivo), esimendosi dalla trattazione nel merito delle stesse, quando la stessa Corte aveva dichiarato che le avrebbe trattate., come, del resto, doveva, configurandosi esse come eccezioni in senso proprio, con approdo al riconoscimento dell'eccepita nullità;

Nel quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 24, comma 2, I. n. 689/1981 in relazione al pronunciamento della Corte territoriale di disconoscimento della tardività della contestazione avvenuta il 14 luglio 2005 per aver ritenuto il previsto termine di 90 giorni decorrere dalla conclusione dell'accertamento dell'Ispettorato in data 3.6.2005 e non dalla precedente data di ricevimento del rapporto della Guardia di Finanza, accertata in primo grado e non contestata, del 19 febbraio 2004 Il sesto motivo, con il quale i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 11 e 23, comma 11, I. n. 689/1981, è volto a censurare il pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla congruità della sanzione irrogata.

Con il settimo articolato motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., 3 I. n. 689/1981, 27 Cost., 649 c.p.p., 2697 c.c.,116 c.p.c., 2700 c.c. in una con il vizio di omessa motivazione e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurano il pronunciamento della Corte territoriale in ordine alla ritenuta inammissibilità del motivo di gravame formulato con riguardo all'illegittimità della sanzione estesa dall'ente impositore alla sig.ra Edmea Grassi, coniuge del Dell'Aquila, non quale mera obbligata in solido ma in relazione alla posizione di socio della società, gestita dal solo marito, come attestato dalle testimonianze escusse in prime cure ed, a detta dei ricorrenti, erroneamente ritenute recessive rispetto al verbale ispettivo della Guardia di Finanza su cui si erano basati gli ispettori procedenti, nonché in ordine all'ulteriore motivo di gravame inteso a contestare la valenza probatoria privilegiata di tale verbale relativamente al contenuto della documentazione richiamata in esso, l'unica recante l'attestazione per testi 170-1"n51" dell'illecito contestato, non escussi poi nell'ambito del processo, per di più in contrasto con quanto desumibile dalla sentenza resa dal Tribunale di Brindisi nel giudizio di opposizione a cartelle esattoriali celebratosi tra la Medieval di Dell'Aquila leonzio & C. snc, ricorrente e INPS, ETR S.p.A e INAIL, resistenti, passata in giudicato, riguardanti somme evase in conseguenza degli addebiti basati sul medesimo verbale ispettivo della Guardia di Finanza, conclusosi con l'accoglimento parziale delle opposizioni per essere stati accertati all'esito di una corposa istruttoria gli addebiti nei confronti di soli nove dei ventuno lavoratori contemplati nel verbale predetto, numero già inferiore a quello di trenta considerati nell'accertamento ispettivo qui impugnato .

Con l'ottavo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, I. n. 689/1981, 2943 e 2945 c.c. si censura il capo della sentenza con cui la Corte territoriale ha ritenuto l'effetto interruttivo della prescrizione in relazione alla costituzione dell'amministrazione procedente nel giudizio di opposizione promosso dall'ingiunto. Prendendo le mosse dal secondo motivo ne va rilevata l'inammissibilità per difetto di autosufficienza, non risultando in questa sede né trascritto né allegato il verbale dell'udienza di discussione del 23 febbraio 2017, così da consentire al Collegio di pronunciarsi sul punto dell'avvenuta lettura in udienza del dispositivo dell'impugnata sentenza sulla base della mera lettura del ricorso e/o dei suoi allegati.

Quanto al primo e terzo motivo, intesi a contestare la presenza nel giudizio di gravame del Ministero quale parte ulteriore rispetto a quelle costituitesi in primo grado e la liquidazione delle spese di lite in suo favore, se ne rileva rispettivamente l'infondatezza e l'inammissibilità, stante, da un lato, la riconducibilità di Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali alla parte originaria, dovendosi qualificare la Direzione provinciale del lavoro di Brindisi un mero organo periferico della predetta Amministrazione centrale e dall'altro, la mancata attestazione che la statuizione in ordine alla liquidazione delle spese in relazione ad una difesa svolta con un unico atto difensivo comprenda l'attribuzione autonoma di una quota in favore del Ministero in questione.

Quanto al quarto motivo, premesso che non risulta che sulle questioni ivi indicate come erroneamente ritenute nuove l'Amministrazione convenuta abbia rifiutato il contraddittorio pur tardivamente instaurato, rilevando così il giudizio nel merito reso sulle questioni poste dalla Corte territoriale, è a dirsi come con riguardo alla censura ivi posta nel merito quanto alla nullità della notifica delle ordinanze-ingiunzioni che si assume non essere stata effettuata dal funzionario dell'amministrazione competente, se ne debba ritenere l'inammissibilità, per essere i ricorrenti incorsi in un vizio di autosufficienza, non chiarendo da chi è stata effettuata la menzionata notificazione e non indicando la specifica sede processuale ove rinvenire la contestata relazione di notifica, cosicché il Collegio non è messo nelle condizioni di decidere sia con riguardo al profilo della violazione di legge sia al profilo del vizio motivazionale.

Parimenti inammissibile si rivela il quinto motivo, avendo la Corte territoriale esaminato nel merito l'eccezione di nullità della notifica della contestazione per superamento del previsto termine di 90 giorni, motivando adeguatamente in relazione all'erroneità della tesi per cui il relativo dies a quo avrebbe dovuto farsi decorrere dalla data di ricevimento del rapporto della Guardia di Finanza sulla base del consolidato orientamento di questa Corte (cfr, da ultimo, Cass. n. 3043/2009) per cui il termine della notifica della contestazione decorre da quando l'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione ha completato la propria attività di verifica critica delle risultanze apprese da altro ente pubblico.

Di contro infondato deve ritenersi il sesto motivo alla luce dell'orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass., nn. 5252/2011, 24665/2008, 12974/2008) per cui, da un lato, in base alla formulazione dell'art. 8, I. n. 689/1981, non è invocabile il cumulo giuridico in caso di concorso materiale di più violazioni, dall'altro, non trova applicazione per gli illeciti amministrativi, al di fuori delle ipotesi delle violazioni in materia di assistenza e previdenza, la normativa in materia di continuazione dei reati di cui all'art. 81 c.p.; Quanto al settimo motivo si deve rilevare l'inammissibilità delle censure riguardanti l'aver la Corte territoriale privilegiato rispetto alle testimonianze assunte in primo grado il verbale ispettivo della Guardia di Finanza non supportato da ulteriori accertamenti dell'Amministrazione procedente nonché il non aver tenuto in conto gli elementi di prova desumibili dal giudizio svoltosi tra parti diverse ma vedente su situazioni giuridiche qui oggetto dell'accertamento giudiziale, investendo tali censure questioni di merito, nonché l'inammissibilità della censura relativa all'illegittimità della sanzione irrogata alla sig.ra Grassi, solo perché socia con il marito, della Medieval di Dell'Aquila Leonzio & C. snc, in quanto la stessa, in effetti sollevata solo in sede di gravame, risulta avanzata in replica al rilievo del giudice di prime cure, non specificamente contestato, per cui sarebbe stata la sig.ra Grassi a far fronte, con l'ausilio di personale, al buon funzionamento dell'attività di ristorazione oggetto della Società.

Infondato si rivela l'ottavo motivo in relazione all'orientamento accolto da questa Corte circa il configurarsi del giudizio di opposizione alla pretesa dell'autorità amministrativa come giudizio implicante la domanda dell'amministrazione interessata, che riveste il ruolo sostanziale di parte attrice del giudizio, di condanna dell'opponente al pagamento delle somme richieste in via amministrativa, integrante l'esercizio del diritto ai sensi dell'art. 2934 e 2935 c.c. ed avente, pertanto, efficacia interruttiva della prescrizione ex artt. 2943 c.c.;

Il ricorso va dunque rigettato., 2 • c , nt, e a 3 ,„

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovutO.., . Così deciso in Roma nella camera ci' consiglio del 27 gennaio 2021.

Il Presidente kt6di IL FTJNZiON 4, e IUDI7, IAP TO Marif d e acoia Il Funzio tuirio Depositato in CancePeria oggi, 0...g 1,2021diziado IL FUNZTAPJO GIUDIZIARIO Pia Giaccia zo CASSAZIONEL.R.P, CENTRALE L o, ConTe s r«51/4., CIW:Cà‹ tt o /Com D rvi rn . 5 01 2 (C)1 i 2 r2-) NAL (29,, )::,d-rre-2n:0r,,AL r-~ .CtuL Qt" 4v-e i-i, vas4 rntn-wu., A ?ult€,Ct.co rg-sut,D ly,ogIrD AZ, t:-..usr, 01,-tw-c A:rw,reu, ZNs9.19 fu>t A:&AXICAAAtiv:\ (VV) ZIRA, }; te:RA Zreret.C.0 )-( M fT-Q Sk&(.24ret. \Mk1J 9p \\srtD\art - reitQtag, cQPnc,Couteas2 \lUirc, • 'Ntki\Q.AA (AbiL - k_rtirk,£) \,n/D ''-(A.C.z5ZPs? Z._ \(1,9,n- w\per,-- i OLd. rx,V(.'\ emo Nt