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Ordinanza — n. 22432/2021 — snciv Generato dall'IA

Court rejects claim that worker's resignation to assignee extinguishes unpaid wages owed by original employer after invalid assignment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22432/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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Telecom Italia appealed a ruling that dismissed its claim against Riccardo Morelli for unpaid wages following an invalid assignment of a business branch. The lower courts held that Morelli's consensual resolution of his employment with the assignee (SIRM) extinguished his rights against the original employer. The Supreme Court rejected this view, ruling that the assignee's actions and resolutions do not affect the outstanding wage obligation of the original employer.

Regesto Legislator

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Art. 2112 c.c.; Art. 1406 c.c.: In case of invalid assignment of a business branch, wage payments made by the assignee do not extinguish the employer's debt, and a consensual termination with the assignee does not release the original employer from liability.

Parole chiave

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invalid assignment of business branch wage obligation of original employer consensual termination with assignee extinguishment of debt labor law succession ritiro a seguito di transazione mancato rinnovo del contratto restituzione delle prestazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2112 c.c.
Inoltre poiché la convenuta risoluzione del rapporto con la SIRM fu antecedente alla declaratoria di illegittimità della cessione del ramo d'azienda, essa riguardava l'unico rapporto di lavoro all'epoca esistente e cioè quello con SIRM per effetto dell'art. 2112 c.c. (cita Cass.
Art. 1406 c.c.
art. 1406 c.c
art. 2112 c.c
Inoltre poiché la convenuta risoluzione del rapporto con la SIRM fu antecedente alla declaratoria di illegittimità della cessione del ramo d'azienda, essa riguardava l'unico rapporto di lavoro all'epoca esistente e cioè quello con SIRM per effetto dell'art. 2112 c.c.
art. 2112 cod. civ
Inoltre poiché la convenuta risoluzione del rapporto con la SIRM fu antecedente alla declaratoria di illegittimità della cessione del ramo d'azienda, essa riguardava l'unico rapporto di lavoro all'epoca esistente e cioè quello con SIRM per effetto dell'art. 2112 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 29092/19
Cass. n. 16793/20
Cass. n. 16792/20
Cass. n. 16710/20
Cass. n. 20422/12
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 15680-2018 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2.020 contro 2739 MORELLI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICO LUBERTO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5320/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2017 R.G.N. 3885/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott.

FEDERICO BALESTRIERI. RG 15680/18 RILEVATO CHE Riccardo Morelli impugnava la sentenza 15.7.15 del Tribunale di Roma che, accogliendo l'opposizione della Telecom Italia s.p.a., aveva revocato il decreto ingiuntivo che la obbligava a pagare al Morelli la somma di euro 60.591,09 per retribuzioni non corrispostegli dal 1.6.2011 al 31.3.2013, a seguito della dichiarazione giudiziale di nullità della cessione del ramo d'azienda alla I.T.S. s.p.a. (poi SIRM s.p.a.) ove il Morelli era occupato, con ordine di ripristino del rapporto.

2. Il Tribunale, ritenne pacifico che la Telecom non avesse ripristinato il rapporto di lavoro, proseguito con la cessionaria, né corrisposto le retribuzioni, e tuttavia, in accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla Telecom, dichiarò l'inammissibilità della domanda per intervenuta transazione, avendo il Morelli accettato una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la cessionaria in data 31.5.2011, con ritenuta conseguente estinzione dell'unico rapporto con la cedente Telecom Italia s.p.a. e solo di fatto proseguito con la cessionaria.

Con sentenza depositata il 21.11.17, la Corte d'appello di Roma accertava e riteneva che la transazione in questione (inerente la risoluzione del rapporto di lavoro con la SIRM s.p.a.) non riguardasse affatto la Telecom, e che quest'ultima era dunque tenuta al risarcimento del danno nei confronti del Morelli per effetto dell'accertata nullità del trasferimento di ramo d'azienda. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società Telecom, affidato ad unico motivo, cui resiste il Morelli con controricorso. CONSIDERATO CHE La società Telecom denuncia la violazione e\o falsa applicazione dell'art.1406 c.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto che gli atti estintivi posti in essere tra il lavoratore ed il cessionario (ora SIRM s.p.a.) erano irrilevanti per il presente giudizio, essendo il rapporto giuridico intercorso tra il lavoratore ed il cessionario assolutamente distinto rispetto a quello con Telecom s.p.a.

RG 15680/18 Lamenta che il rapporto di lavoro col cessionario non era invece distinto rispetto a quello svoltosi con Telecom, essendo il primo semplicemente la prosecuzione di quello svoltosi con la seconda per effetto della cessione, anche per effetto della nullità del rapporto lavorativo ceduto, senza il consenso del Morelli ex art. 1406 c.c. Inoltre poiché la convenuta risoluzione del rapporto con la SIRM fu antecedente alla declaratoria di illegittimità della cessione del ramo d'azienda, essa riguardava l'unico rapporto di lavoro all'epoca esistente e cioè quello con SIRM per effetto dell'art. 2112 c.c. (cita Cass. n. 6755\15:

In caso di dichiarazione di nullità della cessione di ramo d'azienda, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno ove non sia stato ammesso a riprendere il lavoro nell'impresa cedente, salvo che egli non abbia accettato l'estinzione dell'unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l'impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest'ultima un verbale di messa in mobilità). Il motivo è infondato. Nella specie non v'è dubbio che l'originario rapporto di lavoro con Telecom sia proseguito, ancorché solo di fatto (ex artt. 2112 e 2126 c.c.), con il cessionario, che ha corrisposto al Morelli l'ordinaria retribuzione.

Il Morelli stipulò poi con la SIRM una transazione (datata 7.3.11) con cui accettava la risoluzione del rapporto verso il corrispettivo di una apprezzabile somma di denaro quale incentivo all'esodo. Deve tuttavia richiamarsi il recente principio per cui, qualora sia dichiarata nulla la cessione di un ramo di azienda, ai lavoratori passati alle dipendenze del cessionario, e da questi retribuiti, spetta al lavoratore la normale retribuzione da parte del cedente, non soggetta alla detrazione dell'aliunde perceptum, e neppure alle vicende del rapporto di mero fatto col cessionario.

In sostanza, secondo questa Corte: "in caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore RG 15680/18 dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, • dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa" (Cass. n.29092\19).

Il rapporto col cessionario, dunque, è instaurato in via di mero fatto, tanto che le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, sebbene quiescente per l'illegittima cessione fino alla declaratoria giudiziale, cfr. Cass. 29092/2019, Cass. n.16793\20, Cass. n. 16792\20, Cass.n.16710\20, e plurimis. Questa Corte ritiene di non poter più condividere l'orientamento di legittimità (invocato dalla società), secondo cui il diritto al risarcimento del danno (e tanto più il diritto alla retribuzione) in favore dei lavoratori non sussiste qualora gli stessi abbiano accettato l'estinzione dell'unico rapporto di lavoro, di fatto proseguito con l'impresa cessionaria, sottoscrivendo insieme a quest'ultima un accordo in tal senso.

Deve piuttosto farsi applicazione del principio di diritto enunciato da Cass. n. 29092\19: "In caso di cessione di ramo d'azienda, ove su domanda del lavoratore ceduto venga giudizialmente accertato che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 2112 cod. civ., le retribuzioni in seguito corrisposte dal destinatario della cessione, che abbia utilizzato la prestazione del lavoratore successivamente alla messa a disposizione di questi delle energie lavorative in favore dell'alienante, non producono un effetto estintivo, in tutto o in parte, dell'obbligazione retributiva gravante sul cedente che rifiuti, senza giustificazione, la controprestazione lavorativa".

Quanto in particolare alla risoluzione consensuale del rapporto con la cessionaria SIRMI s.p.a. deve considerarsi, come già affermato da questa Corte in varie occasioni, cfr. Cass. n. 20422\12, che la transazione col terzo cessionario è res inter alios acta e dunque "non può condividersi l'argomentazione secondo cui, avendo dato le dimissioni dalla cessionaria, i lavoratori avrebbero fatt... cessare quello stesso ed unico rapporto lavorativo che prima avevano con Telecom Italia, che quindi non potrebbe più rivivere, assunto - per altro - viziato da supporre l'esistenza fra cedente, cessionario e lavoratori RG 15680/18 ceduti ex art. 2112 c.c., di un inscindibile rapporto plurisoggettivo che invece deve escludersi".

Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Considerato che la presente decisione è stata adottata in base al recente mutamento di giurisprudenza di questa Corte in materia, successivo al deposito e notifica dell'odierno ricorso, ritiene i! Collegio di dover compensare le spese di lite del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra ie parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 2 dicembre 2020 Il Presidente (dr.Umberto Berrino) iimionano Giixter.arer. Gio