Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22431/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses Telecom's appeal regarding unemployment indemnity deduction from employee's severance pay.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22431/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected Telecom Italia's appeal against a lower court ruling that declared the company's transfer of business branch illegal and ordered unpaid wages. Telecom argued that unemployment indemnity received by the employee should be deducted from the owed compensation, but the court found this infounded. The decision rests on the principle that social security benefits are not deductible from employer debts and that the owed amount was retributive rather than compensatory.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1150 c.c.; Art. 2084 c.c.: Social security benefits received by the employee are not deductible from employer debts, and employer obligations in employment transfers are retributive in nature, not compensatory.

Parole chiave

Generato dall'IA
unemployment indemnity employer debt deduction social security benefits employment transfer retributive nature Cassation appeal labor law fornitore di servizi di telecomunicazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1150 c.c.
Art. 2084 c.c.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9724/17
Cass. n. 7794/17
Ord. sez. 6, n. 14135/18
Ord. sez. 6, n. 14135/18), sia in quanto il dovuto da Telecom non ha natura risarcitoria ma retributiva (come recentemente affermato da questa Corte, Cass.
Cass. n. 29091/19
Cass. n. 16793/20
Cass. n. 16792/20
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 15331-2018 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2020 contro 2738 DIMIZIANI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICO LUBERTO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5213/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2017 R.G.N. 5511/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott.

FEDERICO BALESTRIERI. ' RG 15331/18 RILEVATO CHE La società TELECOM cedeva alla società ITS (poi SIRM) il ramo d'azienda presso cui era addetto il dipendente Andrea Dimiziani. La cessione veniva dichiarata illegittima con condanna della Telecom al pagamento delle retribuzioni dovute al Dimiziani dall'agosto 2012 al 30 aprile 2013-,al luglio 2014 (come da decreti ingiuntivi opposti ma confermati dalla Corte d'appello di Roma del 22.11.17). Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Telecom, affidato ad unico motivo, cui resiste il Dimiziani con controricorso, poi illustrato con memoria.

CONSIDERATO CHE La società ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver detratto dal dovuto quanto dal lavoratore percepito a titolo di indennità di disoccupazione dall'INPS, stante la natura risarcitoria della riconosciuta retribuzione. Il ricorso è doppiamente infondato. Sia perché l'indennità di disoccupazione non è detraibile (non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'INPS, cfr. 9724/17; n. 7794/17;

Ord. sez. 6, n. 14135/18), sia in quanto il dovuto da Telecom non ha natura risarcitoria ma retributiva (come recentemente affermato da questa Corte, Cass. n.29091\19, n. 16793\20, n.16792\20, etc.). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Valutato che l'orientamento di legittimità cui si aderisce è successivo al deposito del presente ricorso, si stima equo compensare integralm2nte tra le parti le spese di lite.'RG 15331/18

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 2 dicembre 2020 Il Presidente (dr.Umberto Berrino) Areionalio Giudizukrk- Giov mq; R WJ '0401%kt " 1-j.'°"