Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22430/2021 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal claiming unemployment indemnity must be deducted from employer's debt due to its compensatory nature.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22430/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court rejected Telecom Italia's appeal against a lower court ruling that ordered the company to pay Andrea Dimiziani's wages following an illegal business transfer. Telecom argued the unemployment indemnity received from INPS should be deducted from the owed salary, but the court found such funds are non-deductible social security benefits. Consequently, the court held the debt was purely retributive and not compensatory, ordering the dismissal of the appeal and equalizing litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1150 c.c.; Art. 2084 c.c.: Unemployment indemnities received from social security systems are not deductible from employer debts because they constitute substitute income rather than compensatory damages.

Parole chiave

Generato dall'IA
unemployment indemnity social security benefits employer debt business transfer non-deductible income retributive nature INPS system cessione di salario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1150 c.c.
Art. 2084 c.c.
Cass. n. 9724/17
Cass. n. 7794/17
Ord. sez. 6, n. 14135/18
7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18), sia in quanto il dovuto da Telecom non ha natura risarcitoria ma retributiva (come recentemente affermato da questa Corte, Cass.
Cass. n.29091/19
Cass. n.16793/20
Cass. n.16792/20
dP.R. n. 115/02
L. 24.12.12 n. 228

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9724/17
Cass. n. 7794/17
Ord. sez. 6, n. 14135/18
7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18), sia in quanto il dovuto da Telecom non ha natura risarcitoria ma retributiva (come recentemente affermato da questa Corte, Cass.
Cass. n.29091/19
Cass. n.16793/20
Cass. n.16792/20
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 11738-2018 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ENZO MORRICO, ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - 2020 contro 2737 DIMIZIANI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICO LUBERTO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4572/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2017 R.G.N. 4289/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott.

FEDERICO BALESTRIERI. RG 11738/18 RILEVATO CHE La società TELECOM cedeva alla società ITS (poi SIRM) il ramo d'azienda presso cui era addetto il dipendente Andrea Dimiziani. La cessione veniva dichiarata illegittima con condanna della Telecom al pagamento delle retribuzioni dovute al Dimiziani dal maggio 2013 al luglio 2014 (come da decreti ingiuntivi opposti ma confermati dalla Corte d'appello di Roma del 19.10.17. Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Telecom, affidato ad unico motivo, cui resiste il Dimiziani con controricorso, poi illustrato con memoria.

CONSIDERATO CHE La società ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver detratto dal dovuto quanto dal lavoratore percepito a titolo di indennità di disoccupazione dall'INPS, stante la natura risarcitoria della riconosciuta retribuzione. Il ricorso è doppiamente infondato. Sia perché l'indennità di disoccupazione non è detraibile (non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'INPS, cfr.

Cass. n. 9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18), sia in quanto il dovuto da Telecom non ha natura risarcitoria ma retributiva (come recentemente affermato da questa Corte, Cass. n.29091\19, n. 16793\20, n.16792\20, etc.). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Valutato che l'orientamento di legittimità cui si aderisce è successivo al deposito del presente ricorso, si stima equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

RG 11738/18 La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dP.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 2 dicembre 2020 Il Presidente urtzionafio Giudintrie (dr.Umberto Berrino) Giovani R *CORTE SUPREMA DI C SAZION