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Ordinanza — n. 22429/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming unemployment benefit is deductible from employer's retributive debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22429/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Telecom Italia's appeal against a lower court ruling that declared the transfer of a business branch illegal and ordered the company to pay the employee's retributions. Telecom argued that the unemployment indemnity recognized to the employee should be deductible from the debt owed, but the court found the debt was retributive rather than compensatory. Consequently, the court held that social security benefits are not deductible from retributive payments and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02; The unemployment indemnity is not deductible from a retributive debt owed to an employee because social security measures are intended to substitute income and their non-payment does not create a repeatable civil debt.

Parole chiave

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unemployment indemnity retributive debt deductibility of benefits social security system employer liability civil debt nature Cassazione Roma ramo d'azienda

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02
RG 9373/18 La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 9724/17
Cass. n. 7794/17
Ord. sez. 6, n. 14135/18
7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18), sia in quanto il dovuto da Telecom non ha natura risarcitoria ma retributiva (come recentemente affermato da questa Corte, Cass.
Cass. n. 29091/19
Cass. n. 16793/20
Cass. n. 16792/20
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 9373-2018 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2020 LOMBARDELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in 2736 ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICO LUBERTO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2828/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/09/2017 R.G.N. 3815/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott.

FEDERICO BALESTRIERI. RG ,9373/I8 RILEVATO CHE Telecom Italia s.p.a. cedeva alla società ITS (poi SIRM s.p.a.) il ramo di azienda presso cui era occupato il Lombardelli. La cessione veniva dichiarata illegittima dal Tribunale di Roma (sent. 1.3.12). Successivamente veniva dichiarato il diritto del Lombardelli alle retribuzioni dovutegli dalla cedente Telecorn dal 16.3.12 al 30.4.12 (cfr.sent. Corte d'appello di Roma 25.9.17). Telecom Italia ricorre per cassazione avverso tale pronuncia, affidato ad unico motivo, cui resiste il Lombardelli con controricorso, poi illustrato con memoria.

CONSIDERATO CHE La società Telecom invoca la detraibilità, dall'accertato dovuto, dell'indennità di disoccupazione, stante la natura risarcitoria della 'retribuzione' riconosciuta al lavoratore. Il ricorso è doppiamente ìnfondato. Sia perché l'indennità di disoccupazione non è detraibile (non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'INPS, cfr.

Cass.9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18), sia in quanto il dovuto da Telecom non ha natura risarcitoria ma retributiva (come recentemente affermato da questa Corte, Cass. n.29091\19, n. 16793\20, n.16792\20, etc.). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Valutato che l'orientamento di legittimità cui si aderisce è R ecessivo al deposito del presente ricorso, si stima equo compensare int gralmente tra le partì le spese di lite.

P.Q.M.

RG 9373/18 La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. )-/ Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 2 dicembre 2020 Il Presidente (dr.Umberto Berrino 1144 ~onaiio Giudinark GiovAni RU99,1 SUPIESIADI CASSAZIONE IV Sezione $1111111hi/c,