Court dismisses appeal claiming unemployment benefits must be deducted from employer's debt due to their compensatory nature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court rejected Telecom Italia's appeal against a lower court ruling that recognized Stefano Lombardelli's unpaid wages. The company argued that unemployment indemnities from INPS should be deducted because the recognized debt was compensatory rather than purely retributive. The court held that such social security benefits are non-deductible and that the debt in question was strictly retributive, not compensatory. Consequently, the appeal was dismissed and litigation costs were shared between the parties.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02; Social security benefits replacing income are non-deductible from employer debts, and employer obligations to employees are retributive rather than compensatory.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 9371-2018 proposto da: TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati ARTURO MARESCA, ROBERTO ROMEI, FRANCO RAIMONDO BOCCIA, che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro 2020 LOMBARDELLI STEFANO, elettivamente domiciliato in 2735 ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato ENRICO LUBERTO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5262/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/11/2017 R.G.N. 5654/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/12/2020 dal Consigliere Dott.
FEDERICO BALESTRIERI. RG 9371/18. RILEVATO CHE Telecom Italia s.p.a. cedeva alla società ITS (poi SIRM s.p.a.) il ramo di azienda presso cui era occupato Stefano Lombardelli. La cessione veniva dichiarata illegittima dal Tribunale di Roma (sent. 1.3.12). Successivamente veniva dichiarato il diritto del Lombardelli alle retribuzioni dovutegli dalla cedente Telecom dall'agosto 2012 al giugno 2013 (sent. Corte d'appello di Roma 21.11.17). Telecom Italia ricorre per cassazione avverso tale pronuncia, affidato ad unico motivo, cui resiste il Lombardelli con controricorso, poi illustrato con memoria.
CONSIDERATO CHE La società ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver detratto dal dovuto quanto dal lavoratore percepito a titolo di indennità di disoccupazione dall'INPS, stante la natura risarcitoria della riconosciuta retribuzione. Il ricorso è doppiamente infondato. Sia perché l'indennità di disoccupazione non è detraibile (non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, la cui eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall'INPS, cfr.
Cass. n. 9724/17; n. 7794/17; Ord. sez. 6, n. 14135/18), sia in quanto il dovuto da Telecom non ha natura risarcitoria ma retributiva (come recentemente affermato da questa Corte, Cass. n.29091\19, n. 16793\20, n.16792\20, etc.). Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Valutato che l'orientamento di legittimità cui si aderisce è successivo al deposito del presente ricorso, si stima equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
RG 9371/18' La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà tuttavia atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto. Roma, così deciso nella Adunanza camerale del 2 dicembre 2020 Il Presidente (dr.Umberto Berrino) A"-unzicnario Giu GiovzoT 0/"PgA- I ...... 'tORTE SUPREMA Di CASSAMONE ì 11/ Seziono SIIII6