Cassation appeal dismissed due to withdrawal; employer and employee mutually accepted termination of proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinct following the mutual withdrawal of the cassation appeal by both parties. The employer had appealed a lower court ruling that partially awarded the employee compensation for unpaid rest periods mandated by EU regulations. The court dismissed the appeal because the original petition was formally withdrawn with the opposing party's acceptance, satisfying the statutory conditions for case termination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.: When both parties mutually withdraw their cassation appeal, the proceedings are declared extinct without any disposition regarding litigation costs.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso 32484-2018 proposto da: SOCIETA' TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMANUELE FILIBERTO 191, presso lo studio dell'avvocato PAOLA ERSILIA CURSARO, rappresentata e difesa dall'avvocato VALERIA GALASSI; - ricorrente - 2021 contro MENNA ANGELO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIANO 22, presso lo studio dell'avvocato LUIGI INFANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato ITALO MARIANO SIGNORE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 756/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/06/2018 R.G.N. 1942/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott.
GIUSEPPINA LEO. R.G. 32484/2018 Adunanza camerale dell'8 aprile 2021 RILEVATO che, con la sentenza n. 756/2018, pubblicata in data 4.6.2018, la Corte territoriale di Lecce ha respinto sia l'appello principale che quello incidentale, rispettivamente interposti da Angelo Menna e dalla Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale di Brindisi n. 1766/2014, resa 1'8.10.2014, con la quale, in parziale accoglimento della domanda del lavoratore, diretta ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal mancato rispetto, da parte della società datrice di lavoro, dell'obbligo di attribuire, nell'arco di tempo compreso tra il luglio 2003 e l'agosto 2008, il riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive e quello settimanale di 45 ore, imposto dai Regolamenti CE 3820/85 e 561/06, la società era stata condannata al pagamento di Euro 1.954,06 (in luogo di Euro 10.880,07 richiesti), comprensivi di interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati sino al 31.12.2013; che per la cassazione della sentenza la società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. ha proposto ricorso affidato a cinque motivi; che Angelo Menna ha resistito con controricorso; che il P.G. non ha formulato richieste CONSIDERATO che, preliminarmente, deve rilevarsi che è stato depositato presso la cancelleria della Sezione lavoro della Corte di Cassazione l'originale dell'atto di rinunzia al ricorso per cassazione di cui si tratta, sottoscritto, in data 18.3.2021, dal legale rappresentante pro-tempore della Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A., avv.
Rosario Almiento, e dal difensore, avv. Valeria Galassi (previa costituzione della stessa, in qualità di nuovo difensore, a seguito del decesso dell'avv. Cataldo Motta, originario difensore della società), con contestuale accettazione della rinunzia, sottoscritta da Angelo Menna, e dal difensore, avv. Italo Signore; che sussistono, pertanto, i presupposti di cui agli artt. 390 e 391 del codice di rito per dichiarare l'estinzione del processo; che nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso nella Adunanza camerale dell'8 aprile 2021 Il Presidente Dott. Umberto Berrino .« ~totali° CiiiA