Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22369/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against disciplinary dismissal due to lack of specific contestation and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22369/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed Antonio Curci's appeal against the disciplinary dismissal of his employer, Pasquale Di Molfetta. Curci argued that the lower court erred in fact-finding and violated his right to defense by failing to specify the contested elements of the disciplinary act. The court rejected these claims, ruling that the appeal lacked specific grounds regarding the evidence and that the employer's six-day deadline for accepting justifications was not automatically applicable to disciplinary dismissals.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 115, 116, 132 c.p.c.; Art. 1, 3 I. n. 604/1966; Art. 69 CCNL: An appeal against a disciplinary dismissal must specifically contest the factual basis and procedural defects; general complaints about the lower court's evaluation of evidence are inadmissible, and the automatic acceptance of justifications within six days does not apply to disciplinary dismissals absent explicit contractual reference.

Parole chiave

Generato dall'IA
disciplinary dismissal right to defense specific contestation CCNL collective agreement procedural defects evidence evaluation justifications acceptance annullamento del licenziamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 115, 116, 132 c.p.c.
Art. 1, 3 I. n. 604/1966
Ai sensi dell'art. 13 co.
Art. 69 CCNL
Art. 71 CCNL
Art. 13 co. 1 quater DPR 115/2002
Ai sensi dell'art. 13 co.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9615/2015
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4342-2019 proposto da: CURCI ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato LUIGI PUCA, - ricorrente - contro DI MOLFETTA PASQUALE; 2021 - intimato - 138 avverso la sentenza n. 2733/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 23/01/2018 R.G.N. 2269/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/01/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS. RILEVATO che, con sentenza del 23 gennaio 2018, la Corte d'Appello di Bari chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Trani che, definendo il giudizio promosso da Antonio Curci nei confronti di Pasquale Di Molfetta in qualità di unico erede di Domenico Di Molfetta, titolare dell'impresa individuale Di Mol di Domenico Di Molfetta, aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato al Curci, ordinato la reintegrazione del medesimo nel proprio posto di lavoro, condannato la Società al risarcimento del danno, nonché al pagamento dell'indennità di mancato preavviso e delle differenze retributive su TFR e retribuzione del mese di aprile 2005 e rigettato le ulteriori domande, in parziale riforma della predetta decisione rigettava l'impugnativa di licenziamento del Curci ed accoglieva sia pur rideterminandola in riduzione la sola domanda relativa al credito per differenze retributive; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto insussistenti i denunciati vizi formali dell'atto stante la specificità della contestazione e l'inconfigurabilità della violazione dell'art. 69 del CCNL di categoria e nel merito, diversamente dal primo giudice, provato sia l'episodio oggetto della contestazione disciplinare sia l'imputabilità della condotta negligente al Curci, sussistente la giusta causa e, pertanto, proporzionata alla gravità dei fatti contestati la sanzione irrogata, dovute nell'importo al lordo delle trattenute fiscali e contributive le differenze retributive rivendicate a titolo di TFR; - per la cassazione di tale decisione ricorre il Curci, affidando l'impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il Di Molfetta intimato non ha svolto alcuna difesa;

CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 132 c.p.c. 2697 c.c. imputa alla Corte territoriale di aver fondato l'accertamento del fatto contestato su un erroneo apprezzamento del materiale istruttorio, viceversa inidoneo ad offrirne la prova certa e conseguentemente di aver errato nel ritenere ascrivibile il fatto alla negligenza del ricorrente, anche in considerazione del coinvolgimento nell'operazione non condotta a regola d'arte di altro dipendente; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 I. n. 604/1966 e 2119 c.c., il ricorrente s I presupposto della ricorrenza dei vizi di cui al motivo i u che precedei lamenta a carico della Corte territoriale l'incongruità logica e giuridica del giudizio espresso in ordine alla ricorrenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento; che nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 I. n. 300/1970 e 69, commi 2 e 4, CCNL Calzature-Industria è prospettata in relazione al pronunciamento della Corte territoriale circa l'insussistenza dei censurati vizi formali dell'atto di recesso; che i primi due motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, essendosi il ricorrente limitato ad opporre l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di prime cure in ordine alla veridicità dei fatti oggetto della contestazione disciplinare ed all'imputabilità al Curci della condotta negligente, apprezzamento in base al quale il giudice medesimo era pervenuto alla declaratoria di illegittimità del licenziamento, alla differente valutazione del medesimo materiale operata dalla Corte territoriale, senza avanzare specifiche censure in ordine alla congruità logica e giuridica della stessa in relazione ai singoli elementi di prova testimoniali e documentali presi in considerazione dalla Corte medesima, così che non ne risulta esclusa la plausibilità della ricostruzione in fatto operata dalla Corte predetta, da ritenersi pertanto legittima in questa sede; - che, di contro, infondato si rivela il terzo motivo, risultando conforme a diritto, sia il convincimento espresso in ordine alla non ravvisabilità nella specie di alcun pregiudizio al diritto di difesa del ricorrente, di cui il requisito della specificità della contestazione costituisce essenziale presidio (cfr., ex pluris, Cass. n. 9615/2015, citata in motivazione), per essere agevolmente desumibili dal tenore della contestazione sia la data dell'episodio sia l'entità della fornitura difettata, i soli dati di cui si era lamentato il difetto da parte del ricorrente, sia la ritenuta insussistenza della violazione dell'art. 69 comma 4, del CCNL di categoria, nella parte in cui prevede che, in ipotesi di mancata adozione del provvedimento sanzionatorio entro sei giorni dalla presentazione delle giustificazioni, le stesse si intendono accolte, dovendosi condividere, in armonia con il pur risalente orientamento espresso da questa Corte richiamato in motivazione, l'interpretazione per cui, in difetto di esplicito richiamo del termine predetto da parte della diversa norma contrattuale espressamente riferita al licenziamento (art. 71 del CCNL), la previsione predetta non può ritenersi automaticamente estensibile al licenziamento disciplinare, legittimando il carattere espulsivo della sanzione una ponderazione più attenta del provvedimento tale da richiedere tempi più lunghi dei sei giorni, al decorso dei quali, in caso di sanzioni conservative, l'art. 69, comma 4, del CCNL ricollega, in ragione del previsto effetto dell'accettazione delle giustificazioni, l'esaurimento del potere sanzionatorio; - che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per essere il Di Molfetta rimasto intimato;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 14 gennaio 2021. Il Pres