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Ordinanza — n. 22364/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as parties settled; court declared proceedings extinct due to mutual withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22364/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the proceedings extinct after the appellant withdrew their appeal and the respondent accepted the withdrawal. Although the lower court had ruled on an agency dispute regarding advance commissions and early termination, the parties subsequently reached a settlement agreement. Consequently, the court found no need to examine the substantive legal arguments regarding Article 2697 of the Civil Code.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 cod. proc. civ.; When parties mutually withdraw their claims and counterclaims, the proceedings must be declared extinct under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Parole chiave

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withdrawal of appeal settlement agreement extinction of proceedings mutual withdrawal agency contract dispute ritiro a seguito di transazione risoluzione delle controversie quarto di rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 cod. civ.
CONSIDERATO che - con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art.
Art. 2558 cod. civ.
in relazione all'art. 2558 cod. civ., ai sensi dell'art.
Art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
civ., ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; - va rilevato come la società Quartiglia s.a.s.
Art. 390 cod. proc. civ.
Art. 391 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
CONSIDERATO che - con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ.
art. 2558 cod. civ
in relazione all'art. 2558 cod. civ., ai sensi dell'art.
art. 390 cod. proc. civ
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 10162-2018 proposto da: GRUPPO QUARTIGLIA DI ALESSANDRO QUARTIGLIA & C. S.N.C., (già GRUPPO QUARTIGLIA DI ALESSANDRO QUARTIGLIA & C. S.A.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall' avvocato CARLO SCARPANTONI; 2020 - ricorrente - 2932 contro STEFANINI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA 3, presso lo studio dell'avvocato MARCO BATTAGLIA, che lo rappresenta e difende # unitamente all'avvocato FABRIZIO NASPI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 55/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/02/2018 R.G.N. 317/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott.

VALERIA PICCONE. RG. 10162/2018 RILEVATO che - con sentenza del 14 febbraio 2018, la Corte d'appello di Ancona, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da Marco Stefanini, ha respinto la originaria domanda avanzata dal Gruppo Quartiglia s.a.s. nei confronti dell'agente relativa al pagamento dell'indennità di preavviso confermando invece la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di euro 26.285,00 a titolo di restituzione di anticipi provvigionali, oltre accessori di legge; - in particolare, la Corte, confermando la decisione del primo giudice che aveva escluso il diritto dello Stefanini a trattenere le somme ricevute in eccesso rispetto alle provvigioni contrattualmente previste, ha, invece, ritenuto adeguatamente dimostrata la giusta causa del recesso dell'agente dal contratto di agenzia e, pertanto, dovuta la restituzione della somma corrisposta a titolo di indennità per mancato preavviso; - per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Gruppo Qua rtiglia s.n.c. di Alessandro Quartiglia & C. (già Gruppo Quartiglia s.a.s. di Alessandro Quartiglia & C.) affidandolo a un motivo; - ha resistito, con controricorso, Marco Stefanini; -parte ricorrente ha presentato memoria mediante la quale ha richiesto dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto di accordo transattivo intervenuto tra le parti;

CONSIDERATO che - con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 2697 cod. civ. in relazione all'art. 2558 cod. civ., ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; - va rilevato come la società Quartiglia s.a.s. abbia depositato rinuncia al ricorso, rinuncia che risulta ritualmente formulata ai sensi degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ. con dichiarazione sottoscritta da difensore munito di mandato speciale; tale rinunzia è stata formalmente accettata con atto sottoscritto dalla parte controricorrente; le parti hanno deciso di rinunziare a ricorso e controricorso concordando, inoltre, sulla compensazione integrale delle spese di lite; ne consegue che, a norma dell'art. 390 cod. proc. civ., il processo deve essere dichiarato estinto;

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso nella Adunanza camerate del 16 dicembre 2020 Il Presidente (Umberto Berríno) TLFUN0N TIT.T.I..A.P.10 ;1/."aria Il Funzionario indizi