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Ordinanza — n. 22361/2021 — snciv Generato dall'IA

Court quashes appeal for maintenance allowance, ruling literal text insufficient without considering collective agreement context.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22361/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court quashed the Milan Court of Appeal's decision denying maintenance allowances to railway workers based on a literal reading of a collective agreement. The appellants argued that their office and warehouse roles supporting the rolling stock maintenance system qualified them for the allowance, while the lower court strictly adhered to the phrase 'personnel of rolling stock maintenance.' The Court ruled that the literal text was ambiguous and required a holistic interpretation considering external indices and the overall intent of the parties, thus overturning the dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 1362 c.c.; The literal interpretation of a collective agreement clause is insufficient when the text is ambiguous or lacks coherence with external indices, requiring a holistic analysis to ascertain the common intent of the parties.

Parole chiave

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collective agreement interpretation literal vs holistic reading maintenance allowance entitlement rolling stock management system in claris non fit interpretatio indennità giornaliera di malattia contratto di manutenzione indennità di gestione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1362 c.c.
art. 1362 c.c
art. 1364 c.c
osserva che tale conclusione trova conferma nell'art. 1364 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 4189/2020
Cass. 4189/2020 cit., con richiamo in termini a Cass.
Cass. 707/1987
Cass. 25840 del 9.12.2014
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 24523-2017 proposto da: TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA CARINO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANDREA UBERTI, PAOLO TOSI;- ricorrente - contro BRUNO GIUSEPPE, PARISE GIUSEPPE, MANGIACOTTI DONATO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall' avvocato ANNALISA ROSIELLO; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 148/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 20/04/2017 R.G.N. 1344/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO. RG 24523/2017 RILEVATO CHE:

1. la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 20.4.2017, respingeva il gravame proposto dalla s.p.a. Trenitalia avverso la decisione del Tribunale della stessa città, che, in accoglimento delle domande proposte da Bruno Giuseppe, Donato Mangiacotti e Giuseppe Parise, aveva riconosciuto il diritto degli stessi all'indennità per il personale della manutenzione dei rotabili di cui all'accordo sindacale del 23.6.2005, condannando la società a versare agli stessi le somme richieste a titolo di differenze retributive pretese sin da ottobre del 2009;

2. la Corte distrettuale osservava che non era contestato che gli appellati svolgessero attività di manutenzione in ambito RSMS (Rolling Stock Managment System), quali addetti al sistema informatico che regola e gestisce specificamente la manutenzione della flotta, controllando la congruenza delle scadenze manutentive con il sistema d'esercizio -, e che tali mansioni venissero svolte dai lavoratori su turni avvicendati sulle ventiquattro ore, cd. turni di terza;

3. riteneva corretta l'interpretazione dell'accordo del 23.6.2005 fornita dal giudice di primo grado, secondo cui non vi era alcuna distinzione tra mansioni di tipo operaio e di tipo impiegatizio, facendo l'accordo genericamente riferimento al "personale della manutenzione", con locuzione idonea a ricomprendere entrambe le tipologie di lavoratori; confutava la tesi dell'appellante società secondo cui l'accordo si riferiva all'attività manutentiva in senso stretto, essendo stato rispettato dal Tribunale il criterio interpretativo letterale di cui all'art. 1362 c.c., posto che le espressioni letterali erano sufficientemente precise e che non doveva ricercarsi la reale intenzione delle parti in una dimensione soggettiva quando era RG 24523/2017 chiaro, come nella specie, che l'Accordo nelle sue premesse prevedeva il ruolo centrale del processo manutentivo in sé;

4. non poteva, poi, secondo la Corte d'appello, non conferirsi rilievo al comportamento della società, che aveva corrisposto agli appellati l'indennità de qua dal 2005 fino al 1.10.2009, benchè gli stessi svolgessero mansioni impiegatizie, non essendovi prova che si fosse trattato di mero errore gestionale;

5. di tale decisione domanda la cassazione Trenitalia spa, affidando l'impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso, i lavoratori;

6. entrambe le parti hanno depositato memorie, ai sensi dell'art. 380 bis. 1 c.p.c. CONSIDERATO CHE:

1. con il primo motivo, si ascrivono alla decisione impugnata violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 115, 116 e 132 c.p.c., sottolineandosi che, in contrasto con i precetti di tali articoli, la Corte distrettuale abbia, sulla base di un calcolo del tutto astratto sviluppato dai lavoratori e contestato dalla società, ritenuto la sussistenza del requisito di almeno 78 notti annue, pure a fronte di un documento prodotto dagli intimati stessi, che ne dimostrava l'insussistenza con riguardo ai turni specifici dei lavoratori in causa;

2. con il secondo motivo, la società denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1364, c.c. con riferimento all'Accordo aziendale del 23.6.2005, sostenendo che la Corte abbia valorizzato in sede interpretativa il solo dato testuale ritenendo superfluo il ricorso agli altri criteri ermeneutici, laddove già le parole utilizzate inducono a soluzione opposta a quella accolta in sentenza;RG 24523/2017 2.1. l'espressione "Personale della manutenzione dei rotabili" non può comprendere, secondo l'assunto della società, personale che lavori in ufficio, che si limiti a gestire un programma informatico, ed anche il riferimento ad un'attività manutentiva non può che rinviare ad un lavoro svolto sui rotabili; 2.2. osserva che tale conclusione trova conferma nell'art. 1364 c.c. che, pure a fronte di espressioni di carattere generale, impone di non dare al contratto un significato che vada oltre l'oggetto sul quale le parti hanno inteso contrattare, sicchè nel caso specifico deve ritenersi che le parti abbiano inteso indennizzare la gravosità del lavoro manutentivo ove svolto su turni avvicendati e che, pertanto, la sentenza impugnata abbia dato alle espressioni utilizzate un significato diverso da quello che esse esprimono;

3. con il terzo motivo, si denunzia l'omesso esame di fatto decisivo con riguardo alla natura non manutentiva delle mansioni svolte nel corso dell'attività d'ufficio;

4. con il quarto motivo, è dedotta nuovamente violazione degli artt.1362 c.c. e ss. con riferimento all'Accordo Sindacale Aziendale del 23.6. 2005;

5. deve rilevarsi che sulla specifica questione è già intervenuta questa Corte, con sentenza n. 4189 del 19 febbraio 2020;

6. questo Collegio ritiene di potere aderire in modo condiviso all'indirizzo giurisprudenziale espresso con tale pronuncia, della quale vanno qui ribaditi i passaggi argomentativi che sorreggono il decisum, favorevole alla società ricorrente;

7. anche in relazione alla presente fattispecie, per motivi di pregiudizialità logico-giuridica devono essere esaminati prioritariamente il secondo ed il quarto motivo del ricorso, che RG 24523/2017 riguardano l'interpretazione della disposizione dell'Accordo Sindacale Aziendale del 23.6.2005 relativamente al significato da attribuire alla espressione "...personale della manutenzione dei rotabili..." nonché alla individuazione dell'ambito applicativo della clausola contrattuale con riferimento o meno anche il personale che svolge esclusivamente attività di ufficio e di supporto al personale tecnico-operativo addetto alla manutenzione; 8.

è stato evidenziato come "solo un'operazione esegetica, correttamente eseguita, sulle suddette questioni, possa costituire il presupposto per la giusta verifica dei rispettivi oneri di allegazione e di prova, incombenti sulle parti, in base al principio di circolarità degli stessi (cfr. Cass. n. 11353 del 17.6.2004)" ed è stato precisato che "per gli accordi aziendali (quali quelli in controversia), dopo la modifica dell'art. 2 del D. Igs. n. 40 del 2006 che concerne esclusivamente il livello nazionale della normativa collettiva, il tradizionale sindacato di legittimità può spiegarsi sulla loro interpretazione riguardo i vizi di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. (nel testo antecedente alla novella del 2012), ovvero con la denunzia di violazione delle norme di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 e ss cod. civ., ai sensi della disposizione citata";

9. tale sindacato è stato ampiamente ed ammissibilmente sollecitato dai motivi di ricorso per cassazione anche in relazione al caso de quo, e le censure non si limitano a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella della sentenza impugnata, ma prospettano, sotto molteplici profili, l'inadeguatezza della motivazione della Corte territoriale anche in relazione alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell'esattezza e della congruità della motivazione medesima;RG 24523/2017 10. in continuità con l'orientamento espresso nel precedente richiamato, il Collegio rileva che l'interpretazione estensiva della espressione "personale della manutenzione dei rotabili", adottata dalla Corte territoriale e fondata esclusivamente sul criterio letterale, non appare corretta, sia per vizi intrinseci, sia per carenza comparativa dell'operazione ermeneutica; 10. 1.

è stato osservato che, "in primo luogo, deve rilevarsi che non si vede in una ipotesi in cui la chiarezza della comune intenzione delle parti sia evidente (principio "in claris non fit interpretatio") e renda superfluo qualsiasi approfondimento interpretativo del testo dell'accordo, perché l'inclusione nell'ambito della formula "personale della manutenzione dei rotabili" anche del personale impiegato in ufficio o in magazzino non può ritenersi pacifico, in assenza di una espressa specificazione al riguardo" (cfr. Cass. 4189/2020 cit., con richiamo in termini a Cass. n. 707/1987) ed anche nella presente fattispecie la Corte territoriale non ne ha dato conto, e, pertanto, il risultato certo ed immediato che ha desunto dalla espressione letterale adoperata, tale da assorbire ed esaurire ogni altro criterio di interpretazione, non è stato oggetto di una disamina in cui sono state chiarite, in maniera esplicita, le ragioni per cui la clausola non appariva ambigua o comunque insufficiente; 10.2. in secondo luogo, è stato sottolineato che il principio "in claris non fit interpretatio" non trova applicazione nel caso in cui il testo sia chiaro, ma non coerente con ulteriori ed esterni indici rivelatori della volontà dei contraenti (Cass. n. 25840 del 9.12.2014) e quindi anche nella fattispecie in esame, la Corte territoriale non ha svolto tale indagine, attraverso una comparazione complessiva ed una interpretazione delle clausole dell'accordo e di quelle della contrattazione collettiva, le une per mezzo delle altre, onde verificare se al personale addetto in ufficio o in magazzino, di supporto a quello RG 24523/2017 addetto alla manutenzione dei rotabili, fossero effettivamente riconosciute altre voci retributive o indennità incompatibili con l'emolumento di cui è processo, come sostenuto dalla società nei gradi di merito;

11. la carenza intrinseca e coordinata dell'attività esegetica del dato letterale, operata dalla Corte di merito, induce a ritenere, quindi, fondate le censure dei motivi scrutinati, assorbita la trattazione degli altri connessi logicamente e giuridicamente ai suddetti come sopra precisato;

12. la sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione ai motivi accolti (il secondo ed il quarto vanno accolti ed il primo ed il terzo sono assorbiti) e la causa va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame avendo riguardo ai principi e alle linee interpretative sopra menzionate;

13. i giudici di rinvio provvederanno, altresì, alla determinazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo ed il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 16 dicembre 2020 Il Presidente 7.. -{' GNZIONAT TDLZIARIO Dott. Umberto Berrino