Cassation court dismisses appeal on labor dispute after parties reach settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the subject of the dispute ceased following a settlement agreement reached between the parties on October 30, 2018. Originally, the lower court had ruled in favor of the employee, finding a labor relationship existed due to insufficient proof of the outsourcing cause. The court granted the request for cessation of proceedings and ordered mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 396, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 177 c.p.c.: When parties reach a settlement agreement during the proceedings, the court declares the subject of the dispute ceased and orders mutual compensation of costs.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso 19946-2018 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MARCO MARAZZA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro 2020 MORETTI SABRINA; 2571 - intimata - avverso la sentenza n. 5330/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/01/2018 R.G.N. 5785/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE. R.G. 19946/2018 Premesso che con sentenza n. 5330/2017, pubblicata 1'8 gennaio 2018, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado del Tribunale della stessa sede, ha dichiarato sussistente tra Sabrina Moretti e Poste Italiane S.p.A. un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza 17 febbraio 2006, sul rilievo del difetto di prova della effettività della causale indicata nel contratto di somministrazione stipulato con la società Obiettivo Lavoro ai sensi dell'art. 20 d.lgs. n. 276/2003; sentenza con la quale Poste Italiane è stata di conseguenza condannata a corrispondere all'appellante l'indennità risarcitoria ex art. 32, comma 5, I. n. 183/2010 nella misura di cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; - che avverso detta sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, - che la lavoratrice è rimasta intimata; - che risulta depositato verbale di intervenuta conciliazione fra le parti; rilevato che in data 30 ottobre 2018 le parti hanno raggiunto un accordo in sede sindacale, come da verbale in atti; - che sussistono, pertanto, le condizioni perché venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione fra le parti delle spese del presente giudizio p.q.m.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere, spese compensate. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 19 novembre 2020. imentionarío Giudiziarit Giovanni RU Il Presidente RTESUPREMAD ASSAZIRlé--- * ivsrtziong-i~vc (dott. Umberto Berrino) DEPOSITATO IN c..NcEr.t..ERIA