Cassation court dismisses appeal due to a valid labor union settlement agreement ending the dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the subject matter of the dispute terminated following a valid labor union settlement agreement reached between the parties. Although the lower court had ruled in favor of the employee regarding her indefinite-term employment status, the parties subsequently signed a conciliation verbale in October 2018. Consequently, the court dismissed the cassation appeal and ordered the mutual compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 164 c.p.c.; Art. 165 c.p.c.: A valid settlement agreement reached between the parties terminates the subject matter of the dispute, leading to the dismissal of the appeal and the mutual compensation of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso 13310-2018 proposto da: POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro CRESCENZIO CATERINA, elettivamente domiciliata in 2020 ROMA, VIA GERMANICO 172, presso lo studio 2570 dell'avvocato SERGIO NATALE EDOARDO GALLEANO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4621/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2017 R.G.N. 2525/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2020 dal Consigliere Dott.
PAOLO NEGRI DELLA TORRE. \ \ .0 R.G. 13310/2018 Premesso che con sent. n. 4621/2017, pubblicata il 25 ottobre 2017, la Corte di appello di Roma ha accolto il gravame di Caterina Crescenzio e, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, respinta l'eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, ha dichiarato la sussistenza fra l'appellante e la società Poste Italiane S.p.A. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 26 gennaio 2005, stante la illegittimità del contratto di somministrazione relativo al periodo 26/1/2005 - 30/4/2005 per difetto di prova del necessario collegamento tra le ragioni indicate nel testo contrattuale e l'attività svolta dalla lavoratrice presso l'Ufficio postale di Brindisi; sentenza con la quale Poste Italiane è stata di conseguenza condannata a corrispondere all'appellante l'indennità ex art. 32, comma 5, I. n. 183/2010 nella misura di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; - che avverso detta sentenza Poste Italiane ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui ha resistito la Crescenzio con controricorso; - che risulta depositato dalle parti verbale di conciliazione; rilevato che in data 19 ottobre 2018 è intervenuto fra le parti un accordo in sede sindacale, come da relativo verbale in atti; - che deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del presente giudizio p.q.m.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 19 novembre 2020. .....unzionano Giudiziario Il Presidente Giovani RU 2 '0U47~' 'CORTE SUPREMA DI CASSAZIOUtr (dott. Umberto Berrino) ty DEPOS!T