Italian court partially allows appeal against labor contract termination, ordering remand due to ignored settlement agreement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the first ground challenging the lower court's finding of contract invalidity but accepted the second ground regarding an overlooked settlement. The labor dispute involved a worker claiming illegal contract termination and reinstatement, while the employer argued the contract term was valid. The court ruled that the appellate court failed to consider a subsequent settlement agreement where the worker temporarily accepted the judgment in exchange for a partial payment, a fact that influenced the damages calculation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 St. dei Lav.; Art. 360 c.p.c.: The court must examine all decisive facts, including post-judgment settlements, when assessing damages for illegal contract termination; failure to consider such agreements constitutes a violation of procedural law requiring remand.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 23743-2015 proposto da: MADAMA OLIVA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell'avvocato MARIA LUCIA SCAPPATICCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI FARAONE; - ricorrente - contro 2020 BORELLI MICHELA; 2405 - intimata - avverso la sentenza n. 6839/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/09/2014 R.G.N. 4713/2011; ‘, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIA GARRI. r.g. n. 23743/2015 RILEVATO CHE 1. Con sentenza del 15.12.2005, il Tribunale di Avezzano accolse parzialmente il ricorso proposto da Michela Borelli e condannò la datrice di lavoro, Madama Oliva s.r.I., al pagamento della somma di € 256,03 a titolo di differenze retributive, oltre che degli accessori di legge. Rigettò invece la domanda tesa alla declaratoria di nullità e/o inefficacia del licenziamento intimato oralmente poiché ritenne legittimo il termine apposto al contratto stipulato tra le parti.
2. La Corte di Appello di L'Aquila investita del gravame da parte di Michela Borelli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accertò la nullità del termine apposto al contratto, stante la mancanza dei presupposti di cui all'art. 1 della legge n. 230 del 1962; ne dispose la conversione a tempo indeterminato; accertò l'inefficacia del licenziamento intimato oralmente, invece che con atto scritto, e dispose la reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro in precedenza occupato e la condanna al pagamento delle retribuzioni come per legge.
3. A seguito di ricorso principale della società ed incidentale della Borelli la sentenza, in accoglimento dell'unico motivo formulato dalla ricorrente principale, cassò la sentenza osservando che l'ipotesi del recesso del datore di lavoro, fattispecie tipica cui è collegata la tutela prevista dall'art. 18 St. dei Lav., non è parificabile a quella della disdetta con la quale il datore di lavoro, allo scopo di evitare la rinnovazione tacita del contratto, comunichi al dipendente la scadenza del termine, sia pure invalidamente apposto, in relazione alla quale lo svolgimento delle prestazioni cessa in ragione della esecuzione che le parti danno ad una clausola nulla.
Rilevò poi la Corte che "l'impossibilità di parificare - ai fini della determinazione di "mora accipiendi" - alla offerta delle prestazioni lavorative la domanda di annullamento del licenziamento illegittimo con la richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro" doveva essere demandata al giudice del rinvio "tenuto ad esaminare i termini in cui era stata prospettata la questione della invalidità del termine e delle relative conseguenze sanzionatorie e la configurabilità nella specie di una valida messa in mora ai fini del risarcimento del danno secondo le regole civilistiche". r.g. n. 23743/2015 4.
Riassunto quindi il giudizio da parte della Borelli, la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio, ha dichiarato nullo il termine apposto al contratto intercorso tra le parti; sussistente un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 16 ottobre 2000; ne ha ordinato il ripristino della funzionalità; ha condannato la società al risarcimento del danno liquidato, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183 del 2010 in quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita.
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Madama Oliva s.r.l. affidato a due motivi. Michela Borelli è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE 6. Il primo motivo di ricorso, con il quale la società deduce che la sentenza della Corte di appello di Roma avrebbe violato i limiti posti dalla sentenza di annullamento della cassazione così incorrendo nella violazione dell'art. 384 cod. proc.civ., è infondato. 6.1. La Corte di cassazione ha limitato l'accoglimento del ricorso alle statuizioni risarcitorie conseguenti all'accertata illegittimità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti. 6.2. Non incorre perciò nella denunciata violazione dell'art. 384 cod. proc.civ. la Corte di merito che, nel corpo della sua sentenza, si limita a ribadire la statuizione di illegittimità del termine e di conseguente conversione del contratto, restata ferma all'esito del giudizio di legittimità.
7. E' fondato, invece, il secondo motivo di ricorso con il quale è denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 cod.proc.civ.. 7.1. Il giudice del rinvio ha effettivamente trascurato di considerare che, successivamente alla sentenza di appello poi cassata, le parti avevano raggiunto un accordo transattivo con il quale la lavoratrice si era impegnata, transitoriamente ed in attesa della definizione del giudizio, a non portare ad esecuzione la sentenza.
A fronte di tale provvisoria rinuncia la società le aveva corrisposto la somma di C 22.000,00 da r.g. n. 23743/2015 considerarsi come acconto di un futuro risarcimento e da restituire in caso di esito negativo per la lavoratrice. 7.2. Dell'esistenza di tale accordo e dell'incidenza sul giudizio la società aveva dato conto nelle conclusioni formulate nel giudizio in riassunzione e la sentenza della Corte del rinvio ne dà atto nelle premesse in fatto salvo poi trascurare di tenerne conto nel corpo della motivazione che così incorre nel denunciato vizio.
8. In conclusione, rigettato il primo motivo di ricorso, deve essere accolto, invece,i1 secondo e la sentenza cassata va rinviata alla Corte di appello di L'Aquila che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Adunanza camerale del 5 novembre 2020 Il Presidente otortionano Gitutimark (Umberto Berr