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Ordinanza — n. 22265/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPGI appeal against RAI, upholding lower court's exclusion of journalists' status for unpaid contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22265/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected the INPGI's appeal against the Rome Court of Appeal's decision denying unpaid contributions to RAI workers. The lower court excluded the journalistic nature of the workers' activities, classifying them instead as programmers based on specific contractual criteria. The Supreme Court affirmed this ruling, stating that while inspection reports are prima facie evidence, the judge retains free discretion to evaluate their probative weight and factual conclusions.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 115, 116 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: The court of appeal's free evaluation of evidence and qualification of labor relationships are binding in cassation unless a specific motivational defect is proven.

Parole chiave

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labor classification journalistic status free evaluation of evidence prima facie proof contributions dispute cassation review contractual inquadramento finanziamento della previdenza professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo si deduce - ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., e 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato la prova data dai verbali ispettivi in atti e le stesse risultanze della prova testimoniale.
Art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.
Con il secondo motivo si deduce - ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.- vizio di motivazione per della sentenza impugnata per i fatti indicati nel motivo precedente.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 348-ter c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014
In tale contesto, il verbale ispettivo è prova documentale liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori; detto verbale, secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014, Rv.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 6110 del 18/06/1998
Cass. Sez. L, Sentenza n. 7077 del 27/08/1987
Cass. Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020
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Testo completo

ORD:NAAZA sul ricorso 12928-2015 prcpo:3to da: ISTITUTO NAZIONALE DI PREJIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDCLA' INPGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAllA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 812 RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P0 25/3, presso lo studio degli avvocati ROBERTO GESSI, MAURIZIO SANTORI che la rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchEi contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente Aomiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATAND, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARII,A D'ALOISIO, ESTER ADA SCIPLINO; - resistente con mandato - nonclui contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - GESTIONE EX E.N P.A.L.S.- Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo; - intimato - avverso la sentenza n. 2616/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/05/2014 R.G.N. 6576/2010; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Causa n. 24 - rg. 12928/15 - INPGI c. RAI + 1 Adunanza camerale del 17 febbraio 2021 - Pres. Manna, rel. Buffa RITENUTO CHE: Con sentenza del 21.5.14, la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede del 5.1.10, ha rigettato la domanda dell'INPGI verso la Rai di pagamento della somma di euro 181.274 per contributi omessi relativi ad alcuni lavoratori. In particolare, la corte territoriale -valutate le prove ritualmente raccolte- ha escluso la natura giornalistica dell'attività svolta dalla lavoratrice Lucchi (già esclusa in primo grado) e altresì di altri lavoratori (qualificati invece giornalisti dal giudice di prime cure), così accogliendo l'opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme indicate in premessa.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPGI per due motivi, cui resiste la RAI con controricorso, illustrato da memoria; l'INPS ha depositato delega in calce alla copia notificata del ricorso. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo si deduce - ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., e 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato la prova data dai verbali ispettivi in atti e le stesse risultanze della prova testimoniale. Con il secondo motivo si deduce - ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.- vizio di motivazione per della sentenza impugnata per i fatti indicati nel motivo precedente.

Occorre permettere che nessuna violazione delle disposizioni richiamate sussiste, posto che la corte teritoriale ha valutato tutte le prove proposte dalle parti e ritualmente raccolte, nel rispetto dell'onere della prova a carico dell'INPGI in ordine alla natura subordinata del rapporto lavorativo ed al connesso debito datoriale contributivo, e nel rispetto altresì dei criteri generali indicati dalla norma e precisati dalla giurisprudenza in rodine alla qualificazione del rapporto lavorativo come subordinato. In particolare, deve rilevarsi che la parte ricorrente non indicato con la specificità necessaria rrportardfre-hrriturg , in violazione del principio di autosufficienza, le risultanze dei verbali ispettivi asseritamente ignorati, non consentendo a questa Corte il sindacato richiesto con dhipiutezza; per altro verso, il ricorrente non ha indicato specifici elementi fattuali in ipotesi ignorati dalla corte territoriale.

Per converso, risulta che la corte territoriale: non ha escluso la rilevanza delle risultanze del verbale ispettivo, ma le ha valutate unitamente alle altre prove raccolte, attribuendo correttamente maggior rilevanza alle prove -di contenuto preciso e di ritenuta attendibilità- direttamente acquisite dal giudice nel contraddittorio delle parti; ha valutato tutti i fatti dedotti dalle parti ed oggetto di discussione, ponderandone la relativa rilevanza ed incidenza sulla qualificazione del rapporto lavorativo; ha correttamente applicato i criteri legali e giurisprudenziali per la qualificazione giudica del rapporto di lavoro.

La sentenza impugnata è immune dai vizi denunciati. Questa Corte, infatti, ha già (Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019, Rv. 655229 - 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017, Rv. 644812 - 01) più volte affermato che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.

Tale scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Si è anche precisato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016, Rv. 641328 - 01; Sez. 1 - , Ordinanza n. 19011 del 31/07/2017, Rv. 645841 - 01; Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv. 631330 - 01) che, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.

In tale contesto, il verbale ispettivo è prova documentale liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori; detto verbale, secondo la giurisprudenza di legittimità (tra le tante, Cass. Sez. L, Sentenza n. 23800 del 07/11/2014, Rv. 633239 - 01) fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche.

Il materiale raccolto dal verbalizzante deve dunque passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia il conto da farne ai fini probatori (Sez. L, Sentenza n. 6110 del 18/06/1998, Rv. 516601 - 01). All'esito di tale giudizio tipicamente di merito, insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti -oggi ben ristretti- in cui sia deducibile il vizio motivazionale, la corte territoriale ha qualificato i rapporti di lavoro dei lavoratori RAI, escludendo gli estremi del lavoro giornalistico subordinato (ritenendo necessario allo scopo non già la semplice raccolta selezione ed elaborazione delle notizie, ma lo svolgimento di tale attività in funzione di una attività di mediazione immediata e diretta tra chi acquisisce la conoscenza del fatto e la diffusione di essa tra i destinatari) e ravvisando per converso le attività di programmista (cfr.

Sez. L, Sentenza n. 7077 del 27/08/1987, Rv. 455243 - 01) tipiche delle declaratorie di inquadramento contrattuale offerte dal contratto collettivo. Il secondo motivo incorre in più profili di inammissibilità, in presenza di doppia pronuncia di merito conforme (ed ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.), nonché per altro verso in difetto di specifica indicazione dei fatti decisivi oggetto di discussione delle parti e ignorati dalla sentenza, ed in ragione della proposizione con il mezzo ex n. 5 di mere censure alla valutazione delle prove operata dal giudice di merito (tra le tante, Cass.

Sez. L, Sentenza n. 24395 del 03/11/2020, Rv. 659540 - 01). Ne deriva il rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza in favore della sola RAI, non avendo l'INPS svolto attività difensiva. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. p.q.m. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Inpgi al pagamento -in favore della sola RAI- del spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge. /I A Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 17 febbrai