Italian court dismisses employer's appeal on social security contributions, allowing employee's administrative claim to extend prescription periods.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation partially upheld the INPGI's cassation appeal against the Rome Court of Appeal's decision. The employer argued that administrative proceedings absorbed the civil claim and that the employment relationship was autonomous, but the court found the administrative filing by the employee valid. Consequently, the court ruled that this filing interrupted the prescription period for specific contributions, rendering the employer's defense inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 comma 20 I. n. 335/1995; Art. 252 c.c.: When an employee files a denunciation for omitted social security contributions, the prescription period for subsequent periods is extended to ten years, preventing the employer from contesting those specific debts in later proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORD:NANZA sul ricorso 15481-2015 prcpo:3to da: I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOIANNE AMENDOLA", in persona del legale rappresentante p o tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 CO ntro 805 ARNOLDO MONDADORI EDITORE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI n. 44, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BERETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato FABRIZIO CONTE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 95/2314 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2014 R.G.N. 1258/2009; udita la relazione della causE svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 da] Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 9.6.2014, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento dell'appello di Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., ha dichiarato non dovute le somme pretese dall'INPGI a titolo di contributi asseritamente omessi in danno dei collaboratori Antonio Galdo e Michela Ceresa Gianet; che avverso tale pronuncia l'INPGI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che Arnoldo Mondadori Editore s.p.a. ha resistito con controricorso, anch'esso successivamente illustrato con memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione dell'art. 3, comma 20, I. n. 335/1995, per avere la Corte di merito ritenuto che l'INPGI non potesse agire giudizialmente per il recupero dei contributi omessi in danno della lavoratrice Ceresa Gianet, avendo sul punto precedentemente accolto il ricorso proposto in via amministrativa dall'odierna controricorrente; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1362 ss. e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che l'accoglimento del ricorso amministrativo riguardasse anche i contributi di cui al primo motivo; che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, commi 9-10, I. n. 335/1995, e 252 att. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che alla data della presentazione della denuncia di omissione contributiva da parte della lavoratrice Ceresa Gianet la contribuzione in ipotesi dovuta si fosse prescritta; che, con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 CCNL per i dipendenti di imprese giornalistiche 10.1.1959 (reso efficace erga omnes giusta d.P.R. n. 153/1961), in relazione agli artt. 2094 e 2095 c.c., ed inoltre degli artt. 1362, 2094 e 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il rapporto di lavoro intrattenuto dall'odierna controricorrente con Antonio Galdo avesse natura autonoma e non subordinata; che il primo motivo è fondato, disponendo l'art. 3, comma 20, I. n. 335/1995 (nel testo risultante dalla modifica aggiunta dall'art. 3, comma 3, d.l. n. 318/1996, conv. con I. n. 402/1996) che, «nei casi di attestata regolarità ovvero di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive, salvo quelle determinate da comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o conseguenti a denunce del lavoratore», ciò che nella specie è accaduto per avere la lavoratrice Ceresa Gianet presentato denuncia per il recupero dei contributi assicurativi in data 15.1.1999; che, derivandone per conseguenza l'assorbimento del secondo motivo di censura, risulta parimenti fondato, per quanto di ragione, il terzo motivo, dal momento che la presentazione della denuncia da parte della lavoratrice è avvenuta, come detto, in data 15.1.1999, e dunque nel corso del quinquennio dalla scadenza di parte dei contributi oggetto di domanda, relativi al periodo gennaio 1989- settembre 1994 (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), con l'effetto di raddoppiare il termine prescrizionale da cinque a dieci anni per quelli compresi nel periodo gennaio-settembre 1994, che alla data dianzi indicata - giusta gli insegnamenti di Cass.
S.U. n. 15296 del 2014 - non si erano ancora prescritti ; che il quarto motivo è invece inammissibile, pretendendo di veicolare, mercé l'invocazione di violazioni di legge sostanziale e processuale, una critica dell'accertamento di fatto con cui i giudici territoriali hanno ricostruito la collaborazione precorsa tra Antonio Galdo e l'odierna parte controricorrente in termini di collaborazione autonoma; che, cassata per quanto di ragione la sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P. Q. M. La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile il quarto. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17.2.2021. IL PRESIDENTE G0,9 SUPREMA DI CASSAZOtt' 1V Sezione~ttelita) DEPOSITATO IN C 'INCE-t-ERA Antonio Manna