Cassation court dismisses appeal claiming omitted fact examination regarding journalist status of graphic editors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court rejected the INPGI's appeal against a lower court ruling that denied journalist status to two graphic editors. The appellant argued the lower court omitted decisive fact examination regarding labor contracts defining the work as journalistic. The court held that complaints about insufficient fact examination under Article 360(5) of the Civil Procedure Code are inadmissible if they merely criticize the evaluation of evidence rather than alleging an omitted primary fact. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 378 c.p.c.: The complaint under Article 360(5) of the Civil Procedure Code alleging omitted examination of decisive facts is inadmissible if it merely criticizes the evaluation of evidentiary results or the sufficiency of reasoning rather than pointing to an omitted primary fact constitutive of the right claimed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguercle ORD:NAAZA sul ricorso 21375-2015 prcpoL3to da: I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOIANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante p o tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo studio dell'avvocato GAVINA MARIA SULAS, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contzo 792 ARNOLDO MONDADORI EDITOPE S.P.A. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BERTOLONI 44 presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BERETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato FAERIZIO CONTE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2993/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 16/09/2014 R.G.N. 1326/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott.
ENRICA D'ANTONIO. RG n 21375/2015 CONSIDERATO IN FATTO 1.La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale che, per quel che qui rileva, aveva accolto l'opposizione proposta dalla Arnoldo Mondadori Editore spa avverso il decreto ingiuntivo per il pagamento a favore dell'Inpgi dei contributi relativi a Edoardo Emilio Frittoli e Laura Maria Bevilacqua ritenendo che l'attività svolta dai due, di redattore grafico il primo e di redattore iconografico la seconda, non fosse riconducibile a quella di giornalista. La Corte ha rilevato che la Bevilacqua provvedeva soltanto ad un lavoro grafico di impaginazione sulla scorta di quanto deciso da altri e dagli stessi testi indicatole, senza margini di autonomia e senza carattere di creatività relativa al modo di presentare le notizie , e che il Frittoli provvedeva alla ricerca iconografica sulla scorta delle indicazioni ricevute e senza partecipare alla decisione circa il materiale da pubblicare tra quello selezionato , né al rilievo da attribuire a quello pubblicato. 2.Avverso la sentenza ricorre l'Inpgi con quattro motivi .
Resiste l'Arnoldo Mondadori Editore con controricorso .Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art 378 cpc . RITENUTO IN DIRITTO 3.Con il primo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione , omesso esame di fatto decisivo. Lamenta che in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'ad 360 n 5 cpc nella sua nuova formulazione, non rigida e formalistica e non restrittiva, doveva affermarsi che mancava nella decisione una indicazione delle ragioni che avevano condotto al rigetto. Osserva che la Corte non aveva esaminato il fatto che i contratti di lavoro autonomo intercorsi tra le parti facessero riferimento alla natura giornalistica dell'attività . 4.Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt112, 115,132,277cpc, motivazione apparente ( art 360 n 4 cpc); la sentenza è contraddittoria in quanto, dopo aver escluso che la sentenza del Tribunale fosse passata in giudicato in mancanza di una specifica impugnazione di tutti i suoi passaggi , aveva concluso poi che l'Istituto non avrebbe censurato la ricostruzione delle RG n 21375/2015 risultanze istruttorie operata dal primo giudice.
Riporta i punti della decisione da cui risultavano le contestazioni formulate dall'Inpgi ,nonché le prove testimoniali . 5.Con il terzo motivo denuncia violazione di legge e di CCNL giornalistico . Richiama la giurisprudenza di questa Corte sulla nozione di attività giornalistica e valuta le risultanze istruttorie alla luce di queste ritenendo che tali caratteristiche si riscontravano nell'attività svolta dai due . 6.Con il quarto motivo denuncia nullità della sentenza , violazione dell'ad 112 cpc ( 360 n 3 e 4 cpc), contraddittoria motivazione circa punto decisivo ( ad 360 n 5 cpc).
Rileva che la sentenza era contraddittoria per non aver completato l'audizione dei testi e poi per aver concluso che non era stata raggiunta la prova. 7.1 motivi congiuntamente esaminati , stante la stretta connessione esistente tra le diverse censure addotte, sono infondati . 8.La giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che costituisce attività giornalistica - presupposta, ma non definita dalla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista - la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la conoscenza dell'evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'inserimento continuativo del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa Cfr Cass 1853/2016 , n.17723/2011, n 23625/2010) . 9.Nella specie la Corte è pervenuta ad escludere detti requisiti , in conformità a quanto deciso dal Tribunale , sottolineando che dalla esperita istruttoria ,eft,f Ear9,1 testimonialeitsg risultato che entrambi i rapporti in contestazione trEZIEWMati caratterizzati dalla pressocché totale mancanza di alcun connotato di elaborazione e apporto intellettuale creativo, oltre alla mancanza di autonomia.RG n 21375/2015 10.11NPGI , pur denunciando la violazione di numerose norme , in realtà pretende una nuova valutazione delle prove , finendo , in definitiva, con il censurare la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice del gravame ,sollecitando questa Corte ad una rivisitazione del merito non consentita in questa sede.
Ed infatti, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, e plurimis, Cass. n. 16056 del 02/08/2016 Cass. n. 17097 del 21/07/2010;
Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). 11.Deve , altresì, rilevarsi che il ricorso , ove denuncia in relazione all'ad 360 n 5 cpc l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti , è del resto, inammissibile non presentando alcuno dei requisiti richiesti dall'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. nella nuova formulazione ( così come interpretato da SU n. n. 8053 del 07/04/2014) finendo:
a) con il lamentare non l'omesso esame di un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica ( e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria) bensì l'omessa o carente valutazione di risultanze istruttorie;
b) con il criticare la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell'interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale, in quanto tale non più censurabile (si veda la citata Cass., S.U., n. 8053/14 secondo cui il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell'art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di 'sufficienza' della motivazione).RG n 21375/2015 11.Sulla doglianza relativa alla limitazione della prova testimoniale contenuta nel quarto motivo, riconducibile al vizio di cui all'ad 360 n 5 cpc, va rilevato che costituisce un potere tipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corso dell'espletamento della prova, qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova e tale ultima valutazione non deve essere necessariamente espressa, potendo desumersi per implicito dal complesso della motivazione della sentenza. ( cfr Cass 11810/2016, n.9551/2009 ).Nella specie la Corte ha specificato che il Tribunale aveva rinviato per l'escussione di un teste per parte, ma che alla successiva udienza non si era presentato nessuno e che i difensori si era riportati agli atti e chiesto la decisione.
La Corte riferisce , inoltre, che la causa appariva sufficientemente istruita anche in considerazione delle univoche risultanze della prova. 12.Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese processuali . Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'ad 13 , comma 1 quater, dpr n 115/2002. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali , oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, nonché Euro 200,00 per esborsi .
Ai sensi dell'alt 13 , comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento , da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis , dello stesso art 13. Roma 17/2/2021 Il Presidente Antonio Manna IL FUNZIO