Supreme Court dismisses employee's claim for mandatory return to municipality after consortium liquidation, ruling it is discretionary.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court dismissed Antonino Di Sparti's appeal against the Second Instance Court's rejection of his request to return to the Roccapalumba municipality. The lower court held that the regional law provision allowing staff to return upon consortium liquidation did not create a subjective right but required discretionary evaluation based on budgetary limits. The Court agreed, stating that the absence of a specific agreement or vacancy alone does not guarantee the employee's right to rejoin the municipal workforce.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19 comma 13 l.r. 9/2010; The provision regarding the return of personnel from liquidated consortia to municipalities does not establish a subjective right but confers a discretionary power on the municipality to evaluate availability and budgetary compatibility.
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to la seguente SENTENZA sul ricorso 19329-2015 proposto da: DI SPARTI ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO N. 172, presso lo studio dell'avvocato SERGIO GALLEANO, che lo rappresenta e difende; • - ricorrente - contro 2021 COMUNE DI ROCCAPALUMBA, CO.IN.R.E.S. CONSORZIO 1247 INTERCOMUNALE RIFIUTI ENERGIA E SERVIZI IN LIQUIDAZIONE;N. R.G. 19329 2015 - intimati - avverso la sentenza n. 331/2015 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 18/03/2015 R.G.N. 652/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2021 dal Consigliere Dott.
AMELIA TORRICE; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1. Di Sparti Antonino, già dipendente del Comune di Roccapalumba con il profilo di "Istruttore Amministrativo Protezione Civile", in data 13.2.2007 era transitato alle dipendenze del CO.IN.R.E.S. (Consorzio Intercomunale Rifiuti Energia Servizi, anche Consorzio, di seguito), in virtù dell'Accordo Quadro Regionale del 20.4.2004.
2. Disposta da parte della Conferenza dei Comuni la liquidazione del CO.IN.R.E.S., il Di Sparti il 17.1.2011 chiese di rientrare nei ruoli del Comune di Roccapalumba, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 c. 13 della l.r. 8 aprile 2010 n. 9 e, poiché tale richiesta era stata respinta, convenne in giudizio, innanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Termini Imerese, il Comune di Roccapalumba e il CO.IN. R.E.S. per chiedere l'accertamento del suo diritto a rientrare nella dotazione organica del Comune con inquadramento giuridico ed economico equivalenti a quelli posseduti presso il CO.IN.R.E.S.
3. Il Tribunale rigettò la domanda e la sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Palermo.
4. La Corte territoriale, ricostruito il quadro normativo di fonte legale regionale (I.r. 8 aprile 2010 n. 9 ) e statale (d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), nel N. R.G. 19329 2015 quale si inseriva la vicenda dedotta in giudizio, ha osservato che l'art. 19 della I. r. n. 9 del 2010, ai commi 6 e 7, aveva disposto che, in conseguenza della messa in liquidazione delle società d'ambito, costituite ai sensi dell'art. 201 del d.lgs. n. 152 del 2006, il personale alle dipendenze di queste ultime sarebbe stato assunto dai nuovi soggetti affidatari del servizio.
5. Ha ritenuto che il c. 13 dell'art. 19 della I.r. n. 9 del 2010, laddove aveva previsto che il personale già in servizio presso i Comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima di applicazione della presente legge può a richiesta tornare i comuni di appartenenza non aveva costituito in capo al ricorrente un diritto soggettivo potestativo al rientro nella pianta organica del Comune.
6. Tanto, sul rilievo che l'inciso presente nella dotazione organica correlato al termine tornare attestava che non si trattava di una nuova assunzione, ma di un fenomeno di riassorbimento, configurabile solo ove il posto precedentemente occupato, è ancora previsto nella pianta organica dell'Ente Territoriale. Ha aggiunto che siffatta interpretazione trovava conforto nel fatto che il comma 10 dell'art. 19 contempla espressamente l'ipotesi di nuove assunzioni anche "in deroga alle previsioni delle dotazioni organiche degli enti locali, nel rispetto dei limiti derivanti dal patto di stabilità". In altri termini, la Corte territoriale ha ritenuto che l'art. 19 c. 13 della l.r. n. 9 del 2010 non impone ai Comuni di modificare la propria dotazione organica per riammettere in servizio il personale già trasferito agli ATO né di impiegare tali soggetti oltre i posti disponibili nella pianta organica, ma si era limitato a consentire il rientro nei limiti dei posti disponibili.
7. Ha, poi, rilevato che il Di Sparti aveva solo allegato e non anche provato che il posto, occupato prima del suo transito all'ATO, non era stato soppresso né trasformato.
8. La Corte territoriale ha ritenuto, inoltre, che, in ogni caso, al rientro del Di Sparti nei ruoli del Comune ostavano i vincoli di bilancio imposti dall'art. 76 c. 7 del d.l. n. 112 del 2008 (nel testo modificato dall'art. 14 c. 9 del d.l. n. 78 del 2010 e dall'art. 1 delta legge di stabilità per il 2011) ed ha rilevato che dagli atti era emerso che, alla data della richiesta del Di Sarti di rientro nei ruoli (17.1.2011), l'incidenza delle spese per il personale del Comune di Roccapalumba N. R.G. 19329 2015 era pari al 58,63% delle spese correnti.
9. Ha osservato che tra il Comune di Roccapalumba e il Consorzio non era intervenuto alcun accordo prevedente, ai sensi dell'art. 11 c. 2 della l.r. n. 17 del 2004, l'obbligo di riassunzione da parte del Comune, in caso di riduzione di organico del personale transitato, con diritto di precedenza per i dipendenti appartenenti alle categorie protette e che, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 1373 cod.civ., il richiamo operato dal contratto individuale di lavoro, stipulato tra il Consorzio e il Di Sparti, all'art. 11 c. 2 della I. r. n. 17 del 2004 non poteva essere opposto al Comune 10. Avverso questa sentenza Di Sparti Antonino ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da successiva memoria. Il Comune di Roccapalumba e il CO.IN.R.E.S. sono rimasti intimati.
11. Il P.M. ha depositato memoria scritta ai sensi dell'art. 23 c. 8 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 come conv. nella I. 18 dicembre 2020 n. 176 ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Motivi della decisione (;:u\--k Sintesi dei motivi 12. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 115 cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale affermato che esso ricorrente aveva solo allegato e non anche provato la sussistenza di un posto in organico disponibile nei ruoli del Comune.
13. Assume di avere prodotto (richiama il doc. 9 allegato al ricorso di primo grado) la pianta organica del Comune di Roccapalumba, costituita dalle delibere di giunta, atti che non erano stati contestati dal Comune, e imputa alla Corte territoriale di avere trascurato di considerare che dai predetti atti emergeva che vi era un posto disponibile.
14. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 19 c. 13 della I.r. Sicilia n. 9 del 2010, in connessione con l'art. 2 c. 186 della I. n. 191 del 2009.
15. Asserisce che l'interpretazione della disposizione contenuta nell'art. 19 c. 13 della I. r. n. 9 del 2010 deve essere effettuata tenendo conto del fatto che l'art. 2 c. 186 della I. n. 191 del 2009, nel testo modificato dall'art. 1 c. 1 quinquies del d.l. n. 2 del 2010, prevede alla lett. e), la soppressione dei consorzi N. R.G. 19329 2015 di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani e fa salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto".
16. Assume che l'espressione può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza, contenuta nell'art. 19 c. 13 della I. r. n. 9 del 2010 deve tenere conto della disposizione contenuta nella legge statale e che, pertanto, il verbo "può deve riferirsi alla scelta del dipendente di avvalersi del diritto di rientrare e certo alla possibilità di rientro (circa la quale poi non è ben dato comprendere a chi spetterebbe la decisione)".
17. Aggiunge che la stessa Corte territoriale aveva mostrato di condividere l'interpretazione prospettata da esso ricorrente, condizionando la possibilità del rientro alla disponibilità di un posto nella pianta organica e ribadisce le argomentazioni spese nel primo motivo in ordine alla disponibilità di posti nella pianta organica del Comune.
18. Deduce l'irrilevanza della questione del pareggio del bilancio e sostiene che, diversamente da quanto affermato dalla Corte territoriale, la disponibilità del posto nella pianta organica esclude la possibilità di qualificare il rientro come nuova assunzione.
19. Afferma che la specifica normativa relativa alla possibilità di rientro del personale degli enti soppressi "per la sua natura di tutela sociale convive con il divieto di assunzione (norma generale), operando sullo stesso piano normativo, con conseguente inapplicabilità dei vincoli di bilancio in presenza di una norma (speciale) finalizzata alla tutela dei posti dì lavoro" ed evidenzia che l'art. 2 della I. n. 91 del 2009 fa espresso riferimento alla normativa in tema di "coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica" Esame dei motivi 20. Lo scrutinio delle censure formulate nel secondo motivo di ricorso ha carattere prioritario rispetto a quelle formulate nel primo motivo, in quanto è necessario, verificare, innanzitutto, se l'interpretazione della Corte territoriale dell'art. 19, comma 13, L.R. n. 9 del 2010 sia o meno corretta.
21. La disposizione, inserita nell' art. 19 della predetta I.r. n. 9 del 2010 si N. R.G. 19329 2015 inserisce in un complesso quadro normativo di regolamentazione, ad opera di fonti di legge statali e regionali, che, nel corso del tempo, hanno disciplinato il servizio di gestione dei rifiuti, la cui ricostruzione rileva per la decisione della fattispecie in esame.
22. Occorre rammentare che l'ambito territoriale ottimale (ATO) per il servizio di gestione dei rifiuti fu previsto dall'art. 23 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (cd. decreto Ronchi) di attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
23. Successivamente, il d.lgs. aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ha abrogato (art. 264 c. 1, lett.i) il menzionato decreto Ronchi e ha riorganizzato il servizio dì gestione dei rifiuti, al fine di raggiungere, su base territoriale, dimensioni gestionali che travalicano i confini comunali, attribuendo alle Autorità d'Ambito le funzioni che il decreto 'Ronchi aveva assegnato alle Province.
24. In particolare, il d.lgs n. 152 del 2006, dopo avere previsto che (art. 200) t La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali..., ha disposto (art. 201) che 1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con , le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti ...
25. Il d.l. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla I. 26 marzo 2010, n. 42, nell'introdurre il comma 186-bis all'art. 2 della L. 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), ha decretato la soppressione delle Autorità d'Ambito di cui agli articoli 148 e 201 del menzionato decreto legislativo n.152 del N. R.G. 19329 2015 2006 e successive modificazioni. Tanto, a partire da un anno dalla sua approvazione (cioè entro il 27 marzo 2011), ed ha disposto che decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo.
26. Inoltre, esso ha previsto che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n.152 del 2006 sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati.
27. E' innegabile che la disposizione innanzi menzionata non indica gli enti destinatari delle funzioni dei soppressi ATO, nondimeno, deve ritenersi che questi non potranno essere costituiti da nuove forme di aggregazione territoriale, ove si consideri che l'art. 186 bis si inserisce tra le misure volte al contenimento delle spese degli enti locali e alla semplificazione del sistema, eliminando gli enti intermedi.
28. Infine, il d.l. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011 n. 10, ha introdotto la possibilità di prorogare ulteriormente il termine di abolizione degli ATO, che è stata fissato alla data del 31 dicembre 2011 dal DPCM 25 marzo 2011 All. n. 1 (Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).
29. La proroga del termine di soppressione degli ATO trovava ragione nella esplicitata necessità dì assicurare l'indispensabile continuità nell'erogazione dei servizi pubblici locali e nell'esercizio delle relative funzioni pubbliche, poiché l'abrogazione delle Autorità d'ambito ad opera dell'articolo 2, comma 186-bis della legge 191/2009, coinciderebbe temporalmente con le prime applicazioni delle disposizioni in tema di affidamento del servizio pubblico locale recate dall'articolo 23-bis del DL 112/2008 (...)., norma quest'ultima abrogata dal DPR 18 luglio 2011 n. 133, a seguito di referendum popolare.
30. In questo contesto si è inserita la legislazione della Regione Sicilia.
31. La I.r. Sicilia 8 febbraio 2007, n. 2 all'art. 45, comma 1, ha disposto che, per l'esercizio delle funzioni previste dal D.Lgs n. 152 del 2006, e successive N. R.G. 19329 2015 modificazioni ed integrazioni, la gestione dei rifiuti è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO); ha prescritto agli enti locali ricadenti nel medesimo ATO di costituirsi in Consorzio, al quale devono partecipare obbligatoriamente tutti comuni, salvo quanto previsto dall' art. 200 c. 6 del d.lgs. n. 152 del 2006; ha precisato che il Consorzio è dótato di personalità giuridica e costituisce, per il proprio ambito territoriale ottimale, l'Autorità d'ambito di cui all' art. 201, comma 2 del d.lgs. n. 152 del 2006.
32. Successivamente la I.r. Sicilia legge 8 aprile 2010 n.9 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) ha previsto all'art. 6 che per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricom presi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l'esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti", con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati (c.1); ha disposto che gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati (c.2); ha individuato (c.3) le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna S.R.R. (95% ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, 5% alla provincia appartenente all'ATO).
33. Le modalità concernenti l'avvio operativo delle SSR sono indicate nell' art. 7, che, al c. 10, stabilisce le S.R.R. provvedono al fabbisogno del personale occorrente alle loro funzioni ricorrendo, in via prioritaria, alle procedure di mobilità interna e, successivamente, alle procedure di mobilità esterna e che, ove l'attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbisogno necessario, è consentito il ricorso all'assunzione mediante pubblico concorso ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 nonché dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6.
34. L' art. 15, fatta salva la disciplina transitoria di cui all'articolo 19, ha previsto che il servizio di gestione integrata dei rifiuti è affidato dalle S.R.R. in nome e per conto dei comuni consorziati, secondo le modalità previste dall'articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; ha disposto che le stesse società, avvalendosi dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per N. R.G. 19329 2015 l'appalto di lavori pubblici, possono individuare, sulla base del piano d'ambito, il soggetto incaricato di svolgere la gestione del servizio per i comuni consorziati, stipulando e sottoscrivendo con lo stesso un contratto normativo che disciplina le modalità di affidamento, di sospensione e di risoluzione, ad opera dei singoli comuni, della parte di servizio relativa al territorio dei comuni stessi (c.1).
35. L' art. 19 contiene la disciplina transitoria dispone (c.1, nel testo, applicabile ratione temporis, vigente prima delle modifiche apportate dall'articolo 1 della L.R. n. 49 del 19 settembre 2012 e dall'articolo 1, commi 7, 8 e 9, della L.R. n. 3 del 9 gennaio 2013), la liquidazione, alla data di entrata in vigore della legge, dei consorzi e delle società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
36. L' analisi delle disposizioni di legge statale e regionali, sopra richiamate conduce ad un primo, evidente, approdo: quello che evidenzia che in materia di servizio pubblico concernente la gestione dei rifiuti, la normativa via via entrata in vigore si è caratterizzata per il superamento della gestione dei rifiuti frammentaria, per singoli ambiti comunali, e per la preferenza accordata alla previsione di forme obbligatorie di cooperazione tra gli enti locali (art. 201 c. 1 d.lgs. n. 152 del 2006, art. 186 bis della I. n. 42 del 2010; art. 45 c. 1 I.r. Sicilia n. 2 del 2017, art. 6 I.r. Sicilia n. 9 del 2010).
37. Nel contesto normativo innanzi descritto, caratterizzato dai mutamenti dei soggetti ai quali, nel corso del tempo, è stata affidata la gestione del servizio dei rifiuti, riveste peculiare rilievo l'art. 19 della l.r. n. 9 del 2010, che oltre alla disciplina transitoria correlata alla cessazione degli ATO ed alla piena operatività delle S.S.R., contiene numerose disposizioni che regolano le modalità di provvista del personale dei soggetti chiamati a gestire il servizio dei rifiuti.
38. In particolare, l'art. 19, al fine di assicurare la continuità dei rapporti di lavoro del personale addetto al servizio dei rifiuti, dispone che: nel termine di centottanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della legge, l'Assessorato regionale dell' energia e dei servizi di pubblica utilità e le organizzazioni associative dei comuni e delle province devono individuare il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione (c. 6); sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza N. R.G. 19329 2015 degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6, individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso:
a) le società d'ambito;
b) i consorzi d'ambito;
c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento (c. 7); il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15 e utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni (c. 8).
39. Il comma 13 del citato art. 19 offre al lavoratore, che non intenda seguire la procedura, che potrebbe portarlo alla instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'appaltatore del servizio dei rifiuti, la facoltà di chiedere di ( tornare alle dipendenze del comune di appartenenza. Esso, prevede, testualmente, che Il personale già in servizio presso i comuni, presente nella dotazione organica, transitato negli ATO, nella fase di prima applicazione della presente legge può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza.
40. Diversamente da quanto prospetta il ricorrente, la predetta facoltà non costituisce in capo al lavoratore un diritto soggettivo alla riassunzione presso il Comune ove lavorava prima del suo transito all'ATO, subentrato, come detto, nella gestione del servizio pubblico concernente i rifiuti.
41. Il dato letterale del comma 13, costituito dalla espressione può a richiesta tornare ai comuni di appartenenza, evoca, in maniera chiara ed inequivoca, solo la possibilità di formulare la richiesta e non anche l'obbligo del Comune di accogliere la richiesta di rientro.
42. Va anche osservato che il dato letterale, lungi dall'esprimere un'imprecisione terminologica ovvero una vaghezza lessicale, si pone in linea di continuità sistematica con l'intero sistema normativo statale e regionale, che ha mirato, anche nella materia relativa al servizio pubblico di raccolta e gestione dei rifiuti, al contenimento della spesa pubblica (cfr., in particolare, l'art. 186 bis della I. 23 dicembre 2009, n. 191, legge finanziaria 2010) e, per altro verso, e, in parallelo, ha limitato, nel corso del tempo, le facoltà assunzionali dei Comuni, N. R.G. 19329 2015 condizionandol& a precisi parametri finanziari (art. 76 c. 7 del d.l. n. 112 del t 2008, convertito con modificazioni dalla L.n. 133 del 2008, n. 133, nel testo applicabile ratione temporis, abrogato d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla I. 11 agosto 2014, n. 114).
43. Al riguardo, va osservato che la Corte costituzionale ha più volte censurato le leggi regionali che consentono i meccanismi di reinternalizzazione attraverso il passaggio automatico dall'impiego privato (società partecipata) a quello pubblico (Ente territoriale). Ciò, sia sul rilievo della violazione dell'art. 97 della Costituzione e, in particolare, della regola che condiziona l'acquisizione dello "status di dipendente pubblico" al previo esperimento di un pubblico concorso (C. Cost. n. 167/2013, 227/2013, da ultimo n. 7/2015), sia sul rilievo che il subentro di un ente nella gestione di un altro ente soppresso (o sostituito) deve avvenire in modo tale che l'ente subentrante sia salvaguardato nella sua posizione finanziaria, necessitando al riguardo una disciplina [...] la quale regoli gli aspetti finanziari dei fUl v( relativi rapporti attivi e passivi e, dunque, anche il finanziamento della spesa necessaria per l'estinzione delle passività pregresse (Corte Cost. n. 135/2020, n. 8/2016, n. 364/2010, n. 116/2007, n. 437 del 2005 e n. 89/2000).
44. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 202 del 2014, nell'esaminare una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una norma della Regione Campania che aveva disposto il trasferimento del personale dipendente dal soppresso Consorzio di bonifica della Valle Telesina a quello del Sannio Alifano, ha affermato che, pur accordando protezione ad un bene di indubbia pregnanza, quale la tutela dei lavoratori interessati al processo di trasferimento, quella norma andasse interpretata nel rispetto dei principi costituzionali, tra i quali assume rilievo prioritario il buon andamento della pubblica amministrazione sotto il profilo dell'effettivo e corretto impiego dei lavoratori nel nuovo organismo in cui vengono inseriti. Ne deriva la previa necessaria determinazione dei criteri e delle modalità relativi all'individuazione delle figure professionali e dei dipendenti destinati a ricoprirle in modo congruente e compatibile con l'apparato amministrativo ricevente (nello stesso, cfr. Corte Costit. n. 170/2019, n. 79/2019, 123/1968).
45. Non è pertinente il richiamo fatto dal ricorrente alla disposizione contenuta nell' art. 186 c. 2 lett.
e) della I. 23 dicembre 2009 n. 191 che, tra le misure che i N. R.G. 19329 2015 comuni devono adottare Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, prevede la soppressione dei consorzi di funzioni tra gli enti locali, ad eccezione dei bacini imbriferi montani (BIM) costituiti ai sensi dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 959 con salvezza dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei comuni delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto.
46. Il ricorrente trascura, infatti, di tenere conto della disposizione contenuta nel comma 186 bis, dello stesso art. 2, che, come già detto (cfr. p. n. 42 di questa sentenza), nella specifica materia delle Autorità d'Ambito costituite per la gestione del servizio dei rifiuti ne ha disposto la soppressione prevedendo che le Regioni attribuiscano con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà differenziazione e adeguatezza. Prescrizione alla quale la Regione Sicilia si è conformata adottando la I.r. n. 9 del 2010, nella quale è contenuto l'art. 19 c. 13.
47. Nel contesto normativo e giurisprudenziale ricostruito nei termini innanzi esposti, si inscrive la vicenda dedotta in giudizio, connotata dal fatto che tra il Comune di Roccapalumba e la società d'ambito o consorzio d'ambito, CO.IN.R.E.S., non si è verificata un'ipotesi di successione tra enti nello svolgimento di un servizio pubblico.
48. E', infatti, indiscusso tra le parti che il Comune non ha affatto "reinternalizzato" il servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti, ma ha aderito, come imposto prima all' ATO e poi alla S.S.R.
49. E', del pari, indiscusso che il rapporto di lavoro del ricorrente, già addetto al servizio di raccolta dei rifiuti, gestito in origine dal Comune di Roccapalumba, è transitato, dal 13 febbraio 2007, dal Comune al Consorzio di ambito (CO.IN.R.E.S.), con la risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente fuoriuscita dalla pianta organica del Comune di appartenenza.
50. A ciò consegue che la richiesta di rientro nel Comune, prevista dal comma 13 dell'art. 19 della I.r. n. 9 del 2010, deve essere discrezionalmente valutata dal Comune sulla base della disponibilità del posto precedentemente occupato in pianta organica e della compatibilità con i limiti di bilancio legislativamente N. R.G. 19329 2015 imposti, che non possono essere disattesi in virtù della disposizione, invocata dal ricorrente nella memoria, contenuta nell'art. 20 c. 9 del d.l. n. 98 del 2011.
51. Questa norma attiene alle modalità di computo della percentuale di incidenza delle spese e, a tal fine, dispone che debba tenersi conto di quelle sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, ma non consente affatto di superare i limiti assunzionali correlati alla pianta organica e di ampliare le spese relative al personale.
52. Non è pertinente il richiamo, effettuato dal lavoratore, alla previsione dell'art. 11, comma 12, della L.R. Sicilia n. 17/2004, secondo cui le convenzioni e gli accordi stipulati tra i comuni e le società d'ambito possono prevedere, in caso di transito di personale dipendente comunale presso le stesse società, l'obbligo di riassunzione presso il comune di origine, in presenza di riduzione di organico che riguardi lo stesso personale transitato, dando la precedenza ai dipendenti delle categorie protette.
53. Come accertato dalla Corte territoriale, con statuizione non oggetto di censura, tra il Comune di Roccapalumba ed il CO.IN.R.E.S non risulta stipulato nessun accordo o convenzione prevedente l'obbligo di riassunzione del lavoratore presso il comune di provenienza, e, d'altra parte, l'invocata previsione del contratto individuale stipulato tra il lavoratore odierno ricorrente ed il menzionato Consorzio non potrebbe in alcun modo vincolare un soggetto terzo, quale deve intendersi, agli effetti contrattuali, il Comune di Roccapalumba.
54. Le considerazioni svolte assorbono le censure formulate nel primo motivo di ricorso, in quanto l'eventuale scopertura della pianta organica non è sufficiente, da sé sola, a costituire in capo al ricorrente il diritto al rientro nel Comune di Roccapalumba.
55. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità in quanto il Comune di Roccapalumba ed il CO.IN.R.E.S. non hanno svolto alcuna attività difensiva (sono rimasti intimati). N. R.G. 19329 2015 56. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1