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Sentenza — n. 22186/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses pension claim as collective agreement is not reviewable and contract interpretation arguments lack specificity.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22186/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the pensioner's appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of his claim for supplementary pension benefits. The appellant argued violations of the 1985 collective agreement and contract interpretation rules, but the court found the agreement non-reviewable and the interpretation arguments too generic. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Articles 1-7 of the collective agreement; Articles 1362 et seq. of the Civil Code: A collective agreement is not subject to direct review by the Supreme Court, and contract interpretation complaints must specify violated canons and the manner of application.

Parole chiave

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collective agreement reviewability contract interpretation specificity pension supplementary benefits Cassation inadmissibility labor contract interpretation reintegrazione dei beneficiari di una rendita rendita per menomazione dell'integrità diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Articles 1 to 7 of the collective agreement dated 5 September 1985
Ai sensi dell'art. 13, co.
Articles 1362 and following of the Civil Code
Article 23, paragraph 8 bis of D.L. 28 October 2020 n. 137
ROBERTO MUCCI, visto l art. 23, comma 8 bis del D.L.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, Ordinance n. 16987 of 27 June 2018
Cass. Sez. 3, Judgment n. 28319 of 28 November 2017
Cass. Sez. L, Judgment n. 25728 of 15 November 2013
Cass. Sez. L, Judgment n. 11685 of 23 June 2004
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 29885-2015 proposto da: NOVELLO CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio degli avvocati VINCENZO SPARANO e CARLO PISAPIA, che lo rappresentano e difendono; - ricorrente - 2021 contro 925 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 774/2015 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 25/06/2015 R.G.N. 1594/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI, visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza del 3 marzo 2021 - Pres. Manna, rel. Buffa Causa n. 19 - Novello c. Montepaschi di Siena FATTI DI CAUSA Con sentenza del 25.6.15 la corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza del tribunale di Nocera Inferiore del 21.3.13, che aveva rigettato la domanda del sig. Novello volta al conseguimento di trattamento pensionistico integrativo sulla base di convenzione aziendale del 5.9.85.

In particolare, la corte territoriale ha escluso che la disciplina prevedesse sempre una integrazione (essendo questa invece prevista -ex articolo 2- solo ove la pensione non raggiungesse il trattamento complessivamente garantito) ed ha ritenuto che non erano state provate le circostanze fattuali alla base del diritto invocato. Avverso tale sentenza ricorre il pensionato per un motivo, cui resiste la banca con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con unico motivo si deduce violazione degli articoli da uno a sette della convenzione e del regolamento 5.9.85, nonché violazione degli articoli 1362 e ss.

Il ricorso è inammissibile. In primo luogo, il ricorrente lamenta una violazione diretta della convenzione, la quale non rientra tra gli atti rilevanti nel sindacato di questa Corte. Anche la doglianza relativa alla violazione delle regole di interpretazione del contratto si limita ad un generico richiamo delle disposizionA codicistiche, senza specificamente indicare i canoni interpretativi violati e senza precisare il modo per il quale si determina la violazione o falsa applicazione degli stessi; la censura, si risolve quindi nella mera esposizione di altro - astrattamente possibile- esito interpretativo del testo negoziale (tra le tante, Cass.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 16987 del 27/06/2018, Rv. 649677 - 01; Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 - 01); Sez. L, Sentenza n. 25728 del 15/11/2013, Rv. 628585 - 01 ; Sez. L, Sentenza n. 11685 del 23/06/2004, Rv. 573860 - 01). Spese secondo soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3500 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 marzo 2021. Il Presidente Antonio Manna Il consigliere estensore Francesco Buffa bA,k iL FUNZION LZIARIO Maria acoia Il Funzionario Gi io