Cassation court dismisses appeal against pension equalization, ruling corporate funds are retributive not pensionable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the savings bank's appeal against a lower court order mandating automatic pension equalization for an employee. The bank argued that the relevant law only suspends equalization for mandatory state pensions, not for corporate supplementary funds. The court upheld the lower court's decision, confirming that corporate pension funds have a retributive nature rather than a pensionable one. Consequently, the bank was ordered to pay the disputed amount plus litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 59 comma 13 della legge n. 449 del 1997; La norma che sospende la perequazione automatica si applica esclusivamente ai trattamenti previdenziali obbligatori e non ai fondi aziendali integrativi di natura retributiva.
Parole chiave
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te SENTENZA sul ricorso 18174-2015 proposto da: CASSA DI RISPARMIO ORVIETO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio dell' avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, che lo rappresenta e difende; 2021 - ricorrente - 922 contro CHIANELLO FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO, presso lo studio dell'avvocato ERMELINDA COSENZA, che lo rappresenta e difende v unitamente all'avvocato MICHELANGELO SALVAGNI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 9/2015 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 20/01/2015 R.G.N. 84/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ROBERTO MUCCI, visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Pubblica udienza del 3 marzo 2021 - Pres. Manna, rel. Buffa - Causa n. 16 - CRO c. Chianello FATTI DI CAUSA Con sentenza del 20.1.15 la corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza del tribunale di Orvieto del 6.3. 13, che aveva condannato la Cassa di Risparmio di Orvieto al pagamento di euro 45.835 a titolo di perequazione automatica della posizione del sig.
Chianello in relazione alla quota della prestazione erogata dal fondo integrativo aziendale. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto che l'articolo 59 comma 13 della legge n. 449 del 97 (che prevede la sospensione della perequazione automatica) concerne solo i trattamenti previdenziali obbligatori e non anche quelli integrativi, che hanno natura retributiva e non previdenziale; considerato inoltre che correttamente la sentenza di primo grado aveva tenuto conto del giudicato tra le parti relative a diverso periodo contributivo e che la prescrizione del diritto era stata interrotta, la corte territoariale ha riconosciuto il diritto alla perequazione.
Avverso tale sentenza ricorre la CRO per tre motivi, cui resiste con controricorso il signor Chiarello. Le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con il primo motivo di ricorso si deduce -ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione dell'articolo 59 legge 449 del 97, per avere trascurato la natura previdenziale del trattamento, l'unicità del trattamento pensionistico e l'unificazione normativa dei trattamenti perequativi. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già precisato (Cass. Sez. L-, Ordinanza n. 25685 del 11/10/2019, Rv. 655482 - 01; nel medesimo senso anche Cass.
Sez. L, Sentenza n. 10556 del 07/05/2013,Rv. 625974 - 01, ed altre precedenti) che la norma dell'art. 59, comma 13, della I. n. 449 del 1997, che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita, concerne solo i trattamenti previdenziali obbligatori e quelli specificamente contemplati da tale disposizione, e non si applica alla pensione integrativa a carico del fondo aziendale, che ha natura retributiva (e non previdenziale); ne consegue, con riferimento ai titolari di pensione costituita dal trattamento previdenziale obbligatorio e da pensione integrativa a carico di apposito Fondo aziendale, che l'adeguamento della pensione spettante non si applica sull'intero importo ma solo sulla quota parte relativa al trattamento integrativo, restando escluso invece l'adeguamento della quota di pensione relativa al trattamento obbligatorio.
Il medesimo principio è stato affermato anche da Cass. n. 13573/11 emessa fra le stesse odierne parti; pertanto, sebbene limitato al periodo 1998/2001, nella controversia in oggetto esiste anche un giudicato idoneo ad esplicare la propria efficacia pure per il periodo successivo, versandosi in tema di rapporto di durata e non risultando mutamenti della situazione di fatto o di diritto (Sez. L - , Sentenza n. 20765 del 17/08/2018, Rv. 650306 - 02; Sez. L, Sentenza n. 15493 del 23/07/2015, Rv. 636232 - 01); Sez. L, Sentenza n. 15493 del 23/07/2015, Rv. 636232 - 01;
Sez. 2 - , Ordinanza n. 10174 del 27/04/2018, Rv. 648353 - 01). Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 2900 c.c. e 112 e 132 c.p.c., per vizio di ultrapetizione della sentenza che accoglie la domanda -asseritamente formulata solo sulla base del giudicato- anche in relazione a periodi successivi non ricompresi nell'accertamento pregresso. Il motivo non ha pregio, atteso che la domanda richiamava il giudicato già formatosi non per ottenerne attuazione, ma solo per invocare - correttamente, come già evidenziato- l'applicazione dei medesimi principi già riconosciuti anche per il periodo successivo, richiesto nel presente giudizio; la sentenza, accogliendo la domanda sulla base dei medesimi principi, si è quindi mantenuta nei limiti della domanda.
Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 2909, 2935, 2945 c.c. e 132 c.p.c., per aver ritenuto la valenza interruttiva della domanda giudiziale del primo giudizio in quanto formulata senza limitazione temporale, in contrasto con la pronuncia di primo grado che recava l'accertamento del diritto del pensionato solo per un limitato periodo (ed implicitamente rigettava la domanda per il periodo successivo, con capo non impugnato). Anche tale motivo è infondato, non solo perché compete al giudice di merito l'interpretazione della domanda (qui dalla corte d'appello ritenuta rilevante -per il suo contenuto ampio- ai fini della interrruzione della prescrizione per tutti i ratei della prestazione), ma anche perché la limitazione della pronuncia di primo grado in favore del ricorrente al primo periodo è solo un portato del tipo di sentenza richiesta, volta alla condanna per i soli ratei già scaduti, restando impregiudicati i ratei futuri, in ordine ai quali nessun rigetto implicito è configurabile.
Quanto alla prescrizione, il Chianello ha dapprima goduto dell'effetto interruttivo permanente ex art. 2945 comma 2 c.c. visto che il precedente giudizio (quello deciso dalla citata Cass. n. 13573/11) aveva ad oggetto anche una domanda di condanna; per il periodo successivo, sempre grazie all'efficacia del giudicato nei rapporti di durata, vige la prescrizione decennale ex art.2953 c.c. Le spese seguono la soccombenza. Si dà inoltre atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, I. n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000 per competenze professionali ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 marzo 2021. Il Presidente Antonio Manna Il consigliere estensore Francesco Buffa ,\