Cassation court dismisses pensioner's appeal against INPGI's progressive reduction of early retirement pension due to financial sustainability rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Nino Pirito's appeal against the Genoa Court of Appeal's decision to deny the return of funds withheld from his early retirement pension by INPGI. Pirito argued that the progressive annual reduction violated the coordination principle between supplementary and general pension systems, while INPGI maintained the cuts were necessary for financial solvency. The court ruled that the reduction system, based on actuarial studies, is a valid measure of temporary graduation compatible with financial equilibrium obligations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 37, 38 I. n. 416/1981; Art. 2 d.lgs. n. 509/1994: The progressive reduction of early retirement pensions by a private pension fund to ensure financial sustainability does not violate the coordination principle with the general system, as it constitutes a measure of temporary graduation rather than a reduction of contributed rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORD:NAAZA sul ricorso 18510-2015 prcposto da: PIRITO NINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 23/A, preso lo studio dell'avvocato GUIDO ROSSI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contio I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIO1ANNI AMENDOLA", in persona 2021 del legale rappresentante p o tempore, elettivamente 808 domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 469/2D15 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/01/2015 R.G.N. 494/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 14.1.2015, la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di Nino Pirito volta alla restituzione di quanto indebitamente trattenutogli sulla pensione di anzianità corrispostagli dall'INPGI in ottemperanza agli abbattimenti di cui all'art. 7 del Regolamento approvato con delibera del Consiglio di amministrazione dell'Istituto n. 144 del 17.6.1998; che avverso tale pronuncia Nino Pirito ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che l'INPGI ha resistito con controricorso, anch'esso successivamente illustrato con memoria;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico articolato motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 38, I. n. 416/1981, 76, I. n. 388/2000, 2, d.lgs. n. 509/1994, 3, comma 12, I. n. 335/1995, 19, comma 18-ter, lett. a), n. 2), d.l. n. 185/2008 (conv. con I. n. 2/2009), tutti in riferimento all'art. 7, comma 5, del Regolamento INPGI approvato con delibera n. 144 del 17.6.1998, per avere la Corte di merito ritenuto la legittimità della disposizione ult. cit., secondo la quale i giornalisti che accedono alla pensione anticipata patiscono di un abbattimento percentuale annuo a scalare dal 37,04% al 5,56% sino al raggiungimento dell'età pensionabile per come fissata nel regime ordinario, nonostante essa si ponga in contrasto con il principio del coordinamento tra le norme della gestione pensionistica sostitutiva e quelle dell'assicurazione generale obbligatoria e, ignorando la specialità propria dell'art. 37, I. n. 416/1981, attribuisca all'INPGI una potestà di incidere sui trattamenti pensionistici che non può dirsi conferita dall'art. 2, d.lgs. n. 509/1994; che, al riguardo, non rileva la pronuncia n. 19573 del 2019 (cui ha dato continuità Cass. n. 21470 del 2020) con cui questa Corte, in difformità da Cass. nn. 8067 e 12671 del 2016, ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 15 del Regolamento dell'INPGI in quanto recante la disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera diversa da quanto previsto nel regime relativo all'AGO, trattandosi di pronuncia che, oltre ad avere ad oggetto una fattispecie differente da quella per cui è causa, ha precisato di non voler rimettere in discussione il valore precettivo attribuito dal precedente orientamento al disposto dell'art. 38, comma 40, I. n. 416/1981 (nel testo risultante dalla novella apportata dall'art. 76, comma 1, I. n. 388/2000), secondo cui il ricorso al concetto di "coordinamento" vale di per sé stesso quale negazione di una diretta e necessaria efficacia delle norme di previdenza sociale nell'ordinamento dell'Istituto e quale affermazione di un autonomo potere di adeguare le norme stesse alle interne esigenze di bilancio, ma piuttosto di voler attribuire la necessaria rilevanza alla norma regolatrice della fattispecie del cumulo, ratione temporis costituita dall'art. 72, comma 2, I. n. 388/2000; che, per conseguenza, deve tenersi fermo il principio secondo cui l'autonomia gestionale, organizzativa e contabile riconosciuta all'INPGI, come agli altri enti privatizzati di cui al d.lgs. n. 509/1994, trova limite soltanto nell'esigenza esigenza che l'Istituto assicuri il coordinamento delle proprie regole gestionali con quelle operanti con riguardo al regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, senza che per ciò solo sussista alcun diritto degli iscritti alla forma sostitutiva a rivendicare il trattamento della forma obbligatoria e dovendo semmai ribadirsi - sulla scia di Cass. nn. 11023 del 2006 e 12208 del 2011 - l'affermazione d'un autonomo potere dell'ente previdenziale di adeguare le norme stesse alle interne esigenze di bilancio; che, ciò premesso, la sentenza impugnata ha correttamente valorizzato il fatto che la previsione dell'art. 37, I. n. 416/1981, che pone a carico dell'INPGI l'obbligo di integrare la contribuzione mancante ai giornalisti che, in caso di crisi aziendale, accedano al trattamento pensionistico anticipato fin dal compimento del 58° anno di età, rappresentava, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 19, comma 18- ter, lett. a), n. 2), di. n. 185/2008, cit., che ha posto il relativo onere a carico del bilancio pubblico, una fonte di spesa maggiore rispetto al rimborso a carico della CIG della contribuzione perduta fino al compimento dell'anzianità normativamente prevista per accedere alla pensione, implicando per l'INPGI l'esborso del trattamento pensionistico per un numero superiore di anni rispetto a quello prevedibile (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); che affatto corretta, in quest'ottica, è l'implicazione secondo cui, non potendo l'ordinamento accollare l'onere di corrispondere un dato beneficio pensionistico ad un ente previdenziale privatizzato e assoggettato a rigorosissime regole di gestione finanziaria per garantirne la solvibilità nei 5 tl, confronti degli iscritti, senza al contempo consentirgli di assumere quei provvedimenti necessari ad assicurarne la sostenibilità in termini finanziari, affatto plausibile doveva ritenersi la disciplina degli abbattimenti di cui all'art. 7 del Regolamento pensionistico, essendo stata adottata - siccome accertato dalla Corte territoriale - «sulla base di uno "studio tecnico attuariale" finalizzato a verificare l'impatto della disciplina di fonte primaria sulla spesa previdenziale» dell'Istituto (così la sentenza impugnata, pag. 6); che tali abbattimenti, garantendo la prestazione pensionistica prevista dalla norma primaria e modulandone l'ammontare in modo da garantire il rispetto degli obblighi di equilibrio finanziario della gestione, risultano pienamente compatibili con il dovere di coordinamento di cui all'art. 38, I. n. 416/1981, cit., costituendone precisamente un inveramento relativamente al periodo che qui è in contestazione, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 19, comma 18 -ter, d.l. n. 185/2008, più volte cit.; che deve escludersi che la commisurazione della pensione di anzianità mediante sistemi di abbattimento del tipo di quello in esame sia assoggettata alla disciplina del pro rata di cui all'art. 3, comma 12, I. n. 335/1995 (nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 763, della I. n. 296 del 2006), non riguardando il rendimento dei contributi versati e costituendo, invece, una misura di temporanea graduazione della misura della prestazione con scopo dissuasivo e con la finalità di garantire il mantenimento di equilibri finanziari, la cui applicazione è rimessa alla scelta dell'assicurato di optare per la pensione di anzianità (cfr. in tal senso le considerazioni espresse in Cass. nn. 23597 e 28253 del 2018); che il ricorso, pertanto, va rigettato, compensandosi nondimeno le spese del giudizio di legittimità, in relazione alla complessità della fattispecie e alle oscillazioni della giurisprudenza di questa stessa Corte in materia; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17.2.2021. IL PRESIDENTE 7 ,,R1'• -_---- Antonio Manna *. "le:bonario Giucti