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Ordinanza — n. 22172/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's declared lack of interest in the case outcome.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22172/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant explicitly stated they no longer had an interest in the decision following the bankruptcy of the respondent company. The appellant argued that the respondent's financial collapse and subsequent closure rendered the legal dispute moot, while the opposing parties did not contest this procedural bar. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected without examining the merits of the underlying social security contribution dispute.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: An appeal is inadmissible if the appellant declares a lack of interest in the decision, and the penalty for preposterous appeals does not apply to such procedural extinction.

Parole chiave

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lack of interest inadmissible appeal procedural extinction bankruptcy impact contributory interest credito di contributi computo dei contributi deduzione dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 36 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002
28182 del 2020); che nulla va pronunciato sulle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva;che, essendo la disposizione di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. S.U. 28182 del 2020
Cass. n. 19464 del 2014
Cass. n. 13636 del 2015
Cass. n. 3542 del 2017
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Testo completo

te ORD:NAAZA sul ricorso 16635-2015 prcpo3to da: I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIO1ANNI AMENDOLA", in persona del legale rappresentante p -o tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LELI,F MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato MRCO PETROCELLI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 conti° 806 GAMMA SPORT DI PICCHIO GIM\CAR,0 & C. S.A.S.(già Radio Gamma 102 di Navatta Anna Maria & C. S.a.S.), I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - GESTIONE EX E.N.P.A.L.S.; - intimati - avverso la sentenza n. 6407/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, deposit2,ta il 27/06/2014 R.G.N. 11474/2008; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 27.6.2014, la Corte d'appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato non dovuti i contributi pretesi dall'INPGI nei confronti di Radio Gamma 102 di Navatta Anna Maria & C. s.a.s. in relazione alla posizione di due collaboratrici già iscritte all'ENPALS ma ritenute giornaliste; che avverso tale pronuncia l'INPGI ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di Gamma Sport di Picchio Giancarlo & C. s.a.s. (già Radio Gamma 102 di Navatta Anna Maria & C. s.a.s.), deducendo tre motivi di censura; che Gamma Sport di Picchio Giancarlo & C. s.a.s. e l'INPS, quale ente incorporante l'ENPALS, sono rimasti intimati; che, in vista dell'adunanza camerale, parte ricorrente ha depositato memoria con cui, avuto riguardo alle vicende che medio tempore avevano interessato la società intimata (cancellazione dal registro delle imprese cui aveva fatto seguito declaratoria di fallimento della società e del socio accomandatario e successiva chiusura della procedura concorsuale per impossibilità di soddisfare nemmeno in parte i creditori), ha dichiarato di non aver ulteriore interesse alla decisione della causa;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, avendo parte ricorrente manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, quest'ultimo va senz'altro dichiarato inammissibile (così, da ult., Cass. S.U. 28182 del 2020); che nulla va pronunciato sulle spese, non avendo gli intimati svolto alcuna attività difensiva;che, essendo la disposizione di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115/2002, finalizzata ad evitare impugnazioni pretestuose o dilatorie, deve escludersi che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del gravame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19464 del 2014, 13636 del 2015, 3542 del 2017), onde non si ravvisano i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17.2.2021. IL PRESIDENTE Antonio Manna 101lari0 Giutzii rr Giovairmi R JLL supeaw D cAsSAzioeir IVSzr efflaik9 Veg, DEPO9T