Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lower court erred on employment vs. self-employment fact-finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the INPGI's cassation appeal against a lower court ruling that classified a journalist's role as self-employment rather than employment. The appellant argued the appellate court ignored inspection records showing the journalist was subject to the province's organizational control. The court held that such fact-finding evaluations fall within the lower court's exclusive domain and cannot be challenged on appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 115, 116 c.p.c.; Art. 2697 c.c.: A cassation complaint alleging violation of these articles is inadmissible if it merely criticizes the lower court's factual assessment of evidence without demonstrating the judge relied on undetected evidence or disregarded legally established proof.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORD:NAIsTZA sul ricorso 15210-2015 prcpo;to da: ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDCLM INPGI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DEL VECCHIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 2021 contro 804 PROVINCIA DI TREVISO, persona del Presidente pro tempore, elettivamente Aoniciliata in ROMA, VIA BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell'avvocato MARIO ETTORE VERINO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocaii MARIO FELTRIN, CARLO RAPICAVOLI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1970/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 30/06/2014 R.G.N. 1382/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 30.6.2014, la Corte d'appello di Roma ha confermato, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda dell'INPGI volta al pagamento dei contributi asseritamente dovuti in relazione all'attività di lavoro giornalistico compiuta da Albina Podda quale addetta all'Ufficio stampa della Provincia di Treviso; che avverso tale pronuncia l'INPGI ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che la Provincia di Treviso ha resistito con controricorso; che entrambe le parti hanno depositato memorie;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che il rapporto precorso tra Albina Podda e la Provincia controricorrente «fosse riferibile allo schema causale del lavoro autonomo» (così la sentenza impugnata, pag. 3, debitamente riportata a pag. 8 del ricorso per cassazione), senza considerare «quanto effettivamente risultante dal verbale ispettivo» (Ioc. u/t. cit.), da dove per contro emergeva che ella «non solo era sottoposta al potere direttivo e organizzativo della datrice di lavoro, ma era stabilmente (ed organicamente) inserita nell'organizzazione della Provincia» (ibid., pag. 15); che, con il secondo motivo, le stesse doglianze sono ripetute sotto il profilo dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 c.p.c.; che, con riguardo al primo motivo, è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la denuncia in sede di legittimità di una violazione degli artt.115 e 116 c.p.c. presuppone che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (così, tra le più recenti, Cass. nn. 27000 del 2016 e 1229 del 2019); che altrettanto consolidato è il principio secondo cui una violazione dell'art. 2697 c.c. censurabile per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.
è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando la censura concerna la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, che invece è sindacabile in sede di legittimità entro i limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. da ult. Cass. n. 13395 del 2018); che, alla stregua degli anzidetti principi, il primo motivo risulta inammissibile, pretendendo di veicolare sub specie di violazione di legge una critica del giudizio di fatto in virtù del quale i giudici di merito, nell'apprezzare le prove acquisite al processo, hanno concluso per la natura autonoma e non subordinata della collaborazione precorsa tra Albina Podda e la Provincia odierna controricorrente; che il secondo motivo è infondato, atteso che il fatto del cui omesso esame si duole l'odierno ricorrente (inteso sia come fatto principale che come insieme dei fatti secondari da cui inferire l'esistenza del fatto principale: vale a dire l'atteggiarsi del rapporto precorso tra Albina Podda e la Provincia di Treviso) è stato compiutamente esaminato dai giudici di merito alle pagg. 2-3 della sentenza impugnata, né è possibile censurarne l'esito, trattandosi di questione di merito estranea al giudizio di legittimità; che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza; che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 6.700,00, di cui C 6.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 17.2.2021. IL PRESIDENTE , 34riztonario G