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Ordinanza — n. 22168/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal, ruling real estate rental is not commercial activity for social security purposes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22168/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected the INPS's appeal against a lower court ruling that exempted a real estate company from social security contributions. The INPS argued the company's activities were commercial, but the court affirmed that mere rental of owned property without service intermediation does not constitute commercial activity. Consequently, the lower court's decision to deny contributions and order restitution was upheld as legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 203 legge 662/96; Art. 3 legge 1397/60: The court establishes that renting one's own property without service intermediation is not commercial activity for social security purposes, requiring personal habitual labor participation.

Parole chiave

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social security contributions commercial activity definition real estate rental INPS liability service intermediation requirement attività sottoposta a contribuzione adesione all'assicurazione sociale impresa commerciale

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 203 della legge 662/1996
Si è ribadito nei richiamati arresti che presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti, in forza dell'art. 1, comma 203, della 1.
Art. 3 della legge 45/1986
17328, Cass. 31/3/2017 n.8454, Cass.
Art. 1 comma 203 della legge 160/1975
Si è ribadito nei richiamati arresti che presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti, in forza dell'art. 1, comma 203, della 1.
Art. 360 comma 1 numero 3 c.p.c.
Awerso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste con controricorso il contribuente CONSIDERATO CHE: Con l'unico motivo si deduce —ex art. 360 co.
Art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
articoli 1 legge 613/60
3 c.p.c.- violazione degli articoli 1 legge 613/60, 1 e 2 legge 1397/60, come modificato dall'articolo 1 comma 203 legge 662/96, e 2313 - 2318 - 2697 codice civile, per aver escluso la natura commerciale dell'attività.
articolo 1 comma 203 legge 662/96
3 c.p.c.- violazione degli articoli 1 legge 613/60, 1 e 2 legge 1397/60, come modificato dall'articolo 1 comma 203 legge 662/96, e 2313 - 2318 - 2697 codice civile, per aver escluso la natura commerciale dell'attività.

Giurisprudenza citata

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Cass. sez. L, ord. n. 5051 del 26.2.20
Cass. sez. L, ord. 265/2018
5051 del t 26.2.20, nonché in precedenza Cass. sez. L, ord. 265/2018; inoltre, v.
Cass. 6/9/2016 n. 17643
Cass. 6/9/2016 n. 17643, Cass.
Cass. 25/8/2016 n. 17328
17643, Cass. 25/8/2016 n. 17328, Cass.
Cass. 31/3/2017 n. 8454
Cass. 24/5/2018 n. 12981
Cass. n. 3145/2013
Cass. n. 17643/2016
n.3145/2013, Cass. n. 17643/2016, Cass.
Cass. ord. n. 25017/2016
17643/2016, Cass. ord. n. 25017/2016) con la precisazione che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva di per sé il contenuto dell'oggetto sociale (Cass.
Cass. n. 3835 del 26/2/2016
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso 17527-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2021 rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA 724 D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrenti - contro COSTA FRANCA, in proprio ed in qualità di socia accomandataria della ASTORIA S 81 di COSTA FRANCA S.a.s. elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI VILLINI 15, presso lo studio dell'avvocato GAETANO CAPRINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MICHELE LIONELLO SAVASTA FIORE; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1328/2014 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 20/06/2014 R.G.N. 4615/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 16 febbraio 2021 — Pres. Manna, rel. Buffa — causa n. 23 - INPS c. Costa — rg. 17527/15 RITENUTO CHE: Con sentenza del 20.6.14 (poi confermata ex articolo 348 bis dalla Corte d'Appello di Torino in data 7.5.15), il Tribunale di Torino ha annullato l'avviso di addebito con il quale l'INPS aveva chiesto alla signora Costa il pagamento di contributi per euro 877 per iscrizione alla gestione commercianti e ha condannato l'INPS a restituire le somme relative pagate dalla contribuente. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto non dovuti i contributi e non dovuta l'iscrizione alla gestione commercianti, trattandosi di società immobiliare costituita per il mero godimento di immobili mediante locazione degli stessi a terzi.

Awerso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste con controricorso il contribuente CONSIDERATO CHE: Con l'unico motivo si deduce —ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione degli articoli 1 legge 613/60, 1 e 2 legge 1397/60, come modificato dall'articolo 1 comma 203 legge 662/96, e 2313 - 2318 - 2697 codice civile, per aver escluso la natura commerciale dell'attività. Il ricorso è infondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe (in particolare, tra le stesse parti in causa e sulla stessa questione, Cass. sez.

L, ord. n. 5051 del t 26.2.20, nonché in precedenza Cass. sez. L, ord. 265/2018; inoltre, v. Cass. 6/9/2016 n. 17643, Cass. 25/8/2016 n. 17328, Cass. 31/3/2017 n.8454, Cass. 24/5/2018 n.12981). Si è ribadito nei richiamati arresti che presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti, in forza dell'art. 1, comma 203, della 1. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della 1. n.160 del 1975, e dell'art. 3 della 1. n.45 del 1986, è lo svolgimento da parte dell'interessato di attività commerciale. Si è poi soggiunto che la società che svolga un'attività destinata alla locazione di beni sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un'attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l'attività di intermediazione (Cass. n.3145/2013, Cass. n. 17643/2016, Cass. ord. n. 25017/2016) con la precisazione che, dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un'attività commerciale, non rileva di per sé il contenuto dell'oggetto sociale (Cass. ord. n. 25017/2016).

Si è poi ulteriormente chiarito che è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e che anche tale prova è a carico dell'istituto assicuratore, non essendo sufficiente la qualità di socio (neppure se illimitatamente responsabile) a far sorgere l'obbligo di iscrizione (Cass. n. 3835 del 26/2/2016). L'accertamento della sussistenza (o meno) dei requisiti necessari per l'iscrizione è stato compiuto dal giudice di merito, che, in coerenza con i suesposti principi regolatori della materia, ha argomentato il proprio convincimento con motivazione adeguata ed immune da vizi, nei termini sopra riferiti.

In concreto, secondo il ragionamento del giudice di merito, si trattava di un'attività che non era finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, né ad atti di compravendita, per cui la stessa non esorbitava da quello che era il mero godimento dei beni propri mediante locazione e percezione dei relativi canoni. Ne deriva il rigetto del rigetto del ricorso. Spese secondo soccombenza. Sussistono i persupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento del spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 650,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'Aduna