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Ordinanza — n. 22167/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses INPS appeal as late, violating the 60-day appeal deadline under CPC Article 325.2.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22167/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the INPS's appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the mandatory 60-day deadline. The INPS challenged a lower court ruling that excluded the appellant from mandatory social security registration, arguing the business activity was commercial. The Court rejected this claim solely on procedural grounds, noting the appeal was submitted over a month after the deadline expired.

Regesto Legislator

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Art. 325 co. 2 c.p.c.; Art. 348 bis c.p.c.: An appeal filed after the expiration of the sixty-day period prescribed by law is inadmissible, regardless of the substantive merits of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory deadline CPC Article 325 procedural time limit social security registration late filing court costs adesione all'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 325 co. 2 c.p.c.
breve di sessanta giorni di cui all'art. 325 co. 2 c.p.c. (che decorre dall'udienza, come precisato da Cass.
Art. 348 bis c.p.c.
Art. 13 co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, co.
Art. 93 c.p.c.
In ragione della soccombenza, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
articolo 348 bis c.p
articoli 1 legge 613/66
3 c.p.c.- violazione degli articoli 1 legge 613/66, 1 e 2 legge 1397/60, come modificato dall'articolo 1 comma 203 legge 662/96, 2313/ 2318 e 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che l'oggetto sociale della attività era commerciale e che il Rossignoli era unico accomandatario.
articolo 1 comma 203 legge 662/96
3 c.p.c.- violazione degli articoli 1 legge 613/66, 1 e 2 legge 1397/60, come modificato dall'articolo 1 comma 203 legge 662/96, 2313/ 2318 e 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che l'oggetto sociale della attività era commerciale e che il Rossignoli era unico accomandatario.
art. 93 c.p
In ragione della soccombenza, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. n. 25043/16
Cass. Sez. L, ordinanza n. 28018/17
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Testo completo

te ORDINANZA sul ricorso 9652-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentati e 2021 difesi dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, 723 LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrenti - contro ROSIGNOLI RICCARDO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIATERESA GRIMALDI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1378/2013 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 13/12/2013 R.G.N. 2542/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 16 febbraio 2021 — Pres. Manna, re!. Buffa — causa n. 22 — INPS c. Rosignoli RILEVATO CHE: Con sentenza del 13.12.13 il tribunale di Firenze ha dichiarato il sig. Rossignoli non iscrivibile alla gestione commercianti quale socio accomandatario della società Artemide SAS ed ha annullato gli avvisi di addebito contributivi inviatigli dall'INPS. Con sentenza del 29.01.15 la Corte d'Appello di Firenze ha dichiarato l'appello inammissibile ex articolo 348 bis c.p.c., rilevando che l'obbligo di iscrizione è limitato a coloro che partecipano personalmente al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza —ciò che nel caso non avveniva- e ritenendo che l'obbligo non poteva riguardare la società che era mera locatrice di mobili propri e si limitava alla riscossione del canone relativo.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per un motivo, cui resiste il Rossignoli con controricorso, illustrato da memoria. CONSIDERATO CHE: Con unico motivo si deduce —ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione degli articoli 1 legge 613/66, 1 e 2 legge 1397/60, come modificato dall'articolo 1 comma 203 legge 662/96, 2313/ 2318 e 2697 c.c., per avere la sentenza impugnata trascurato che l'oggetto sociale della attività era commerciale e che il Rossignoli era unico accomandatario. Il ricorso è inammissibilie in quanto tardivo. Infatti, l'ordinanza di inammissibilità della Corte d'appello è stata pronunciata con lettura in udienza del dispositivo e della motivazione contestuale in data 29 gennaio 2015, mentre il c:_ sFezdobiz::: ricorsoyawerso la sentenza di primo grado è stato proposto solo in data mercoledì 1 aprile 2015, oltre il termine c.d. breve di sessanta giorni di cui all'art. 325 co. 2 c.p.c. (che decorre dall'udienza, come precisato da Cass.

Sez. U. n. 25043/16, e Sez. L, ordinanza n. 28018/17 ed altre). In ragione della soccombenza, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maria Teresa Grimaldi, in virtù della dichiarata anticipazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Inps al pagamento del spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 'Yo ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Mariateresa Grimaldi. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso in Roma, nell'Adunanza camerale del 16 febbraio 2021. IL PRESIDENTE Antonio Manna o Giuttzuric „telf tt Giov2K IJELI / gglitíti. t- SUPREMA DI IV S