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Sentenza — n. 22088/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against INPS fine for applying reduced social security rates to a SAS where only one partner was registered.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22088/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Hotel Vioz SAS's appeal against an INPS decision imposing a fine for incorrectly applying reduced social security contribution rates. The lower court ruled that the benefit applies only to partners meeting specific criteria, which for a SAS means the managing partners must be registered with the commercial insurance scheme. Since only one of the two managing partners was registered, the reduced rate was not applicable. The court upheld this interpretation, rejecting the company's arguments regarding statutory violations and the distinction between omission and evasion in calculating civil penalties.

Regesto Legislator

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Art. 20 comma 1 DL 30/1974; Art. 3 L. 114/1974: The reduced social security contribution rate for commercial partners applies only when all managing partners of a SAS are registered with the commercial insurance scheme, as the benefit is tied to the specific status of registered autonomous workers bearing the entrepreneurial risk.

Parole chiave

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social security contributions SAS managing partners reduced contribution rates INPS administrative fine commercial insurance registration omission vs evasion civil liability penalties categoria contributiva

Disposizioni normative citate

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Art. 20 comma 1 DL n. 30/1974, conv. in L. n. 114/1974
L'art. 20 del predetto D.L.
Art. 3 L. n. 114/1974
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 9185 del 2015
Cass. n. 27513 del 2013
9185 del 2015, Cass. n. 27513 del 2013) costituisce uno dei presupposti indefettibili per farsi luogo all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, l'integrale pagamento della contribuzione controversa.
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Testo completo

te SENTENZA sul ricorso 28691-2015 proposto da: HOTEL VIOZ S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difes adall avvocato FILIPPO VALCANOVER; 2021 - ricorrente - 911 contro I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SCROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 34/2015 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 21/05/2015 R.G.N. 4/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2021 dal Consigliere Dott.

ENRICA D'ANTONIO; il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte. RG n 28691/2015 FATTI DI CAUSA 1.La Corte d'appello di Trento, in riforma della sentenza del Tribunale , ha rigettato l'opposizione proposta dalla soc. in accomandita semplice Hotel Vioz avverso l'avviso di addebito per il mancato corretto pagamento all'Inps dei contributi CUAF, avendo la società erroneamente applicato le aliquote agevolate di cui all'ad 20, comma 1, DL n. 30/1974, conv. in L. n. 114/1975.

Secondo la Corte non spettava la riduzione dell'aliquota contributiva in considerazione della circostanza che, a fronte dell'esistenza di due soci accomandatari ,solo uno risultava iscritto alla gestione previdenziale commercianti ,essendo irrilevante la posizione dei soci accomandanti , fossero o no collaboratori familiari . La Corte ha rilevato che, laddove la normativa CUAF faceva riferimento ai datori di lavoro commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione malattia ,si riferiva ai soci con le caratteristiche indicate nelle lett.

b) e c) dell'originaria formulazione della L. n. 1397 del 1960 , mantenute con l'art 29 L n 160/1975 per individuare i soci titolari dell'impresa e dunque quei soci che, con riferimento alle società commerciali, avevano la responsabilità , partecipavano ai rischi e svolgevano in via prevalente la loro attività lavorativa nella società e che, pertanto ,era fondata la tesi dell'Inps secondo cui per le società di persone si faceva riferimento ai soci titolari e , per le s.a.s., ai soli soci accomandatari . La Corte territoriale ha quindi concluso che nella specie non era applicabile la riduzione in quanto era pacificamente iscritto alla gestione commercianti solo uno dei due soci accomandatari . 2.Avverso la sentenza ricorre la soc.

Hotel Vioz sas con due motivi . Resiste l'Inps . La Procura generale ha depositato conclusioni scritte . RAGIONI DELLA DECISIONE 3.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art 20 , comma 1, DL n 30/1974, conv in L. n.114/1974, art 3 L. n. 860/1956 e n. 1533/1956 ,e L. n. 1397/1960. Secondo la ricorrente il beneficio della riduzione dell'aliquota spettava anche nel caso in cui la maggioranza dei soci , ivi compresi i soci accomandanti, fosse RG n 28691/2015 iscritta alla gestione commercianti ;né era necessario che tutti e due i soci accomandatari fossero iscritti, essendo sufficiente che uno solo fosse iscritto.

Osserva che nella specie la maggioranza dei soci era iscritta alla gestione commercianti ( tre su cinque) ; che per le imprese commerciali non sussisteva la nozione di socio titolare ( a differenza delle imprese artigiane ) e che ai fini dell'assoggettamento del socio di impresa commerciale all'assicurazione contro le malattie era necessario che il socio avesse la piena responsabilità della stessa, assumesse tutti i rischi e gli oneri inerenti alla sua direzione e gestione essendo sufficiente che svolgesse il ruolo di preposto alla vendita ; che pertanto era compatibile con la posizione del socio accomandante tanto più nella fattispecie l'Inps aveva accettato il pagamento dei contributi al commercio per i soci accomandanti per molti anni . 4.Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art 116, comma 8,L. n. 388 in relazione alla quantificazione delle somme aggiuntive. 5.11 ricorso deve essere rigettato. 6.Con riferimento al primo motivo va rilevato che la Corte d'appello ha ritenuto che l'applicazione dell'aliquota ridotta del contributo dovuto dal datore di lavoro alla cassa unica per gli assegni familiari fosse limitata ai casi in cui i soci accomandatari ,iscritti alla gestione commerciale, rappresentassero la maggioranza dei soci ,non potendosi computare a tal fine i soci accomandanti .

Nella specie uno dei due soci accomandatari si era cancellato dalla gestione Inps commercio a domanda dal 31/10/1999 e ,dunque, da tale data la società non avrebbe più potuto godere dell'aliquota ridotta .

7. L'art 20 DL n 30/1974 conv. in L n 114/1974, dopo aver fissato una aliquota generale per tutti i datori di lavoro , prevede delle riduzioni a favore di alcune categorie di datori di lavoro e, per quel che qui rileva, è prevista una riduzione " a carico dei datori di lavoro artigiani e commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia di cui rispettivamente, alle leggi 29 dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni ". Come correttamente rilevato dalla Corte territoriale l'individuazione dei datori di lavoro artigiani o commercianti è fatta mediante il richiamo alla legislazione RG n 28691/2015 :che aveva introdotto originariamente un sistema di tutela obbligatorio _ previdenziale nei confronti dei lavoratori autonomi e, con riguardo ai commercianti, la L. n. 1397/1960.

Questa Corte ha affermato che "l'intento del legislatore del D.L. n. 30/74 è chiaramente quello di favorire le categorie produttive economicamente più deboli che non abbiano la piena idoneità, neppure potenziale, di affrontare i maggiori costi del lavoro anche quelli dipendenti dalle contribuzioni previdenziali. La riduzione di queste, per la loro struttura, opera perciò in favore degli artigiani e degli imprenditori di piccole dimensioni, anche se in forma societaria nella quale l'elemento caratterizzante sia l'apporto lavorativo dei soci. L'art. 20 del predetto D.L. rinvia alla legge 1553/56 e 1397/60 perché dette norme vengano utilizzate come strumento per l'esatta identificazione delle categorie protette in stretta correlazione con i fini che la legge in sè si propone. ( cfr Cass. n 2440/1990) .

8. Con riferimento ai commercianti il riferimento normativo è alla L n 1397/1960 nel cui art.1 si individuano i lavoratori autonomi commercianti ed in particolare i soggetti che "a) siano titolari o gestori in proprio di imprese ..b) abbiano la piena responsabilita' della azienda ed assumano tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione e alla sua gestione;c) partecipino personalmente e materialmente al lavoro aziendale con carattere di continuita'". I datori di lavoro cui si riferisce l'art 20 citato, dunque, sono individuati ,oltre che nei titolari o gestori in proprio dell'impresa commerciale, in coloro che abbiano la piena responsabilità dell'azienda con assunzione di tutti gli oneri e i rischi e partecipino al lavoro aziendale con continuità e , dunque, per quel che qui rileva , la norma non può che riferirsi ai soci accomandatari ,i quali rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali ,con esclusione degli accomandanti che non hanno la titolarità giuridica ed economica della società .II beneficio previsto dall'alt 20 citato è in connessione con l'iscrizione alla gestione previdenziale commercianti dei lavoratori autonomi che hanno la titolarità ed il rischio giuridico ed economico dell'attività imprenditoriale esercitata .RG n 28691/2015 9.

In conclusione devono ritenersi condivisibili le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale secondo cui ,laddove la normativa CUAF fa riferimento ai datori di lavoro commercianti iscritti nei relativi elenchi nominativi per l'assicurazione di malattia , si riferisce "ai soci che posseggono le caratteristiche che erano indicate alle lett.

b) e c) della originaria formulazione della L n 1397/1960 per individuare i soci titolari dell'impresa e dunque quei soci che , con riferimento alle società commerciali - come del resto per gli artigiani- hanno la responsabilità , partecipano ai rischi e svolgono in via prevalente la loro attività lavorativa nella società ". Tale interpretazione appare conforme alla ratio della normativa che, come si è detto, tutela i piccoli commercianti e gli artigiani e il beneficio della riduzione dell'aliquota è giustificabile solo in presenza dell'iscrizione alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi che hanno la titolarità ed il rischio giuridico ed economico dell'attività imprenditoriale esercitata .

Nella fattispecie la titolarità ed il rischio economico è in capo ai soci accomandatari dei quali , tuttavia, uno solo è iscritto alla gestione previdenziale del commercio. 11.Anche il secondo motivo , con cui la ricorrente lamenta l'applicazione con riguardo al calcolo delle sanzioni civili, del criterio dell'evasione invece di quello dell'omissione, sottolineando l'assenza di una volontà di occultare i rapporti di lavoro e o le retribuzioni erogate, è infondato . A riguardo la Corte territoriale ha osservato che la società non aveva neppure allegato e tantomeno dimostrato che nei modelli DM10 fossero contenuti tutti gli elementi che avrebbero consentito all'Inps di rilevare l'erronea determinazione dell'aliquota agevolata e conseguentemente desumere l'ammontare dei contributi dovuti al fine di consentire di sussumere la fattispecie nella ipotesi meno grave di "omissione contributiva" .Sul punto non vi sono state adeguate e specifici , oltre che autosufficienti, rilievi da parte della ricorrente .

Quanto alla complessità della normativa che dovrebbe giustificare una riduzione delle sanzioni secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v. tra le altre, ord. n. 9185 del 2015, Cass. n. 27513 del 2013) costituisce uno dei presupposti indefettibili per farsi luogo all'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, l'integrale pagamento della contribuzione controversa. Tale assunto trova RG n 28691/2015 fondamento nella lettera della legge, atteso che il citato comma 15, pone come premessa per "la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8", in presenza delle suddette incertezze, "l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali". 12.Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con condanna della ricorrente , soccombente, a pagare le spese di lite .

Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'alt 13 , comma 1 quater, dpr n 115/2002. PQM Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese di lite liquidate in Euro 1.700,00 per compensi professionali , oltre 15% per spese generali e accessori di legge Ai sensi dell'alt 13 , comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento , da parte delA_ ricorrente dell'ulteriore importo a titolo