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Ordinanza — n. 22087/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses INPS claim that prescription starts only after tax audit, allowing interruption by tax notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22087/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's decision regarding INPS social security contributions. The INPS argued prescription began only after the tax agency audited the taxpayer's income, while the lower court held it started upon the taxpayer's initial income declaration. The court ruled that the right to contributions arose at the moment of income production, not the tax audit, but acknowledged that a subsequent tax notice interrupts the prescription period.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 1 d.lgs. 462/97: The prescription period for percentage-based social security contributions begins at the deadline for payment following income production, yet notification of a tax audit interrupts this period if the audit occurs before expiration.

Parole chiave

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social security contributions prescription period tax audit interruption percentage contributions income declaration Cassazione civile INPS liability determinazione di contributi provvisori

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
3 c.p.c.- violazione degli art. 2935 c.c. e 1 d.lgs.
Art. 1 d.lgs. 462/1997
Questa Corte (Cass. 19640 del 24 luglio 2018 e Cass.
Art. 2941 n. 8 c.c.
attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolinol'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di merofatto, per i quali il successivo art. 2941 cod.
Art. 1 I. 233/1990
Questa Corte (Cass. 19640 del 24 luglio 2018 e Cass.
Art. 3 I. 335/1995
Con il secondo motivo si deduce -ai sensi dell'art. 360 co.
art. 2935 c.c
3 c.p.c.- violazione degli art. 2935 c.c.
art. 2935 cod. civ
In particolare, si è affermato che l'impossibilità di far valere un diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ.
art. 2941 cod. civ
attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolinol'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di merofatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 19640 del 24 luglio 2018
Questa Corte (Cass. 19640 del 24 luglio 2018 e Cass.
Cass. 13463 del 29 maggio 2017
19640 del 24 luglio 2018 e Cass. 13463 del 29 maggio 2017) ha già ritenuto rilevante ai fini dell'inizio del decorso del termine prescrizionale la data in cui diritto può essere fatto valere, escludendo in ipotesi analoga a quella di specie IttZ."~li cause giuridiche che abbiano ostacolato l'esercizio del diritto.
Cass. 17769 del 2015
Cass. 21026 del 06/10/2014
Cass. 10828 del 26/05/2015
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 12634-2015 prcposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del ELIO Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei C.sed.iti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centra_e dell'Istituto, 2021 rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA 810 D'ALOISIO, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI; - ricorrenti - CO ntro BACCHIOCCHI ALBERTO; - intimato - avverso la sentenza n. 6996/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositta il 06/11/2014 R.G.N. 720/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/02/2021 dal Consigliere Dott.

FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 17 febbraio 2021 - causa n. 22 - Pres. Manna, rel. Buffa - INPS c. Bacciocchi - rg. 12634/15 RILEVATO CHE: Con sentenza del 6.11.14, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede del 2002 che aveva accolto l'opposizione avverso la cartella con la quale l'INPS aveva chiesto il pagamento di €14.359 per contributi a percentuale gestione artigiani relative all'anno 2004, per maggior reddito accertato a seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate. In particolare la corte territoriale riteneva prescritto il credito, la cui decorrenza andava ancorata al periodo contributivo rilevante.

Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per tre motivi; la controparte è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE: Con il primo motivo di ricorso, pur non formalizzato con specifica epigrafe, si lamenta in sostanza che il termine prescrizionale relativo ai contributi previdenziali non poteva decorrere che dal momento dell'accertamento del reddito d'impresa in misura superiore a quello previsto dall'articolo 1 comma 4 della I. 223 del 1990, non essendo configurabile prima del detto accertamento fiscale il diritto ai contributi a percentuale. Con il secondo motivo si deduce -ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione degli art. 2935 c.c. e 1 d.lgs. 462/97, per avere la sentenza impugnata trascurato che il termine di prescrizione dei contributi non era decorso per essere stato interrotto dalla notifica dell'avviso di accertamento del reddito ad opera dell'agenzia delle Entrate.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce -ai sensi dell'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione degli artt. 2941 n. 8 c.c., 1 e 2 I. 233 del 1990, 3bis del d.l. 384 del 1992, conv, con modif. in I. 438 del 1992, per avere la sentenza impugnata trascurato che il contribuente ha dolosamente occultato i debito contributivo, sicché il termine di prescrizione del relativo diritto era sospeso fino all'accertamento dello stesso ad opera dell'Agenzia delle Entrate. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte (Cass. 19640 del 24 luglio 2018 e Cass. 13463 del 29 maggio 2017) ha già ritenuto rilevante ai fini dell'inizio del decorso del termine prescrizionale la data in cui diritto può essere fatto valere, escludendo in ipotesi analoga a quella di specie IttZ."~li cause giuridiche che abbiano ostacolato l'esercizio del diritto.

In particolare, si è affermato che l'impossibilità di far valere un diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolinol'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di merofatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassativeipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, nonrientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né ildubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto od il ritardo indotto dalla necessità delsuo accertamento (cfr. sentenze n. 21026 del 06/10/2014 e n. 10828 de126/05/2015).

Questa Corte ha pure già ritenuto, con specifico riferimento alla materia in oggetto (Cass. n. 13463 del 29/05/2017 e Cass. 19640 del 24 luglio 2018), che in tema di contributi cd."a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è costituito dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinatoreddito ex art. 1, comma 4 della I. n. 233/1990, quand'anche l'efficacia del predettofatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento; ne consegue che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione,ai sensi dell'art. 3 della I. n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza deltermine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo con cuil'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 dei d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito.

E' pertanto infondata la tesi fatta valere dall'INPS secondo cui il diritto ai contributi apercentuale sul reddito sarebbe sorto solo quando l'Istituto ha avuto contezza del suo credito e cioè solo dopo che l'Agenzia delle Entrate ha accertato d'ufficio che il lavoratore autonomo avesse conseguito un reddito mai dichiarato prima. Invece il diritto in questione era già sorto al momento del fatto generatore dello stesso ovvero alla scadenza del termine stabilito per il pagamento dei medesimi contributi all'INPS. Il secondo motivo di ricorso è invece fondato.

Muovendo proprio dal fatto che l'art. 1, d.lgs. n. 462/1997, hademandato all'Agenzia delle Entrate un'attività di controllo sui datidenunciati dal contribuente, commettendole anche di richiedere il pagamento dei contributi e premi omessi o evasi, questa Corte (Cass. n. 17769 del 2015 e Cass. 13463 del 29 maggio 2017) ha giàavuto modo di affermare che, ove il maggior contributo previdenzialedovuto sia accertato dall'Agenzia prima dello spirare del termine diprescrizione, la notifica dell'avviso di accertamento incide sia sulrapporto tributario che su quello contributivo- previdenziale,determinando l'interruzione della prescrizione anche in favore dell'INPS.

Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio dicassazione. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2021.

Il Presidente Antonio Manna otaiiMitabo Giudiado Giovan