Court dismisses INPS appeal, ruling personal habitual commercial activity must be proven, not just management role.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that rejected Muccignat's liability for commercial contributions. Although Muccignat was a managing partner, the court found he never personally performed commercial activities at the hotel. The court held that merely holding a management position is insufficient; the insurer must prove the partner's personal, habitual, and predominant participation in the business.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, comma 203, L. n. 662/1996; Art. 29, L. n. 160/1975; Art. 3, L. n. 45/1986: In a simple partnership, being a managing partner alone does not create an obligation to register in the commercial management system; personal, habitual, and predominant participation in the business must be proven by the insurer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
e ORDINANZA sul ricorso 20208-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2021 rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, 727 LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrenti - contro MUCCIGNAT BORTOLO; - intimato - avverso la sentenza n. 666/2014 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 10/02/2015 R.G.N. 597/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott.
FRANCESCO BUFFA. Adunanza camerale del 16 febbraio 2021 — Pres. Manna, rei. Buffa — causa n. 26 - Muccignat c. INPS rg. 20208/15 RITENUTO CHE: Con sentenza del 10.2.15 la corte d'appello di Venezia ha confermato la sentenza del 4.4.12 del tribunale della stessa sede, che aveva accolto l'opposizione del signor Muccignat - socio accomandatario della Liana srl- alla cartella esattoriale con la quale l'INPS gli aveva intimato il pagamento dei contributi relativi alla gestione commercianti. La Corte ha rilevato che risultava accertato che l'opponente non aveva mai svolto attività all'interno dell'Hotel che era gestito dal socio accomandante.
Ha osservato che, sebbene il socio accomandatario risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali ,anche in tal caso doveva essere accertata la sua partecipazione personale all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Avverso la sentenza ricorre l'Inps con un motivo. Il Muccignat è rimasto intimato. CONSIDERATO CHE: Con l'unico motivo del ricorso l'Inps deduce violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 , commi 203 e ss.l. 662/1996, dell'ad 2, I. n. 1397 /1960 e degli artt. 2313,2318,2697 c.c. assumendosi: che, contrariamente a quanto sostenuto nella impugnata sentenza, il socio accomandatario ha il potere di gestione della società e che pertanto era per ciò stesso, in quanto soggetto abilitato a compiere atti in nome della società, tenuto alla iscrizione nella Gestione Commercianti perché l'esercizio dell'attività commerciale in modo abituale e prevalente era "in re ipsa", ossia immediatamente e direttamente correlato all'essere socio con poteri di gestione della società; che era onere del ricorrente provare che non si occupava della gestione della società ed inoltre la circostanza che non svolgeva altre attività esonerava l'Inps dal dover provare il carattere prevalente dell'attività svolta.
Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già affermato, in caso del tutto sovrapponibile al pente relativo al medesimo ricorrente (Cass. Sez. L, ordinanza n. 3290 dell'11.2.20), che presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è — per il disposto dalla I. n. 662/1996, art. 1 comma 203 - la prova dello svolgimento dì un'attività commerciale che, nella specie, risulta essere stato escluso con un accertamento in fatto da parte della Corte supportato da una motivazione adeguata ed immune dai denunciati vizi. Nell'impugnata sentenza, infatti, è stato rilevato che il Muccignat non aveva mai svolto alcuna attività all'interno dell'Hotel che era gestito dal socio accomandante.
Va ricordato, infatti, il principio affermato da questa Corte ( Cass. n. 3835 del 26 febbraio 2016) secondo cui ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. n. 662/1996, che ha modificato l'art. 29 L. 3 giugno 1975 n. 160, e dell'art. 3 L. 28 febbraio 1986 n. 45, nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore , prova che, nel caso in esame, secondo la Corte non è stata fornita essendo emerso che il Muccignat non aveva mai prestato alcuna attività nell'hotel Liana Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese processuali non avendo il Muccignat svolto attività nel giudizio Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto. P.Q. M. La Corte, rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, cc. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 16 febbraio 2021. Il Presidente puirzionario Oid" Antonio Manna Giovani *CORTESUMPAOt CAMMINI /V ~no 411