Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 22082/2021 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22082/2021 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 22082/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ORDINANZA sul ricorso 16421-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2021 rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE 720 ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro FERRARI GIANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 295, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO PENTELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI RUSSO; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 213/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/03/2015 R.G.N. 992/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 22082/2021 — snciv · Corte di Cassazione: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2021 rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE 720 ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro FERRARI GIANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 295, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO PENTELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI RUSSO; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 213/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/03/2015 R.G.N. 992/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott.

Parole chiave

Generato dall'IA
contributi di mantenimento familiare categoria contributiva obbligo di assistenza adesione all'assicurazione sociale responsabilità dell'istituto di previdenza obbligo di versamento supplementare del socio
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 16421-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2021 rappresentati e difesi dagli avvocati EMANUELE DE 720 ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; - ricorrenti - contro FERRARI GIANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NOMENTANA 295, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO PENTELLA, rappresentato e difeso dall'avvocato LUIGI RUSSO; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 213/2015 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 05/03/2015 R.G.N. 992/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. 7' RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 5.3.2015, la Corte d'appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto qui rileva, aveva dichiarato Gianna Ferrari non tenuta a iscrivere alla Gestione commercianti come coadiutore familiare il proprio figlio Sandro Della Torre, amministratore unico della s.r.l. "La Ristora"; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che Gianna Ferrari ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l'unico motivo di censura, l'INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, I. n. 1397/1960, 1, I. n. 613/1966, 29, I. n. 160/1975 (per come modificato dall'art. 1, comma 203, I. n. 662/1996), 1, comma 202, I. n. 662/1996, e 115 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, una volta acclarata l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione dell'odierna controricorrente presso la Gestione commercianti, dovesse indefettibilmente escludersi anche l'iscrizione del di lei figlio quale coadiutore familiare; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che, in virtù dell'applicazione analogica dell'ambito di operatività di cui all'art. 1, commi 202, 203 e 206, I. n. 662/1996, l'assicurazione per gli esercenti attività commerciali, che non opera nei confronti del socio o amministratore di s.r.l. in difetto dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui al suddetto comma 203, può tuttavia operare nei confronti dei coadiutori che siano familiari del suddetto socio o amministratore della s.r.l. titolare dell'impresa in relazione alle attività gestorie agli stessi demandabili e nel concorso degli altri requisiti di legge relativi all'impresa, dovendo evitarsi che, grazie allo schermo societario, la loro prestazione lavorativa venga sottratta alla contribuzione previdenziale (così Cass. nn. 31286 del 2019 e 1559 del 2020); che, non essendosi i giudici di merito attenuti all'anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 16.2.2021. IL