Cassation court dismisses INPS appeal as inadmissible due to failure to challenge lower court's preliminary inadmissibility ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible because the lower court had already ruled the opposition inadmissible on preliminary grounds. Although the INPS challenged the substantive decision regarding the employee's dual professional activities, it did not contest the preliminary inadmissibility finding. The court held that failing to challenge an autonomous preliminary ruling renders subsequent challenges to the main decision inadmissible due to lack of interest.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, commi 203 e 208, I. n. 662/1996; Art. 2697 c.c.: Where a judgment rests on multiple independent and sufficient grounds, failure to challenge one preliminary ruling precludes appeal against the remaining substantive grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13550-2015 proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2021. rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA 717 D'ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; - ricorrenti - contro MALENA GRAZIANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO MARCANTONIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 112/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 24/02/2015 R.G.N. 4535/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 2.3.2015, la Corte d'appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto l'opposizione proposta da Graziantonio Malena avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all'INPS somme per contributi dovuti alla Gestione commercianti in relazione all'attività di agente di commercio svolta unitamente a quella di veterinario, per la quale era iscritto all'ENPAV; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'INPS, deducendo un motivo di censura; che Graziantonio Malena ha resistito con controricorso, eccependo preliminarmente dell'impugnazione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l'unico motivo di censura, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 203 e 208, I. n. 662/1996, come interpretato dall'art. 12, comma 11, d.l. n. 78/2010 (conv. con I. n. 122/2010), in relazione all'art. 2697 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che, ai fini dell'iscrizione presso la Gestione commercianti, dovesse procedersi ad un giudizio di prevalenza dell'attività di agente di commercio rispetto a quella concorrente di veterinario, in relazione alla quale l'odierno controricorrente è iscritto presso l'ENPAV; che, al riguardo, va preliminarmente rilevato che i giudici di merito, dopo aver condiviso il rilievo dell'odierno controricorrente secondo cui la tesi della possibilità di una sua duplice iscrizione alla Gestione commercianti e all'ENPAV, essendo stata avanzata per la prima volta in sede di gravame, doveva reputarsi inammissibile, l'hanno disattesa nel merito, richiamando sul punto i principi di diritto enunciati da Cass.
S.U. n. 3240 del 2010 (cfr. pagg. 3-4 dell'impugnata sentenza); che, indipendentemente da ogni questione concernente la tenuta di tali principi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 12, comma 11, d.l. n. 78/2010, cit., deve rilevarsi che l'INPS non ha in alcun modo censurato la statuizione preliminare d'inammissibilità adottata dai giudici territoriali; che costituisce orientamento consolidato di questa Corte il principio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, atteso che, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, il loro accoglimento non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza impugnata (così, tra le più recenti, Cass. nn. 12372 del 2006, 3386 e 22753 del 2011, 18641 del 2017); che, pertanto, l'odierna impugnazione va ritenuta inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulla liquidazione e distrazione spese del giudizio di legittimità, da porsi a carico dell'INPS giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d'inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in C 2.700,00, di cui C 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, e si distraggono in favore dell'Avv. Maurizio Marcantonio, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
13. Ì(..,Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 16.2.2021. IL PRESIDENTE Antonio Manna ~allo Ciuffi n*. Giovanni R 7 i-140414 ìZ tC ne.111.1.1.5