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Ordinanza — n. 21797/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against labor contract finding, ruling mere inaction lacks clear mutual termination intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21797/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Terna's appeal against a lower court ruling that established an indefinite-term employment relationship with Micaela Castriconi. The lower court found the employer's vague justification for fixed-term contracts legally equivalent to a lack of written form, while the employer argued the justification was specific and valid. The Supreme Court upheld the decision, stating that mere employee inaction after a contract expiration does not constitute a clear mutual intent to terminate the relationship, and thus the lower court's factual assessment was immune from review.

Regesto Legislator

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Art. 20, 21 d.lgs. n. 276/2003; Art. 2697 c.c.: Mere inaction by an employee after a fixed-term contract expires is insufficient to prove a clear mutual intent to terminate the employment relationship, requiring evidence of significant circumstances demonstrating a definitive will to end the contract.

Parole chiave

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fixed-term contract termination mutual consent requirement employee inaction evidence labor relationship duration appellate court review contratto di lavoro in cascata contratto di lavoro causa della prestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 20, 21 d.lgs. n. 276/2003
Art. 2697 c.c.
276/2003, dell'art. 2697 i cod.
Art. 116, comma 1 cod. proc. civ.
e dell'art. 116, comma 1, cod.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.
cìv., applicabile ratione temporis, dalla denunzia di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, evocato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1 , n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 7/5/2009 n. 10526
Cass. 1/2/2010 n. 2279
Cass. 17/3/2015 n. 5240
Cass. 28/1/2014 n. 1780
Cass. 11/3/2011 n. 5887
1780, Cass. 11/3/2011 n. 5887, Cass.
Cass. 4/8/2011 n. 16932
5887, Cass. 4/8/2011 n. 16932, Cass.
Cass. 18/11/2010 n. 23319
16932, Cass. 18/11/2010 n. 23319, Cass.
Cass. 15/11/2010 n. 23057
23319, Cass. 15/11/2010 n. 23057); 4.2.
Cass. Sez. Un. 27/10/2016 n. 21691
Cass. Sez. Un. 07/04/2014 n. 8053
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 29891-2017 proposto da: TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IN ARCIONE, 71, presso lo studio dell'avvocato STEFANO D'ERCOLE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA PALOMBI; - ricorrente - 2020 contro 2499 CASTRICONI MICAELA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SIRTE, 25, presso lo studio dell'avvocato LORENZO VITALE, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1959/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2017 R.G.N. 5753/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA PAGETTA. Rilevato che 1. la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra Micaela Castriconi e Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a. con decorrenza dal 15.2.2007 e giuridica prosecuzione dopo il 31.12.2009; ha condannato Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a. a corrispondere alla lavoratrice l'indennizzo ex art. 32, I. n. 183/2010 nella misura di undici mensilità dell'ultima retribuzione di fatto ed alla rifusione delle spese di lite del doppio grado; 1.2. la Corte di merito, esclusa la estinzione del rapporto per comportamento in tal senso concludente delle parti, ha fondato l'accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro tra Micaela Castriconi e Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a., società utilizzatrice, sulla genericità della causale giustificativa del ricorso al lavoro a termine, quale indicata nei contratti di somministrazione intervenuti con la datrice di lavoro della Castriconi, situazione che ha ritenuto da un punto di vista giuridico equiparabile, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, all'assenza di forma scritta con le conseguenze di cui all'art. 27, comma 1, d.

Igs n. 276 del 2003;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Terna- Rete Elettrica Nazionale s.p.a. sulla base di due motivi; la intimata Micaela Castriconi ha resistito con tempestivo controricorso;

3. entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis. .1. cod. proc. civ.- Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso la società ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 d. lgs. n. 276/2003, dell'art. 2697 i cod. civ. e dell'art. 116, comma 1, cod. proc. civ., censurando sotto vari profili la valutazione di difetto di specificità della clausola giustificativ&del ricorso al lavoro a termine; assume che le esigenze rappresentate dalla causale in questione avevano trovato conferma nella istruttoria espletata; evidenzia che il sindacato giudiziale sulla causale giustificativa del contratto somministrato è circoscritto all'accertamento dell'esistenza delle ragioni che la giustificano non potendo estendersi sino alla valutazione delle scelte tecnico, organizzative e produttive dell'imprenditore, utilizzatore;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione fra le parti, censurando il rigetto della eccezione di risoluzione del rapporto per mutuo consenso, fondato dalla Corte dì merito esclusivamente sulla considerazione del rilievo del breve arco temporale trascorso tra la scadenza del rapporto di lavoro e la notifica del ricorso introduttivo, elementi ritenuti sufficienti a dimostrare la volontà della lavoratrice a mantenere in essere il rapporto con la società utilizzatrice; il fatto decisivo che assume trascurato è costituito dal non essersi la lavoratrice, nelle more del deposito del ricorso di primo grado, attivata per offrire alla società le proprie energie lavorative;

3. il primo motivo di ricordo è infondato; 3.1. la sentenza impugnata ha affermato con riguardo al primo contratto di somministrazione intervenuto tra la società Terna e Manpower s.p.a., datrice di lavoro della Castriconi, che la causale apposta al contratto, più volte prorogato, che faceva riferimento a "intensificazione dell'attività nella Direzione Business Development Internazionale", ed in relazione alla quale la Castriconi era stata assunta con mansioni di segretaria, non poteva essere ricondotta ad una specifica situazione di fatto che giustificasse l'inserimento temporaneo di una risorsa lavorativa nella società utilizzatrice; ha inoltre evidenziato che nessun elemento era ricavabile dalla causale genericamente indicata che permettesse di collegare l'assunzione della Castriconi alle attività connesse alla commessa in Albania, come riferito da uno dei testi; 3.2. il motivo in esame, pur formalmente denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, risulta sostanzialmente incentrato non sulla ricognizione della fattispecie astratta ma sulla ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa; in particolare viene contestata la valutazione di non specificità della causale apposta al contratto di somministrazione che si assume, al contrario, essere idonea a consentire la identificazione delle concrete esigenze alla base dell'assunzione a tempo determinato; 3.3. tanto premesso ed osservato che le censure articolate per quanto sopra detto risultano intese a far valere il vizio motivazionale della decisione impugnata, si rileva che parte ricorrente, con riferimento al contratto di somministrazione - non evocato, peraltro, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., mancando la ricostruzione del complessivo contenuto dello stesso - non indica alcun elemento, ulteriore rispetto a quelli considerati dal giudice di appello, destinato a circostanziare la situazione di fatto alla base della somministrazione a termine ed a superare, quindi,il vaglio di specificità della causale ; tale modalità di articolazione della censura la rende inidonea ad inficiare la valutazione di non specificità relativa alle ragioni giustificative dell'assunzione a termine, valutazione che costituisce frutto di apprezzamento riservato al giudice di merito, non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, ove, come avvenuto nel caso di specie, sorretto da ragionamento congruo e privo di vizi logici;3.4. l'accertamento di un vizio inficiante ab origine il contratto di somministrazione per carente indicazione delle ragioni giustificative del ricorso al lavoro a termine da parte della società utilizzatrice rende ultronea la verifica di effettività delle stesse alla stregua delle emergenze istruttorie, verifica che si configura come un momento logicamente successivo alla positiva valutazione - nello concreta fattispecie mancante - di specificità della causale; 3.5. non sussiste la dedotta violazione dell'art. 27, comma 3, d.

Igs. n. 276/2003 in tema di limiti del controllo giudiziale del ricorso alla somministrazione posto che la Corte si è limitata alla mera verifica di una condizione di legittimità della somministrazione di lavoro a termine, senza svolgere alcun sindacato in ordine all'opportunità e congruità della scelta imprenditoriale della società alla base del ricorso al lavoro somministrato ;

4. il secondo motivo di ricorso è da respingere; 4.1. il rigetto della eccezione di risoluzione tacita del rapporto di lavoro motivata con il breve lasso di tempo (un anno) trascorso tra la scadenza dell'ultima proroga del contratto e il deposito del ricorso giudiziale e con il rilievo che difettava una chiara volontà delle parti diretta in tal senso, è coerente con la consolidata a giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, ai fini della configurabilità della risoluzione del rapporto di lavoro per mutuo consenso -costituente una eccezione in senso stretto (Cass. 7/5/2009 n. 10526, il cui onere della prova grava evidentemente sull'eccipiente, Cass. 1/2/2010 n. 2279)- non è di per sé sufficiente la mera inerzia del lavoratore dopo l'impugnazione del termine, essendo piuttosto necessario che sia fornita la prova di altre significative circostanze denotanti una chiara e certa volontà delle parti di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo (cfr., tra le altre, Cass. 17/3/2015 n. 5240, Cass.4 28/1/2014 n. 1780, Cass. 11/3/2011 n. 5887, Cass. 4/8/2011 n. 16932, Cass. 18/11/2010 n. 23319, Cass. 15/11/2010 n. 23057); 4.2. l'accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale, come ribadito di recente anche da Cass.

Sez. Un. 27/10/2016 n. 21691, costituisce apprezzamento di merito che, se immune da vizi logici e giuridici e adeguatamente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità; 4.3. da tanto deriva che l'accertamento di fatto relativo alla assenza di una concorde volontà solutoria delle parti poteva essere incrinato solo dalla denunzia di vizio motivazionale e quindi, alla luce del testo attualmente vigente dell'art. 360, comma 1 n. 5 cod. proc. cìv., applicabile ratione temporis, dalla denunzia di omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, evocato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1 , n. 6 cod. proc. civ. (v. ex plurímis Cass.

Sez. Un. 07/04/2014 n. 8053); 4.4. nello specifico, il fatto del quale si denunzia omesso esame, vale a dire la mancata messa a disposizione della società Terna, nelle more del deposito del ricorso di primo grado, delle energie lavorative da parte della Castriconi, oltre a non essere evocato nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., è privo di decisivítà, alla luce della richiamata giurisprudenza che esclude la possibilità di conferire valenza negoziale ex se alla mera condotta inerte dell'interessato;

5. al rigetto del ricorso consegue il regolamento delle spese di lite secondo soccombenza;

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. 20/09/2019, n. 23535, in motivazione);

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione a liSaivatAlre- Criscurrky delle spese di lite che liquida in C 5.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Con distrazione. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.