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Ordinanza — n. 21796/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on temporary work contract claims for genericity and lack of specific legal errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21796/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Valentina Loreti's appeal against the Rome Court of Appeal's decision to dismiss her claim for restitution of temporary work fees. Loreti argued the lower court misapplied labor law provisions and ignored a decisive fact regarding the absence of a peak period, while Kuwait Petroleum Italia contended the appeal was generic and failed to demonstrate a specific error in the appellate court's interpretation of the contract's causal clause. The court held that the appeal was inadmissible due to its lack of specificity and that the alleged misinterpretation of the contract's causal clause did not constitute a valid ground for cassation, as the appellate court's reasoning remained plausible.

Regesto Legislator

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Art. 21-27 d.lgs. n. 276/2003; Art. 434 c.p.c.: An appeal challenging the interpretation of temporary work contract clauses must demonstrate a specific error in the court's hermeneutic evaluation, not merely propose a plausible alternative reading.

Parole chiave

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temporary work contract causal clause interpretation generic appeal labor law restitution cassation admissibility adempimento inesatto contratto in materia informatica restituzioni alla produzione

Disposizioni normative citate

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Art. 21-27 del d.lgs. n. 276 del 2003
Art. 434 cod. proc. civ.
Art. 346 cod. proc. civ.
Art. 360 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.
Art. 13 comma 1 bis del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
art. 346 cod.proc.civ
art. 434 cod.proc.civ
art. 360 cod.proc.civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 22/06/2017 n. 15471
Cass. 22/06/2017 n. 15471 e più recentemente n.
Cass. 22/07/2020 n. 15631
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29766-2017 proposto da: LORETI VALENTINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI, 123, presso lo studio dell'avvocato BENEDETTO SPINOSA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRA PALOMBI; - ricorrente - contro KUWAIT PETROELUM ITALIA S.P.A., in persona del legale 2020 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata 2494 in ROMA, CORSO TRIESTE 130, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MARIA TERENZIO, che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2013/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/06/2017 R.G.N. 6754/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott.

FABRIZIA GARRI. r.g. n. 29766/2017 RILEVATO CHE 1. La Corte di appello di Roma in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa città ha rigettato la domanda proposta da Valentina Loreti nei confronti di Kuwait Petroleum Italia s.p.a. ed ha dichiarato nulla la domanda avanzata dalla società di restituzione percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.

2. Il giudice di appello, nel richiamare la giurisprudenza della Cassazione sul tema, ha ritenuto che la causale apposta al contratto stipulato da Adecco s.p.a. con Kuwait s.p.a. fosse sufficientemente specifica poiché era stata esplicitata la ragione tecnico produttiva (introduzione di nuova modalità tecnico operativa informatica "nuovo progetto in ambito IT") che aveva indotto la società a ricorrere alla somministrazione di lavoro, tenuto conto dell'inquadramento del personale, delle mansioni e del luogo e del tempo di lavoro, che chiarivano e confermavano ulteriormente la ragione del ricorso alla somministrazione.

3. Quanto ai contratti di somministrazione successivi, del pari impugnati in primo grado, il cui esame era stato ritenuto assorbito per effetto dell'accoglimento delle censure avanzate nei confronti del primo di essi, la Corte di merito ha evidenziato che la parte appellata non aveva richiamato, ex art. 346 cod.proc.civ., le domande in tal senso formulate in primo grado che, perciò, dovevano ritenersi abbandonate.

4. La domanda di restituzione infine è stata ritenuta nulla a cagione della sua estrema genericità.

5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso affidato ad un unico articolato motivo al quale ha opposto difese la Kuwait Petroleum Italia s.p.a. con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis.l. cod. proc.civ.. CONSIDERATO CHE 6. Con un unico articolato motivo la ricorrente denuncia la falsa applicazione degli artt. 21 - 27 del d.lgs. n. 276 del 2003; l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (inesistenza del picco) che era stato oggetto di discussione tra le parti ed infine la violazione e falsa applicazione dell'art. 434 cod.proc.civ., per avere la Corte di merito trascurato di considerare che nessuna specifica censura era stata rivolta dalla società alla sentenza di primo grado. 6.1.

Ad avviso della ricorrente la Corte di merito, implicitamente respinta la censura di genericità dei motivi di ricorso, non avrebbe chiarito sulla base di quali ragioni ha ritenuto che esistesse in concreto un picco di attività tale da non poter essere fronteggiato con il personale già in organico e richiedere una implementazione con lavoratori somministrati secondo una valutazione da fare ex ante.

7. Il ricorso non può essere accolto. 7.1. Con riguardo all'ammissibilità dell'appello della società osserva il Collegio che, pur tralasciando di considerare che la doglianza avrebbe dovuto essere veicolata come error in procedendo e non, come dedotto, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod.proc.civ., comunque la censura è a sua volta generica poiché, pur deducendo che l'appello proposto dalla società, a cagione della genericità delle sue censure, sarebbe stato inidoneo a scalfire la sentenza impugnata, tuttavia trascura di riportare il contenuto della sentenza di primo grado e delle censure stesse precludendo così alla Corte ogni possibile valutazione, ex actis, della consistenza della denunciata violazione di legge. 7.2.

Quanto alla denunciata falsa applicazione delle disposizioni che regolano il contratto di somministrazione, la censura si risolve in una diversa interpretazione del significato della causale apposta al contratto rispetto alla quale nessun vizio di interpretazione dei documenti viene denunciato. Con la doglianza ci si limita, nella sostanza, ad opporre una lettura differente degli atti che non esclude però che quella data dal giudice di appello non sia del pari plausibile. In tema di interpretazione di clausole contrattuali recanti espressioni non univoche, la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l'attività di interpretazione del contratto è riservata (cfr.

Cass. 22/06/2017 n. 15471 e più recentemente n. 15631 del 22/07/2020).7.3. Inoltre la ricorrente procede ad una ricostruzione dei fatti acquisiti in giudizio meramente contrappositiva rispetto a quella operata dalla Corte di merito senza che venga evidenziato in concreto quale sia il fatto decisivo trascurato che, se esaminato, avrebbe determinato un diverso esito del giudizio.

8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità atteso che, all'esito dell'esame degli atti della società controricorrente, non è stata rinvenuta la procura speciale che sarebbe stata "apposta su foglio separato, da intendersi in calce al presente atto". Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d. P. R. , se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso nella Adunanz