Cassation court dismisses appeal for non-compliance with new procedural rules requiring specific grounds in appeal acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Second Instance judgment because the appeal act failed to meet the new procedural requirements for admissibility. The INPS argued that the lower court improperly accepted an appeal lacking specific objections to the first-instance reasoning, while the opposing party contended the appeal was valid. The court ruled that under the amended Civil Procedure Code, an appeal must clearly identify contested points and refute the first judge's reasoning, which this act did not do.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 342, 434 c.p.c.; An appeal act must specifically identify the contested points and refute the first-instance judgment's reasoning to be admissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 24962-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, GIUSEPPINA GIANNICO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; 2021 - ricorrente - 709 contro CATALANO ROMEO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO DE MICHELE, COSIMO SUMMA; - controri corrente - avverso la sentenza n. 550/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 20/04/2015 R.G.N. 1567/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott.
ROSSANA MANCINO. R.G. 24962/2015 RILEVATO CHE 1. con sentenza n. 550 del 2015, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'INPS a pagare ad Angelo Spagnolo le differenze rivenienti dalla riliquidazione della pensione da lui goduta con l'inclusione, nella relativa base di calcolo, degli emolumenti extramensili relativi ai periodi di contribuzione figurativa dovuta al collocamento in cassa integrazione guadagni;
2. avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso, affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, al quale ha opposto difese Catalano Romeo, con controricorso; CONSIDERATO CHE 3. con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto l'ammissibilità dell'appello proposto dall'odierno controricorrente nonostante non contenesse censure attinenti alla motivazione della sentenza impugnata;
4. con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 132 c.p.c. per avere la Corte di merito rassegnato, a sostegno dell'accoglimento della domanda, una motivazione meramente apparente;
5. con riguardo al primo motivo, va rilevato che, mentre il primo giudice aveva accertato che «l'INPS ha provveduto ad includere le mensilità aggiuntive nella base retributiva di riferimento per la liquidazione del trattamento di integrazione salariale», di talché, «non avendo il ricorrente fornito specifiche contestazioni e deduzioni in ordine alle modalità di calcolo della contribuzione figurativa, deve concludersi per l'infondatezza della domanda» (così la sentenza di primo grado, debitamente trascritta a pag. 5 del ricorso per cassazione), l'atto di appello, dopo aver richiamato il disposto dell'art. 8, I. n. 155/1981, e ribadito «che non possono esserci criteri differenti per calcolare il valore retributivo a seconda che si tratti di emolumenti mensili o extramensili», ha affermato che «è assolutamente fuorviante la tesi dell'INPS che vorrebbe escludere la pensione del pensionato dal campo di applicazione del principio posto dalla Corte di cassazione n. 16313/04 e successive analoghe, muovendo dalla circostanza che né nell'anno solare in cui sono collocati i contributi figurativi né nell'anno precedente vi sia alcun contributo da lavoro dipendente con retribuzione effettiva» (ibid., pagg. 6-7), illustrando poi, in diritto, le ragioni per cui la tesi dell'Istituto andrebbe disattesa (ibid., pagg. 7-8);
6. risulta per tabulas che il contenuto dell'atto di appello non muove alcuna specifica doglianza nei confronti dell'accertamento del giudice di prime cure secondo cui gli emolumenti extramensili di cui si discute sarebbero già stati inclusi nella base di calcolo del trattamento pensionistico, diffondendosi su questioni di diritto per nulla pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata;
7. questa Corte, già anteriormente alla novella dell'art. 342 c.p.c., aveva consolidato il principio secondo cui l'atto di appello, che contenga motivi di gravame non aderenti alle questioni dibattute e decise in primo grado, non è idoneo a conseguire lo scopo del riesame e della riforma della pronuncia impugnata e dev'essere pertanto dichiarato inammissibile (Cass. S.U. n. 3465 del 1977 e numerose successive conformi);
8. tale principio va a fortiori ribadito a seguito della novella apportata agli artt. 342 e 434 c.p.c. dal d.l. n. 83/2012 (conv. con I. n. 134/2012), richiedendosi, ai fini dell'ammissibilità del gravame, che l'appello contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, trattandosi pur sempre di revisio prioris instantiae (così, tra le più recenti, Cass. n. 13535 del 2018);
9. rimane assorbito il secondo motivo dì censura;
10. non avendo il giudice d'appello rilevato l'inammissibilità del gravame, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3 0, secondo periodo, cod.proc.civ., dal momento che il processo non poteva essere proseguito;
11. la parte controricorrente va conseguentemente condannata a rifondere all'INPS le spese del giudizio di appello e di cassazione, liquidate come da dispositivo; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata perché la causa non poteva essere proseguita e condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in C 2.000,00, e di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 16.2.2021. IL PRESIDENTE ooludizaic Antonio Manna Giovanni 0P/~'