Cassation court quashes pension decision for failure to distinguish right acquisition date from payment start date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Milan Court of Appeal's judgment regarding Palaci Moiz's pension benefits from INPS. The lower court incorrectly conflated the date the pension right was acquired with the date the pension payments should commence, ignoring the statutory requirement for a separate application. The court ruled that while the right to the pension arose in 2005 based on prior law, the actual payment start date must follow the specific application submitted in 2010.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 L. 155/1981; Art. 3 D.L. 2004: The right to a pension and its commencement date are distinct legal concepts; the right arises upon meeting statutory conditions under the law in force at the time, but the payment start date is strictly determined by the date of the applicant's formal request.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso 27504-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO; 2021 - ricorrente - 706 contro PALACI MOIZ, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AGRI l, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO NAPPI, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 701/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/09/2015 R.G.N. 1723/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott.
ENRICA D'ANTONIO. RG n 27504/2015 CONSIDERATO IN FATTO 1.La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di accertamento del diritto di Palaci Moiz alla pensione di vecchiaia presso la gestione separata Inps a far tempo dal primo giorno successivo a quello di compimento dell'età pensionabile ,e cioè dall'1/8/2005, e non da quello di presentazione della domanda amministrativa del 12/11/2010 ,come indicato dall'Inps. In parziale riforma della sentenza del Tribunale la Corte ha accertato il diritto del Palaci ai supplementi di pensione con decorrenza dall'1/12/2010 e non già come disposto dal Tribunale dalli 1/8/2007.
La Corte ha esposto che la clausola di salvaguardia di cui alla L. n 243/2004 stabiliva il diritto del lavoratore ,che avesse maturato entro il 31/12/2007 i requisiti di età e di anzianità , di mantenere il diritto alla pensione secondo la previgente normativa ; che nella specie il Palaci, avendo maturato alla data dell'1/8/2005 i requisiti pensionistici ( 57 anni e 5 anni di contribuzione ) , aveva diritto all'accesso alla pensione secondo quanto previsto dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della L n 241/2004 e che , pertanto, in applicazione dell'ad 6 L 155/1981 la pensione di vecchiaia a carico del FPLD e delle gestioni speciali doveva decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato aveva compiuto l'età pensionabile .
Secondo la Corte non era fondata la tesi dell'Inps secondo cui avendo il Palaci esercitato anche il proprio diritto al computo , nella gestione separata, dei contributi versati nell'AGO, la decorrenza del trattamento pensionistico andava posto dal primo giorno del mese successivo alla domanda con la quale era stata chiesta la liquidazione della pensione sulla base dei contributi versati nel FPLD. Con riferimento alla richiesta di liquidazione del supplemento ha rilevato che il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto la decorrenza da11/8/2007 avendo il ricorrente maturato il diritto alla pensione dall'1/8/2005 il supplemento poteva decorrere da111/12/2010 . 2.Avverso la sentenza ricorre l'Inps con due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex ad 378 cpc , resiste il Palaci .
RITENUTO IN DIRITTO RG n 27504/2015 3.L'Inps denuncia violazione dell'art 3 decreto ministeriale 2/5/1996 n 282, recante la disciplina della gestione e del rapporto assicurativo di cui all'ad 2, commi 26 e seg, L n 335/1995. Censura l'affermazione della Corte che aveva riconosciuto la decorrenza della pensione dal primo giorno successivo al compimento dell'età pensionabile . Osserva che la Corte, nell'applicare l'art 6 L n 155/1981, non aveva tenuto conto della peculiarità della fattispecie in quanto ,con domanda del 12/10/2010, il ricorrente aveva presentato la richiesta ,ex art 3 DM n 282/1996, di computo della contribuzione posseduta presso FPLD .Osserva che ,in base a detta norma, il titolare poteva scegliere se avvalersi di tale contribuzione e ,dunque, non si sarebbe potuto prescindere dalla domanda e , conseguentemente , la pensione non avrebbe potuto avere decorrenza anteriore alla domanda stessa ; né il ricorrente avrebbe potuto avvalersi, con decorrenza agosto 2005 , di contribuzione AGO, entrata nella gestione separata solo dal novembre 2010. 4.Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art 1 , 3 comma, dm 2/5/96 n 282, recante la disciplina del rapporto di cui all'art 2,comma 26, L n 335/1995.
Lamenta che la Corte d'appello aveva accertato il diritto del Palaci a fruire del supplemento di pensione ,in relazione ai contributi versati nella gestione separata dopo l'agosto 2005, con decorrenza dal dicembre 2010. Osserva che l'art 1 , u.c, del DM 282/1996 disponeva che la liquidazione del supplemento poteva essere richiesta per la prima volta decorsi due anni dalla decorrenza delle pensione ,e cinque anni dopo dalla data di decorrenza del precedente supplemento. Rileva che il Palaci aveva proposto domanda il 15/11/2010 e a tale data non poteva essere richiesto il supplemento . 4.11 primo motivo va accolto restando assorbito il secondo .
5. La questione è quella di individuare la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia che, secondo il ricorrente, in base all'ad 6 L n 155/1981 (disciplinante la decorrenza delle pensioni di vecchiaia), va fissato dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile , tesi accolta dalla Corte . Secondo l'Inps invece la pensione poteva avere decorrenza solo dalla domanda con cui il ricorrente aveva chiesto di avvalersi della facoltà di cui all'art 3 del RG n 27504/2015 DM 262/1996, in virtù della quale gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell'ambito di detta gestione ed al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l'AGO . 6.La Corte d'Appello ha accertato che alla data dell'1/8/2005 il ricorrente aveva perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia potendo usufruire della clausola di salvaguardia introdotta con la legge n 243/2004, la quale attribuiva al lavoratore che avesse maturato entro il 31/12/2007 i requisiti di età e di anzianità previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge stessa , la garanzia di mantenere il diritto alla prestazione pensionistica secondo la previgente normativa .
Secondo la Corte d'appello , pertanto, era applicabile l'art 6 L n 155/1981/secondo cui" la pensione di vecchiaia a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'eta' pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianita' assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti..
7. La sentenza impugnata , tuttaiyia, nel richiamare ed applicare il suddetto art 6 , omette di distinguere 211Zirsussistenza dei requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia - che in base alla legge n243/2004 erano per il ricorrente quelli previgenti - , dalla questione della decorrenza della pensione lche non può non essere ancorata alla domanda . ( Sulla distinzione tra momento perfezionativo del diritto a pensione e decorrenza del relativo trattamento si confrontino, tra l'altro, i principi espressi da questa Corte cfr Cass. n.17083/2004, n 5482/2012). 8.La necessità della presentazione della domanda trova riscontro nello stesso art 6 che al secondo comma stabilisce che "Su richiesta dell'interessato la pensione di cui al precedente comma decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda sempre che tale decorrenza sia stata indicata contestualmente alla presentazione della domanda stessa".RG n 27504/2015 9.Nella fattispecie in esame la necessità della domanda trova poi ulteriore fondamento nell'avere il ricorrente esercitato l'opzione di cui all'ad 3 del DM n 282/1996in virtù del quale "gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facolta' di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facolta' di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995".
Come correttamente sostenuto dall'Istituto previdenziale l'esercizio di tale facoltà era soggetto alla presentazione della domanda e solo da tale data detta contribuzione avrebbe potuto costituire parte dell'ammontare contributivo necessario per la liquidazione della pensione richiesta . 10.Per le considerazioni che precedono ,in accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. a.E.5\--n 4550(1- 170 it..
ECOi\g)(0 Mot(1/40, PQM Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma 16/2/2021 Il Pres