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Ordinanza — n. 21360/2021 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming probationary contract termination qualifies as protected exodus under 2013 decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21360/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Armando Vaccaro's appeal against a lower court ruling that denied him status as a 'protected exodus' worker. Vaccaro argued that his termination from a probationary contract should be equated to a contract ending by expiration, thereby qualifying him for specific benefits under the 2013 decree. The court held that the statutory text strictly requires a contract with indefinite duration, and the existence of a probation period does not alter the fundamental nature of the employment relationship.

Regesto Legislator

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Art. 1, lett. c) comma 1 del D.M. 22/4/2013; The decree protecting workers who leave the labor market after 2011 applies only to those who did not enter into an indefinite-term contract, excluding those whose employment ended during a probationary period.

Parole chiave

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protected exodus workers probationary contract termination indefinite duration requirement labor market exit decreto interministeriale 2013 distacco di lavoratori integrazione nell'assicurazione disoccupazione abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 1, lett. c) comma 1 del D.M. 22/4/2013
Art. 2096 c.c.
Art. 12 preleggi
Art. 1, comma 231, D.L. 201/2011
Art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 27073-2015 proposto da: VACCARO ARMANDO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPINO BOSSO, CARLO BOSSO; - ricorrente - contro MINISTERO LAVORO POLITICHE SOCIALI DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI TORINO;705 - intimato - avverso la sentenza n. 454/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 03/08/2015 R.G.N. 989/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO.

RG n 27073/2015 CONSIDERATO IN FATTO 1.La Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda Armando Vaccaro volta ad accertare che rientrava nella categoria dei salvaguardati ai sensi della lett.C) comma 1 decreto interministeriale 22/4/2013 con i benefici di cui all'ad 24 , comma 14,15 del DL 201/2011. La Corte ha rilevato che il Vaccaro aveva risolto il rapporto di lavoro con Poste Italiane il 5/7/2011 con effetto dal 31/12/2011 ; che aveva stipulato un nuovo contratto con la Data Network Consulting in data 6/2/2012 ,sottoposto a prova di 30 giorni, e che il rapporto era cessato il 29/3/2012 per mancato superamento della prova .

Ha osservato che il rapporto di lavoro risolto per mancato superamento della prova non poteva essere equiparato al contratto a tempo determinato ,come preteso dal ricorrente re che il decreto interministeriale 22/4/2013 inseriva tra gli esodati i lavoratori che ,dopo aver risolto un rapporto di lavoro in forza di accordi individuali o collettivi entro il 31/12/2011, non avessero intrapreso un'attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato e che, pertanto, il ricorrente non poteva rientrare tra coloro che erano previsti nel citato decreto interministeriale. 2.Avverso la sentenza ricorre il Vaccaro con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc .

Il Ministero del lavoro è rimasto intimato . RITENUTO IN DIRITTO 3.11 ricorrente denuncia violazione dell'ad 2 lett c) comma 1 decreto interministeriale 22/4/2013, dell'ad 2096 cc e dell'ad 12 preleggi. Ribadisce la sussistenza del requisito di cui alla lett.

c) art 1 , comma 231, DM citato . Osserva che la dichiarazione di recesso del datore di lavoro per esito negativo della prova non era riconducibile al licenziamento, ma era avvicinabile alla risoluzione del rapporto per scadenza del termine ; che tutte le norme a garanzia del rapporto di lavoro si applicavano soltanto dopo la scadenza del termine per la prova ; che la giurisprudenza della Corte aveva considerato distintamente le due fattispecie del recesso dal rapporto in prova e del licenziamento avendo precisato che la specialità del rapporto si proiettava sulla facoltà di recesso alla scadenza del periodo di prova e tale diversità strutturale giustificava anche la RG n 27073/2015 diversità di disciplina della forma dell'atto che poneva termine al rapporto .

Deduce, pertanto, che tali caratteristiche del contratto sottoposto a prova lo rendevano riconducibile ,nel primo periodo , ad un rapporto a tempo determinato. 4.11 ricorso è infondato. 5.L'unica questione che viene posta dal ricorrente attiene alla sussistenza del requisito di cui alla lett c) del citato art 1 , comma 231, e cioè di non aver intrapreso , dopo la cessazione del rapporto di lavoro con Poste, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato . 6.Secondo il ricorrente ,pur essendo vero che egli era stato assunto dalla Data Network Consulting con contratto a tempo indeterminato, era anche vero che tale assunzione era stata sottoposta a periodo di prova e che al termine della prova il datore di lavoro aveva esercitato il recesso ,sicché il rapporto di lavoro , non aveva mai acquisito il requisito della definitività e quindi della indeterminatezza della sua durata, rientrando così nella previsione ,sia dell'ad 1, comma 231 L n 228/2012 ,sia dell'ad 1, comma 2 lett c) del DM del 22/4/2012. 7.Secondo il ricorrente, infatti, la giurisprudenza consolidata aveva sottolineato che il recesso del datore di lavoro all'esito della prova non era soggetto alla disciplina limitativa del licenziamento individuale , agli obblighi del preavviso o della forma scritta e della sua giustificatezza e che , comunque, l'assunzione diveniva definitiva scaduto il termine di durata della prova .

In sostanza il Vaccaro pone a fondamento della sua richiesta la precarietà del rapporto di lavoro soggetto a prova che desume dalle caratteristiche sopra indicate , precarietà che consentirebbe di includerlo tra i soggetti salvaguardati. 8.Gli argomenti svolti dal ricorrente non risultano fondati . Egli ha chiesto la sua inclusione all'interno della categoria dei cosiddetti salvaguardati ai sensi del Decreto interministeriale del 22/4/2013 il quale inserisce tra gli esodati salvaguardati i lavoratori che dopo aver risolto un rapporto di lavoro in base ad accordi individuali o collettivi entro il 31/12/2011 RG n 27073/2015 non abbiano intrapreso un'attività lavorativa riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato .

Il tenore letterale non ammette diverse interpretazioni : il beneficio non riguarda coloro che abbiano concluso un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Né argomenti a favore della tesi del Vaccaro possono desumersi dalle caratteristiche del contratto soggetto a prova , caratteristiche che non determinano il mutamento della natura giuridica del contratto di lavoro concluso tra le parti che è di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ,dunque, non è un contratto precario, come pretenderebbe di affermare il ricorrente . Deve rilevarsi , del resto, che anche il rapporto di lavoro normale, non soggetto a prova, potrebbe essere ritenuto precario potendo cessare a seguito di licenziamento .

Né potrebbe limitarsi la categoria degli esodati salvaguardati solo a quei lavoratori che godono della stabilità reale , come sembra ipotizzare il ricorrente, tesi che , tuttavia, non trova alcun riscontro nel dettato normativo. 9.In conclusione la sentenza impugnata non è censurabile là ove ha affermato che il rapporto di lavoro ,posto in essere con la soc Data Network Consulting, produceva i suoi effetti dalla data del perfezionamento consentendo , soltanto, per la presenza della clausola della prova , di recedere senza preavviso o altro indennizzo .

La Corte ha ,pertanto, correttamente escluso che il ricorrente potesse rientrare nella categoria degli esodati salvaguardati. 10.11 ricorso deve essere rigettato . Non deve provvedersi sulle spese di causa non avendo il Ministero svolto attività difensiva. Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all'ad 13 , comma 1 quater, dpr n 115/2002. PQM rigetta il ricorso, nulla per spese . Ai sensi dell'ad 13 , comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento , da parte del RG n 27073/2015 • ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art 13.

Roma 16/2/2021 Il Presidente Antonio Manna .ct»rrE SUPREMA DI CAS~Nt IV