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Ordinanza — n. 21359/2021 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows pensioner's appeal, ruling INPS must provide data to quantify arrears after prior judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21359/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation quashed the Rome Court of Appeal's dismissal of Mario Capanna's appeal against INPS regarding pension arrears. Capanna argued that INPS failed to provide necessary administrative data to quantify the debt, despite a prior final judgment ordering INPS to liquidate the pension. The court held that INPS is legally obligated to supply such data upon request and that the lower court erred by rejecting the claim on merits rather than declaring it null due to genericity.

Regesto Legislator

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Art. 54 L. n. 88/1989; Art. 421, 437 c.p.c.: The social security institution is legally bound to provide all elements necessary to ascertain the contributory position upon the insured's request, and the failure to do so precludes the dismissal of a subsequent claim for quantification of arrears.

Parole chiave

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pension arrears quantification INPS administrative data obligation contributory position verification nullity of appeal genericity social security liquidation ricalcolo della rendita di invalidità adeguamento della rendita mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

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Art. 54 L. n. 88/1989
Art. 421 c.p.c.
Art. 437 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 27068-2015 proposto da: CAPANNA MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BOER, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALBERTO BOER; - ricorrente - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANTONELLA PATTERI, SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 6402/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 19/10/2015 R.G.N. 2811/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott.

ENRICA D'ANTONIO. RG n 27068/2015 CONSIDERATO IN FATTO: 1.La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto della domanda di Mario Capanna volta ad ottenere la rideterminazione della pensione sulla base di quanto stabilito dal Tribunale con precedente sentenza del 2010 , passata in giudicato. La Corte ha osservato che ,nel giudizio di quantificazione, il ricorrente non era esonerato dall'onere di specifica allegazione sull'indicazione dei parametri necessari alla determinazione della pensione ed alla sua quantificazione secondo dati e prospetti contabili ,non potendo essere giustificato dalla complessità del calcolo ; che la CTU non costituiva mezzo di prova, ma solo un ausilio tecnico per valutare la correttezza di calcoli già acquisiti e che non poteva giungersi a diverse conclusioni neppure in considerazione del deposito della nota amministrativa ,necessaria ai fini del calcolo, solo a seguito della costituzione dell'Inps ,non avendo il ricorrente mai fatto menzione della necessità di acquisire tale documento ,eventualmente anche con istanza di esibizione .

Ha rilevato, inoltre, che il ricorrente al momento del deposito del ricorso era già in possesso del prospetto di pensione del 16/9/2008 con annesso prospetto per la riliquidazione , degli estratti contributivi , delle denunce annuali della retribuzione non considerata ai fini contributivi , elementi che avrebbero consentito di predisporre una quantificazione. 2.Avverso la sentenza ricorre Mario Capanna con un unico motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 . Resiste l'Inps. RITENUTO IN DIRITTO:

3. Il ricorrente denuncia violazione dell'ad 54 L n 88/1989, dell'ad 2697 cc, degli artt 421 e 437 cpc . Rileva che , avendo riscontrato errori nell'estratto contributivo , aveva instaurato il giudizio all'esito del quale il Tribunale aveva condannato l'Inps a riliquidare la pensione in base all'intera posizione contributiva e che appariva del tutto ingiustificato l'addebito della Corte di non aver provveduto direttamente alla quantificazione delle somme dovute, considerata sia la complessità del calcolo, sia in quanto la precedente sentenza ,passata in giudicato, aveva posto a carico dell'Inps di provvedere alla riliquidazione della pensione.

RG n 27068/2015 Denuncia che la Corte aveva violato l'art 54 L n 88/1989 non avendo considerato che detta norma obbliga l'ente a fornire, a domanda, tutti gli elementi utili ad accertare la posizione contributiva nonché gli artt 421 e 437 cpc rilevando che solo a seguito dell'acquisizione della nota amministrativa dell'Inps aveva potuto quantificare le somme dovute e depositarle in giudizio 4. Il ricorso è fondato. 5.Risulta in fatto che il ricorrente ,avendo rilevato errori nel proprio estratto contributivo ,aveva convenuto davanti al Tribunale l'Inps e che il giudizio si era concluso con la condanna dell'Istituto a riliquidare la pensione ,calcolando correttamente anche le competenze relative ad alcuni anni, erroneamente non imputate al Fondo volo .

Con il presente giudizio il ricorrente, non avendo ottenuto dall'Istituto il ricalcolo di quanto dovuto, ha convenuto l'Inps per la quantificazione delle somme dovute. La Corte d'appello imputa al ricorrente di non aver quantificato la pensione e le somme dovute ,avendo depositato un ricorso privo degli elementi necessari alla determinazione della pensione rivendicata . 6.A riguardo va rilevato, da un lato, che qualora i giudici di merito avessero rilevato la genericità della domanda, ben avrebbero potuto dichiarare la nullità del ricorso e non già rigettarlo nel merito e per giunta a seguito di una sentenza favorevole al ricorrente che già indicava i difetti della liquidazione effettuata dall'Inps , e cioè la mancata attribuzione al Fondo volo di alcuni periodi .

Dall'altro lato ,va osservato che la sentenza, passata in giudicato che aveva accertato la fondatezza delle doglianze del ricorrente , aveva pronunciato la condanna generica dell'Istituto alla liquidazione della pensione e degli arretrati e dunque l'Istituto era onerato di tale incombente . 7.Va ricordato, inoltre, che l'art 54 L n 88/1989 obbliga l' Istituto a fornire agli assicurati, a richiesta degli stessi o di chi ne sia comunque legittimato, i dati relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. Il medesimo art. 54 precisa che la comunicazione ha valore certificativo, il che comporta l'attivazione di un formale procedimento amministrativo attraverso il quale l'Ente perviene alla dichiarazione dell'effettiva consistenza del conto individuale del richiedente, quale risulta dai propri archivi ,dopo effettuate le RG n 27068/2015 operazioni di integrazione, razionalizzazione ed assestamento dei dati in essi contenuti.

Solo nel corso del giudizio d'appello , il ricorrente ha ottenuto l'estratto contributivo corretto a seguito del quale ha provveduto alla quantificazione ed al deposito nel giudizio del conteggio . L'Istituto, invece , pur in possesso dei dati per procedere alla liquidazione anche degli arretrati, non vi ha provveduto tempestivamente a seguito della sentenza che aveva deciso sull'"an" della pretesa del ricorrente . 8.Per le considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM Accoglie il ricorso , cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità Roma 16/2/2021 Il Presidente Antoni