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Ordinanza — n. 20724/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows INPS appeal, ruling five-year prescription starts when tax payment deadline passes for percentage contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20724/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the INPS's appeal against a lower court judgment that had dismissed the claim based on prescription. The court held that the five-year prescription period for percentage contributions begins only after the taxpayer's income tax payment deadline expires, not upon the occurrence of the taxable event. Consequently, the lower court's finding of prescription was overturned, and the case was remanded for a new liquidation of the disputed amounts.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 9 L. 335/1995; Art. 18 comma 12 D.L. 98/2011: The five-year prescription period for percentage contributions commences only upon the expiration of the deadline for paying income tax, not at the time of the taxable event.

Parole chiave

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percentage contributions prescription period income tax deadline INPS liability remand for liquidation contributi di previdenza impagati rimborso dei contributi soppressione della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 9 L. 335/1995
Art. 18 comma 12 D.L. 98/2011
335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l.
L. 111/2011
Art. 2 DPR n 322/1998
E' noto che gli ingegneri ed architetti , già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie , non possono iscriversi ad INARCASSA( ex art. 2, L.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13463/2017
Cass. n. 13049/2020
Cass. RG n 25620/2015
Cass. n. 30344 del 2017
contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, Cass.
Cass. n. 32166 del 2018
30344 del 2017, Cass. n. 32166 del 2018).
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 25620-2015 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE; - ricorrente - 572 contro SCRIBANO SALVATORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NEMORENSE 18, presso lo studio dell'avvocato MARIA PAOLA GENTILI, che 1o rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2781/2015 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/04/2015 R.G.N. 3395/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott.

ENRICA D'ANTONIO. RG n 25620/2015 CONSIDERATO IN FATTO: 1.La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di accoglimento dell'opposizione proposta da Scribano Salvatore, ingegnere e dipendente del Comune di Roma, all'avviso bonario con cui l'Inps aveva chiesto il pagamento di Euro 8.010,95 per contributi a percentuale dovuti alla gestione autonoma in relazione all'attività libero professionale svolta dal professionista . La Corte , rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello rilevando che non si trattava di avviso di addebito ma solo di un avviso bonario non soggetto a termini di decadenza , ha accolto l'eccezione di prescrizione in quanto trattandosi di contributi relativi al 2005 l'avviso bonario era pervenuto solo il 20/6/2011, oltre il termine di prescrizione quinquennale. 2.Avverso la sentenza ricorre l'Inps con due motivi , Resiste lo Scribano che deposita controricorso e memoria ex art 378 cpc .

RITENUTO IN DIRITTO 3.Con il primo motivo l'Istituto denuncia violazione dell'ad 3 , comma 9, L n 335/1995, dell'ad 18, comma 12, DL 98/2011 con in L 111/2011; dell'art 2 DPR n 322/1998 ; censura l'affermato verificarsi della prescrizione quinquennale rilevando che la prescrizione poteva decorrere solo dopo che il dichiarante avesse presentato la dichiarazione dei redditi nel termine del 31/10/2006 ed il pagamento entro il 30/11/2006 con la conseguenza che non si era formata alcuna prescrizione al momento della notifica dell'avviso di addebito del 20/6/2011.

Il motivo è fondato . Il termine per il pagamento dei contributi a percentuale scade nel termine per il pagamento dell'Irpef e dunque da tale momento decorre la prescrizione ( cfr Cass n 13463/2017, n. 13049/2020) . Nella specie trattandosi di contributi relativi al reddito del 2005 avrebbero dovuto essere corrisposti entro il 20/6/2006 ,con la conseguenza che la notifica dell'avviso di pagamento del 20 giugno 2011 ha efficacemente interrotto il termine prescrizionale . Questa Corte ha affermato, infatti, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass.' RG n 25620/2015 29 maggio 2017, n. 13463) e che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» valendo la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi». 4.Con il secondo motivo l'Istituto denuncia violazione dell'ad 2, comma 26 e seg, L n 335/1995 , dell'art 18 , co 12, DL 98/2011 conv in L n 111/2011, rilevando che ,superata la questione della prescrizione, si poneva il problema della sussistenza o meno dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso I'INPS degli ingegneri e degli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che svolgono anche attività libero professionale , con conseguente accertamento della fondatezza della richiesta di pagamento formulata dall'Istituto ,oggetto di opposizione da parte dello Scribano.

La richiesta dell'Istituto è fondata . E' noto che gli ingegneri ed architetti , già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie , non possono iscriversi ad INARCASSA( ex art. 2, L. n. 1046/1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21, comma 5, L. n. 6/1981 e, da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello Statuto INARCASSA, approvato giusta le disposizioni del decreto legislativo n. 509/1994), alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio.

La questione ,oggetto del motivo, è già stata decisa da questa Corte di cassazione con le sentenze. n n. 30344 del 2017, n. 30345 del 2017, n. RG n 25620/2015 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018,ed altre ancora ,e si è ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali ,cui è ispirato l'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con 1. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, Cass. n. 32166 del 2018).

5. Per le considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio rinviato alla Corte d'appello di Roma che si atterrà ai principi di cui sopra e provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio. PQM Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio . Roma 4/2/2021 Il Presidente Antonio Manna ionarío Giudízterle /1 /L t Giovanni tz T i- ' SUPREMA DI CA'iSAZIZZ: /V sezi