Cassation court dismisses INPS appeal against employer regarding social security contributions and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against an employer's request for contribution restitution. The INPS had improperly filed an incidental appeal covering a time period different from the main appeal, violating procedural principles. The court held that accepting this inadmissible incidental appeal created an internal res judicata on the employer's right to restitution, necessitating the cassation of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 334 c.p.c.; Art. 382, comma 3, c.p.c.: The party who has already filed an appeal cannot file a second incidental appeal within the same proceedings, as they have exhausted their right of appeal; accepting such an inadmissible incidental appeal renders the main reform request inadmissible and requires the cassation of the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 25608-2015 proposto da: MION S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell'avvocato EMILIANO PELLEGRINO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANLUCA SPOLVERATO, GIANNI BARILLARI; - ricorrente - contro 2021 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in 586 persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D'ALOISIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 325/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/08/2015 R.G.N. 1411/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott.
LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 1°.8.2015, la Corte d'appello di Venezia, in riforma della pronuncia di prime cure, ha rigettato la domanda con cui MION s.p.a. aveva chiesto la restituzione dei contributi versati a seguito della sentenza di primo grado resa nel giudizio già pendente tra essa e Gabriele Ravelli, con la quale l'adito giudice aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento a costui intimato e l'aveva condannata a reintegrarlo nel suo posto di lavoro, a corrispondergli le retribuzioni medio tempore maturate e a versare in suo favore la relativa contribuzione previdenziale; che avverso tale pronuncia MION s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l'INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4 0, St. lav., e degli artt. 2056, 1223 e 1227 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la riforma in appello della sentenza di primo grado in esecuzione della quale essa aveva versato i contributi non avesse incidenza sulla persistenza dell'obbligazione contributiva, sebbene i giudici del gravame avessero accertato che, successivamente alla cessazione del rapporto, il lavoratore licenziato aveva trovato altra occupazione in relazione alla quale l'importo delle retribuzioni dovute era stato detratto dal danno risarcibile a causa dell'aliunde perceptum; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 334 e 345 c.p.c., per avere la Corte territoriale accolto l'appello incidentale dell'INPS, nonostante che quest'ultimo avesse indebitamente ampliato il più limitato oggetto dell'appello principale già proposto dall'Istituto, in contrasto con il principio di infrazionabilità delle impugnazioni; che il secondo motivo va esaminato con priorità rispetto al primo, stante la sua potenziale valenza assorbente; che, al riguardo, va premesso che l'Istituto ricorrente, dopo aver appellato la sentenza di prime cure nella parte in cui aveva accolto la domanda di MION s.p.a. volta ad ottenere «il rimborso di tutto quanto corrisposto all'INPS in conseguenza dell'inserimento nella base imponibile previdenziale della somma corrispondente all'ammontare dell'aliunde perceptum maturato da Ravelli Gabriele nel periodo 16.2.2007-26.6.2009» (così il conclusum dell'appello INPS, riportato a pag. 2 della sentenza impugnata), successivamente, a seguito della notifica dell'appello proposto da MION s.p.a. (e avente ad oggetto l'impugnazione del capo di sentenza in cui il giudice di prime cure aveva erroneamente determinato il periodo per il quale aveva accolto la domanda di restituzione dei contributi, che non era quello compreso tra il 16.2.2007 e il 26.6.2009, come indicato nella sentenza, bensì quello compreso tra il 1999 e il 2007, per come indicato nel ricorso introduttivo del giudizio, dal momento che per il periodo 2007-2009 essa non aveva effettuato alcun versamento contributivo, avendo il lavoratore reintegrato optato per l'indennità sostitutiva della reintegra), ha proposto appello incidentale, con cui ha chiesto «condannare MION s.p.a. al pagamento dei contributi relativi al periodo giugno 1999-giugno 2009 per il lavoratore Ravelli Gabriele» (ibid., pagg. 3-4); che la sentenza impugnata, pur dando atto - coerentemente con la richiesta di correzione sostanzialmente avanzata dall'odierna ricorrente mercé il proprio appello - che «il versamento della contribuzione e delle somme accessorie [era] riferito al periodo anteriore al febbraio 2007» (cfr. pag. 11), ha nondimeno accolto l'appello proposto dall'INPS, negando in radice il fondamento della pretesa restitutoria dell'odierna ricorrente; che, così facendo, la sentenza impugnata, lungi dall'accogliere l'appello (principale) dell'INPS, ha accolto in realtà il suo appello incidentale, avendo rigettato la richiesta di restituzione che era stata formulata in relazione a versamenti effettuati per un periodo affatto diverso rispetto a quello delimitato dall'appello principale dell'Istituto e per il quale, viceversa, l'odierna ricorrente non aveva effettuato versamenti contributivi di sorta; che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la parte che abbia già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello (incidentale) in presenza di impugnazione proposta dalla parte avversa, avendo già consumato il proprio potere di impugnazione, irrilevante all'uopo restando la previsione di cui all'art. 334 c.p.c., che opera solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia prestato acquiescenza alla sentenza impugnata (così da ult.
Cass. n. 19745 del 2018);che l'inammissibilità dell'appello incidentale dell'INPS ha comportato la formazione del giudicato interno sul capo della sentenza di primo grado relativo al diritto dell'odierna ricorrente alla restituzione dei contributi, sia pure in relazione al periodo realmente oggetto di causa (giugno 1999-gennaio 2007: cfr. in tal senso la correzione operata a pag. 11 della sentenza impugnata, già cit.); che, avendo accolto un appello incidentale inammissibile, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, vedendosi in fattispecie in cui la domanda di riforma non poteva essere proposta (art. 382, comma 3°, secondo periodo, c.p.c.); che, rimanendo conseguentemente assorbito il primo motivo di ricorso, l'INPS va condannato a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo;
P. Q. M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e condanna l'INPS alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano in C 3.000,00 per il giudizio d'appello e in C 4.700,00 per il giudizio di cassazione, di cui C 4.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Così