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Ordinanza — n. 20561/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for non-compliance with procedural rules requiring specific grievances in the appeal act.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20561/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the INPS's appeal against a pension liquidation ruling due to procedural defects in the appeal act. The INPS argued violations of civil procedure codes regarding the lack of specific grievances and apparent motivation, but the court found the appeal focused on irrelevant legal questions rather than the first-instance facts. Consequently, the appeal was declared inadmissible, the lower judgment was quashed without remittal, and the opposing party was ordered to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 342, 434 c.p.c.; An appeal act must contain specific grievances and arguments directly refuting the first-instance judgment's reasoning, otherwise it is inadmissible as it fails to request a review of the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural admissibility specific grievances appeal act defects civil procedure code quashing without remittal costs allocation pension liquidation mantenimento della previdenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 342 c.p.c.
Art. 434 c.p.c.
Art. 382, comma 3, c.p.c.
art. 132 c.p
per avere la Corte di merito ritenuto l'ammissibilità dell'appello proposto dall'odierno controricorrente nonostante non contenesse censure attinenti alla motivazione della sentenza impugnata; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 132 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. S.U. n. 3465 del 1977
Cass. n. 13535 del 2018
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 21147-2015 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato , che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SERGIO PREDEN, LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO; - ricorrente - 2021 contro 585 SPAGNOLO ANGELO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELE DE LEO; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1149/2015 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 16/06/2015 R.G.N. 782/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere Dott.

LUIGI CAVALLARO. RILEVATO IN FATTO che, con sentenza depositata il 16.6.2015, la Corte d'appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l'INPS a pagare ad Angelo Spagnolo le differenze rivenienti dalla riliquidazione della pensione da lui goduta con l'inclusione, nella relativa base di calcolo, degli emolumenti extramensill relativi ai periodi di contribuzione figurativa dovuta al collocamento in cassa integrazione guadagni; che avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura; che Angelo Spagnolo ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto l'ammissibilità dell'appello proposto dall'odierno controricorrente nonostante non contenesse censure attinenti alla motivazione della sentenza impugnata; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione dell'art. 132 c.p.c. per avere la Corte di merito rassegnato, a sostegno dell'accoglimento della domanda, una motivazione meramente apparente; che, con riguardo al primo motivo, va rilevato che, mentre il primo giudice aveva accertato che «l'INPS ha provveduto ad includere le mensilità aggiuntive nella base retributiva di riferimento per la liquidazione del trattamento di integrazione salariale», di talché, «non avendo il ricorrente fornito specifiche contestazioni e deduzioni in ordine alle modalità di calcolo della contribuzione figurativa, deve concludersi per l'infondatezza della domanda» (così la sentenza di primo grado, debitamente trascritta a pag. 5 del ricorso per cassazione), l'atto di appello, dopo aver richìamato il disposto dell'art. 8, I. n. 155/1981, e ribadito «che non possono esserci criteri differenti per calcolare il valore retributivo a seconda che sì tratti di emolumenti mensili o extramensili», ha affermato che «è assolutamente fuorviante la tesi dell'INPS che vorrebbe escludere la pensione del pensionato dal campo di applicazione del principio posto dalla Corte di cassazione n. 16313/04 e successive analoghe, muovendo dalla circostanza che né nell'anno solare in cui sono collocati í contributi figurativi né nell'anno precedente vi sia alcun contributo da lavoro dipendente con retribuzione effettiva» (ibid., pagg. 6-7), illustrando poi, in diritto, le ragioni per cui la tesi dell'Istituto andrebbe disattesa (ibid., pagg. 7-8); che risulta per tabulas che il contenuto dell'atto di appello non muove alcuna specifica doglianza nei confronti dell'accertamento del giudice di prime cure secondo cui gli emolumenti extramensili di cui si discute sarebbero già stati inclusi nella base di calcolo del trattamento pensionistico, diffondendosi su questioni di diritto per nulla pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata; che questa Corte, già anteriormente alla novella dell'art.342 c.p.c., aveva consolidato il principio secondo cui l'atto di appello, che contenga motivi di gravame non aderenti alle questioni dibattute e decise in primo grado, non è idoneo a conseguire lo scopo del riesame e della riforma della pronuncia impugnata e dev'essere pertanto dichiarato inammissibile (Cass.

S.U. n. 3465 del 1977 e numerose successive conformi); che tale principio va a fortiori ribadito a seguito della novella apportata agli artt. 342 e 434 c.p.c. dal di. n. 83/2012 (conv. con I. n. 134/2012), richiedendosi, ai fini dell'ammissibilità del gravame, che l'appello contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, trattandosi pur sempre di revisio prioris instantiae (così, tra le più recenti, Cass. n. 13535 del 2018); che, non avendo il giudice d'appello rilevato l'inammissibilità del gravame, la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3 0, secondo periodo, c.p.c., dal momento che il processo non poteva essere proseguito; che parte controricorrente va conseguentemente condannata a rifondere all'INPS le spese del giudizio di appello e di cassazione, liquidate come da dispositivo; rftii-CC th,rive,P. Q. ri. , A sH),1,,- , 7-0 í L SJ A)po, La Corte accoglie ilYr---c7r---so~a la sentenza impugnata e condanna parte controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in C 2.000,00, e di legittimità, che si liquidano in C 3.200,00, di cui C 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. lu Così deciso in Roma, nell'adunanza c