Court dismisses appeal regarding collective productivity bonus exclusion from personal allowance calculation under Italian public law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court ruling that excluded a collective productivity bonus from the personal allowance calculation. The appellant argued that the bonus should be included as it was received prior to the transfer, while the Ministry maintained it was a result-based payment not covered by the guarantee of economic maintenance. The court upheld the lower court's decision, citing established jurisprudence that such variable, result-linked emoluments do not qualify for protection under the relevant statutory provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3, comma 232 della legge n. 549/1995; The guarantee of economic maintenance applies only to fixed treatments already acquired, excluding variable emoluments contingent on specific results or conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA :j. sul ricorse 14607-2015 proposto da: flB GIOVANNI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERIA' N. 20, presso lo studio ___L'a,i',:ocato ALESSANDRA CULLO., difeso dagB1 avvocati GIUSEPPE MAGARAGGIA e UMBERTO - ricorrente - contro C 2021 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, l'' a del M'n5,tro 1079 pro tempore, rappresentato e difeso cc lego dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso cui Uffici domicilia in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI i - controricorrente - accorso sentenza n. 3007/00,14 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 12/12/2014 R.G.N. 1058/2012; udita la relazione della causa scalza nella camera di consiglio del 11/03/2021 dal Consigliere Dott.
ANNALISA DI PAOLANTONIO. R.G. 14607 2015 RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Lecce ha respinto l'appello proposto da Sergio De Giovanni avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della somma corrispondente all'ammontare del "compenso di produttività collettiva" che il De Giovanni, ex dipendente dei Monopoli di Stato, transitato dapprima nei ruoli dell'E.T.I. - Ente Tabacchi Italiani e poi del Ministero, aveva percepito prima del trasferimento;
2. la Corte territoriale ha evidenziato che ai sensi dell'art.3, comma 57, della legge n. 537/1993, come interpretato dall'art. 1, comma 226, della legge n. 266/2005, concorre a formare l'assegno personale il solo trattamento fisso e continuativo, con esclusione delle voci retributive collegate al raggiungimento di specifici risultati o obiettivi;
3. ha precisato che anche l'art.3, commi 232 e 233, della legge n. 549/1995, specificamente riferibile al passaggio di personale verificatosi nella fattispecie, deve essere interpretato alla luce di quanto precisato dal legislatore con la richiamata legge n. 266/2005 e, pertanto, il Ministero non era tenuto ad includere nella base di calcolo il compenso per la produttività collettiva, che costituisce una forma di retribuzione di risultato, legata all'incremento del rendimento industriale ed all'apporto individuale calcolato sulla base delle presenze giornaliere effettuate;
3. per la cassazione della sentenza Sergio De Giovanni ha proposto ricorso sulla base di due motivi, ai quali il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha replicato con tempestivo controricorso. CONSIDERATO CHE 1. con il primo motivo è denunciato ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti perché la Corte territoriale non avrebbe considerato che sino al momento del passaggio nel ruolo speciale ad esaurimento del M.E.F. il compenso era stato sempre percepito e, pertanto, dello stesso occorreva tener conto ai fini della quantificazione dell'assegno ad personam, da calcolare sulla base del trattamento accessorio goduto al momento del passaggio;
2. la seconda critica addebita alla sentenza impugnata la violazione dell'art. 3, commi 232 e 233, della legge n. 549/1995, degli artt. 52 - 57 del CCNL 5/4/1996 per il personale del comparto Aziende Autonome, degli artt. 60-65 del CCNL 24/5/2000 per i dipendenti dello stesso comparto; 2.1. sostiene il ricorrente che il legislatore ha voluto assicurare ai dipendenti dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato un assegno personale che tenesse conto dell'intero trattamento accessorio goduto al momento del passaggio, senza operare d97 alcuna limitazione e senza distinguere tra voci fisse e continuative e voci prive del carattere di generalità e continuità; 2.2. richiama le disposizioni contenute nei CCNL indicati in rubrica per sostenere che il premio per la produttività collettiva, ove spettante, fa parte della struttura della retribuzione del personale dei Monopoli di Stato e, pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se lo stesso fosse stato o meno erogato e esaminare anche la contrattazione integrativa;
3. i motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati perché la sentenza impugnata è conforme all'orientamento, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il compenso per la produttività collettiva, in quanto emolumento correlato al miglioramento dei servizi e alla verifica del raggiungimento degli obiettivi, non è assistito dalla garanzia del mantenimento del trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza, riconosciuta dall'art. 3, comma 232, della I. n. 549 del 1995, la quale non opera rispetto a indennità ed emolumenti la cui corresponsione da parte del precedente datore di lavoro era solo eventuale ( Cass. nn. 17686/2018, 21187/2018, 33146/2019, 33147/2019, 33148/2019);
4. con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., si è in particolare osservato che l'espressione "in godimento" utilizzata dal legislatore nell'art. 3, comma 232 della legge sopra richiamata, non ha altro significato che quello di individuare i due trattamenti stipendiali da comparare, quello già acquisito (in godimento) dal pubblico dipendente presso l'Amministrazione di provenienza e quello che spetta secondo la disciplina propria dei rapporti di lavoro dell'ente di destinazione e non quello di ricomprendere nel trattamento già acquisito ("in godimento") anche emolumenti che, seppure percepiti al momento del passaggio alla nuova Amministrazione, avevano carattere di precarietà e di accidentalità, perché legati dalla contrattazione collettiva non alla sola prestazione dell'attività lavorativa bensì alla ricorrenza di specifiche condizioni, attinenti all'an ed al quantum;
5. il ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare l'orientamento già espresso, qui ribadito perché condiviso dal Collegio, e va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo;
6. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale dell'Il marzo 2021 Il Presidente A., Lucia T IL FU70 IZIARIO fa Ciacoia Funzio Gi