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Ordinanza — n. 42115/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for failing to contest the fundamental inadmissibility of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42115/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to contest the fundamental reasoning of the lower court's decision. While the appellant challenged the jurisdictional ruling, the lower court had already established that the appeal itself was inadmissible due to the case's value falling below the threshold for limited appeals. The Court held that an appeal must address the core decision regarding the appeal's admissibility, not merely the jurisdictional aspect. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the jurisdictional claim.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 and 5 of the Code of Civil Procedure; An appeal is inadmissible if it does not contest the fundamental reasoning of the decision under review, particularly when the lower court has already ruled on the inadmissibility of the appeal itself.

Parole chiave

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inadmissible appeal fundamental reasoning limited appeal threshold jurisdictional objection Code of Civil Procedure impugnabilità della decisione di rinvio esame di cassazione gara d'appalto infruttuosa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 and 5 of the Code of Civil Procedure
Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n.
Art. 339 of the Code of Civil Procedure
Art. 13, para. 1-quater of D.P.R. 30 May 2002, no. 115
Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 339 cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31242-2019 proposto da: COMUNE DI GAETA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE, 66, presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO CAPOZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato DANIELA PICCOLO; - ricorrente - contro CAVICCHIO CARMINA; - intimata - avverso la sentenza n. 321/2019 del TRIBUNALE di CASSINO, depositata il 07/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA 1. Carmina Cavicchio convenne in giudizio il Comune di Gaeta, davanti al Giudice di pace della medesima città, chiedendo che, previo annullamento di una scrittura privata di concessione da lei stipulata con il convenuto, lo stesso fosse condannato alla restituzione in suo favore della somma di curo 775, indebitamente trattenuta. Si costituì in giudizio la parte convenuta, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Giudice di pace, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione, annullò la scrittura contestata e condannò il Comune alla restituzione della somma richiesta, con gli interessi ed il carico delle spese legali.

2. La pronuncia è stata impugnata dal Comune soccombente e il Tribunale di Cassino, con sentenza del 7 marzo 2019, ha dichiarato inammissibile l'appello, ha confermato la sentenza del Giudice di pace ed ha condannato l'appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado. Il Tribunale ha dichiarato di condividere la decisione del primo giudice in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario ed ha aggiunto che l'appello era comunque inammissibile in quanto, trattandosi di causa da decidere secondo equità perché di valore inferiore ad euro 1.100, l'appello non era proponibile.

3. Contro la sentenza del Tribunale di Cassino propone ricorso il Comune di Gaeta con atto affidato a due motivi. Carmina Cavicchio non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e il ricorrente ha depositato memoria. Ric. 2019 n. 31242 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omessa o insufficiente motivazione circa punti decisivi oggetto del giudizio. I due motivi contestano, con diversità di accenti, la decisione del Tribunale sul rilievo che, trattandosi di contestazione di un atto di concessione, la giurisdizione dovrebbe spettare al giudice amministrativo. Il Tribunale, oltre a decidere in modo errato, non avrebbe neppure consentito di comprendere le ragioni della sua decisione.

3. Osserva il Collegio che il ricorso non è ammissibile, in quanto non contesta nella sua globalità la ratio deddendi della sentenza impugnata. Il Tribunale di Cassino, infatti, ha dichiarato di condividere la decisione del Giudice di pace nella parte in cui aveva respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ma ha pure rilevato che l'appello era inammissibile in quanto, trattandosi di una decisione pronunciata secondo equità per ragioni di valore, non ricorrevano le condizioni previste dall'art. 339 cod. proc. civ. per l'appello a motivi limitati.

Il ricorso, mentre si sofferma a lungo a contestare la decisione in punto di giurisdizione, non censura in modo esplicito la seconda ratio deddendi, che poi è quella fondamentale, sull'inammissibilità dell'appello. Né può ritenersi soddisfacente, a tale scopo, l'inciso di cui alla p. 9 del ricorso dove si afferma che vi sarebbe omessa decisione perché non viene argomentato «l'aspetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione in rapporto alla domanda introdotta sin dal primo grado dalla difesa attorea». Ric. 2019 n. 31242 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -3- 2.

Il ricorso, quindi, è dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata. Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile — 3, il 3 novembre 2021.