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Ordinanza — n. 42114/2021 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declares case extinguished and awards costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 42114/2021 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a formal withdrawal by the appellant, Autodemolizioni Di Domenico S.R.L. The underlying dispute involved a landlord's eviction for non-payment and a tenant's counterclaim for contract termination due to non-renewal, which the lower courts had resolved in the tenant's favor. Because the appellant voluntarily abandoned the appeal, the procedural outcome was the extinction of the case with a corresponding allocation of litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002: A cassation appeal extinguished by the appellant's withdrawal results in the extinction of the proceedings and cost allocation, without being equated to a rejection or inadmissibility ruling for contribution unificato purposes.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal extinction of proceedings litigation costs allocation contribution unificato exemption voluntary abandonment of appeal domanda di revisione ritiro della domanda revoca della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
Art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
civ., con compensazione delle spese; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 667 cod. proc. civ
art. 391 cod. proc. civ
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31109-2019 proposto da: AUTODEMOLIZIONI DI DOMENICO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO STORACE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO SQUICQUERO; - ricorrente - contro PAOLETTI INES, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FABIA MARIANI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 564/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 12/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FRANCESCO MARIA CIRILLO. Ritenuto che Ines Paoletti intimò lo sfratto per morosità alla Autodemolizioni Di Domenico s.r.l. e provvide a citarla contestualmente per la convalida davanti al Tribunale di Spoleto, chiedendo anche che fosse ingiunto alla conduttrice il pagamento della somma di euro 15.900 a titolo di canoni non corrisposti; che la società intimata si costituì in giudizio, opponendosi alla convalida ed al decreto ingiuntivo e contestando la sussistenza della morosità; che, disposto dal Tribunale, con ordinanza ai sensi dell'art. 667 cod. proc. civ., il mutamento del rito, la Paoletti, dopo aver ribadito la sussistenza della morosità, chiese anche che il contratto fosse dichiarato risolto per mancato suo rinnovo, come da lettere da lei inviate alla società conduttrice nelle date del 14 ottobre e 26 novembre 2013 e 5 gennaio 2014; che su questo punto la parte convenuta eccepì la novità e conseguente inammissibilità della domanda di risoluzione per mancato rinnovo alla scadenza; che il Tribunale, esclusa la fondatezza della domanda di rilascio per morosità, accolse la domanda di intervenuta risoluzione del contratto per mancato rinnovo e compensò integralmente le spese di lite; che la pronuncia è stata impugnata dalla società soccombente e la Corte d'appello di Perugia, con sentenza del 12 settembre 2019, ha rigettato il gravame, condannando l'appellante alla rifusione della metà delle spese dei due gradi di giudizio, compensate quanto alla restante metà;

Ric. 2019 n. 31109 sez. M3 - ud. 03-11-2021 -2- che contro la sentenza della Corte d'appello di Perugia propone ricorso la Autodemolizioni Di Domenico s.r.l. con atto affidato a due motivi; che Ines Paoletti resiste con controricorso; che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie. Considerato che la società ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta in data 12 ottobre 2021 dal legale rappresentante della società e da entrambi i suoi difensori, atto che risulta firmato anche dalla controricorrente; che, in conseguenza di tale rinuncia, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., con compensazione delle spese; che, pur trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la decisione assunta non è equiparabile al rigetto o alla dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, per cui i ricorrenti non sono tenuti a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione medesima.

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione e compensa le relative spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile —3, il 3 novembre 2021. Il Presidente o Giudiziario lì fun'na. patrt:1