Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of autonomy and conflict with established case law on revocatory actions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible for violating procedural autonomy and contradicting established jurisprudence. The appellants argued that the lower court erred in assessing the prejudice caused by a property transfer despite existing mortgages, citing a specific precedent. The court rejected this, stating the appeal failed to reference lower court arguments and contradicted the legal principle that existing mortgages do not automatically exclude creditor prejudice.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 bis c.p.c.; Art. 366 n. 6 c.p.c.: The appeal is inadmissible if it lacks autonomy by failing to reference lower court arguments or if it contradicts established case law regarding the nature of revocatory actions and the effect of existing mortgages on creditor prejudice.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 28156-2020 proposto da: MARIOTTI IANARI, VALLAN LUISA, rappresentate e difese dall'avvocato MAURIZIO CONTI e domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: maurizio.conti@avvocatiudine.it - ricorrenti - contro FORNI ETTORE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCA RONCHESE e domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: francesca.ronchese@avvocatiudine.it - controricorrente - avverso la sentenza n. 381/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 02/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANNA MOSCARINI. Considerato che: 1.Marson Artena, con atto di citazione del 13/2/2017, allegando di essere creditrice di Luisa Vallan per l'importo di € 360.185,53, credito in parte garantito da ipoteca giudiziale, e posto in esecuzione con procedura di pignoramento immobiliare, convenne davanti al Tribunale di Udine la stessa Vallan e la figlia Ianari Mariotti chiedendo la revocatoria del contratto di vitalizio assistenziale intervenuto tra le parti in data successiva al pignoramento e l'inefficacia della cessione di un immobile sito in Lignano Sabbiadoro.
Le convenute si costituirono in giudizio affermando che l'atto dispositivo non poteva considerarsi pregiudizievole nei confronti del creditore dal momento che il valore del bene era assorbito dal gravame ipotecario costituito anni prima in favore della Banca Popolare di Cividale.
2. Il Tribunale di Udine, con sentenza del 27/3/2019, accolse la domanda dichiarando l'inefficacia del contratto di vitalizio e della cessione dell'immobile nei confronti di Ettore Forni, avente causa della Marson nel frattempo deceduta, ritenendo sussistenti tutti gli elementi costitutivi dell'azione revocatoria.
3. La Corte d'Appello di Trieste, adita dalla Vallan e dal Mariotti, con sentenza n. 381/2020, ha rigettato l'appello ribadendo la sussistenza dell'eventus damni e della scientia fra udis. Per quanto ancora qui di interesse la Corte territoriale ha ritenuto, quanto all'eventus damni, che la presenza di una ipoteca sul bene oggetto di disposizione patrimoniale non valeva ad Ric. 2020 n. 28156 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -2- escludere il pericolo dell'insolvenza, stimandosi in concreto, attesa la valutazione della garanzia ipotecaria non al momento dell'atto dispositivo ma con giudizio prognostico, che la garanzia non sarebbe stata fatta valere, di guisa che l'alienazione del bene costituiva un effettivo pregiudizio; quanto alla scientia damni la Corte territoriale ha ribadito che l'atto di disposizione patrimoniale era successivo al sorgere del credito e che entrambe le convenute, sia l'alienante sia il terzo acquirente (quest'ultima in ragione dello stretto rapporto di parentela e della comunanza di interessi economici con la debitrice) erano consapevoli del potenziale pregiudizio derivante dall'atto dispositivo.
4. Avverso la sentenza Luisa Vallan e Ianari Mariotti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Ha resistito Ettore Forni con controricorso.
5. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ. La proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., é stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Le ricorrenti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c. in riferimento all'art. 360, co. 1 n.3 c.p.c. relativo al capo di sentenza che, quanto all'eventus damni, trincerandosi dietro l'argomento del giudizio prognostico necessario per valutare la consistenza della garanzia, avrebbe del tutto disatteso il dato oggettivo della notevole sproporzione tra il valore del credito e quello del bene oggetto di disposizione patrimoniale, consentendo in sostanza il blocco di qualunque atto Ric. 2020 n. 28156 sez.
M3 - ud. 28-09-2021 -3- di disposizione del patrimonio e la sopravvalutazione di quello che era un rischio puramente teorico della lesione. Ad avviso delle ricorrenti la Corte di merito, interpretando erroneamente la sentenza di questa Corte n. 30736 del 26/11/2019, che ammette la prognosi futura sul rischio di riduzione della garanzia patrimoniale del creditore, avrebbe omesso di svolgere un accertamento in concreto circa la potenzialità lesiva dell'atto rispetto alle ragioni creditorie. 1.1 Il motivo è palesemente inammissibile per plurimi e distinti profili.
Innanzitutto vi è una lesione dei criteri di autosufficienza del ricorso e dunque la violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c. perché le ricorrenti non fanno riferimento alle deduzioni proposte nel grado di appello e ritenute disattese o erroneamente interpretate dal giudice né provvedono in alcun modo a localizzare gli atti ne i /h" • A quali le dette censure eranorDcoTIa.e, così da non porre questa Corte nella condizione di poter apprezzare e valutare la decisività della censura. In secondo luogo il motivo è inammissibile per palese contrasto con l'art. 360 bis c.p.c. in quanto l'impugnata sentenza ha qualificato la fattispecie in modo del tutto conforme alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e il motivo non offre alcun elemento per confermare o modificare quell'orientamento.
E' noto infatti che "L'azione revocatoria opera a tutela dell'effettività della responsabilità patrimoniale del debitore ma non produce effetti recuperatori o restitutori, al patrimonio del medesimo, del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza, poiché determina solo l'inefficacia dell'atto revocato e l'assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne consegue che la presenza di ipoteche sull'immobile trasferito con l'atto oggetto di revoca Ric. 2020 n. 28156 sez. M3 - ud. 28-09-2021 -4- non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore chirografario (e, dunque, il suo interesse ad esperire tale azione), posto che le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera sia del debitore che di terzi "(Cass., 3, n. 16793 del 13/8/2015;
Cass., 3, n. 25733 del 22/12/2015; Cass., 3, n. 11892 del 10/6/2016; Cass., 3, n. 30736 del 26/11/2019).
2. Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile. Le ricorrenti sono condannate a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, di una somma, a titolo di contributo unificato, pari a quella versata per il ricorso, se dovuta.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti a pagare in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione liquidato in C 7.000 (oltre C 200 per esborsi), più accessori di legge e spese generali al 15%. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002 pari a quello versato per il ricorso se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazione, il 28 settembre 2021 Il Presidente